Dall’1.10.2013, quindi, l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, mentre restano invariate le aliquote ridotte , attualmente pari al 4% e al 10% , per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.
La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (21% o 22%) va individuata in base al momento in cui l’ operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.
In via generale: • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione; • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile; • le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili; • le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Pertanto: • le operazioni effettuate prima dell’1.10.2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21% ; • le operazioni effettuate dall’1.10.2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22% .
FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE CESSIONI DI BENI
In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto: • si applica l’aliquota ordinaria del 21% , se la consegna o spedizione dei beni è anteriore all’1.10.2013 ; • si applica l’aliquota ordinaria del 22% , se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall’1.10.2013 .
FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Dall’1.1.2013, la fatturazione differita, al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, è ammessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un’ idonea documentazione , ove rese: • nello stesso mese; • nei confronti dello stesso cliente .
Tenuto conto che, come regola generale, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo: • si applica l’aliquota ordinaria del 21% , se il corrispettivo è pagato prima dell’1.10.2013 ; • si applica l’aliquota ordinaria del 22% , se il corrispettivo è pagato a partire dall’1.10.2013 .
ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Ne consegue che: • gli acconti pagati prima dell’1.10.2013 sono soggetti all’aliquota del 21% , mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 22%; • il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 21% se il documento viene emesso prima dell’1.10.2013 .
NOTE DI CREDITO
Le note di credito emesse a partire dall’1.10.2013 devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima dell’1.10.2013 .
NOTE DI DEBITO
Nell’ipotesi in cui la fattura, per le operazioni effettuate a partire dall’1.10.2013 , venga erroneamente emessa con l’aliquota del 21%, anziché con quella del 22%, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l’imposta non addebitata.
Dovrebbe essere confermata la possibilità di regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto attraverso l’emissione di un’apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.
Regolarizzazione da parte del cessionario/committente Il cessionario/committente, che ha acquistato i beni/servizi nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, è tenuto entro 30 giorni dalla registrazione a regolarizzare le fatture ricevute riportanti l’erronea della fattura indicazione dell’aliquota del 21%, anziché di quella del 22%.
Cordiali saluti
Dott. Domenico Molisso