ammortizzatori social covid 19

Misure a sostegno del lavoro: ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga

Hanno collaborato alla stesura: Cavaliere Domenico – Ceriello Giorgio – Del Giudice Marco – Di Costanzo Luigi – Di Gioia Giuseppe – Duraccio Elisa – Errichiello Pasquale – Ferraro Giuseppe – Giustezza Agnese – Iorio Martina – Molisso Domenico – Moltelo Antonio – Perugino Domenico – Penza Paolo – Pietropaolo Gerardo  – Scognamiglio Consiglia – Tammaro Rosalia.

ART. 19: CIGO (Cassa integrazione ordinaria) E FIS (Fondo integrazione salariale)

Tutti i datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa hanno a disposizione una procedura semplificata per le domande CIG con causale “COVID-19

Chi può presentare la domanda:

L’accesso alla CIGO è possibile per i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, appartenenti ai settori indicati dall’art. 10 del D.Lgs n. 148/2015, e precisamente:

a) imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR 602/1970 non prevede la contribuzione per la CIG;

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;

i) imprese addette all’armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini, (impiantistica in generale);

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo.

Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

L’accesso al FIS (Fondo integrazione salariale) è possibile per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori strutturali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono obbligati a iscriversi al fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti

Soggetti Beneficiari

Tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 assunti con contratto di lavoro subordinato, (operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, apprendistato professionalizzante), compreso il settore agricolo. Non si applica il minimo di 90 giornate lavorate.

Sono esclusi: Dirigenti e lavoratori a domicilio.

Causale

Sospensione o riduzione dell’attività per emergenza “COVID-19”

Durata

La durata massima concessa con causale “COVID-19” è di 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020, utilizzabile anche successivamente ma non oltre il mese di agosto 2020.

Procedura sindacale

Al comma 2 è prevista per i datori di lavoro che presentano la domanda la dispensa dal rispetto della procedura sindacale prevista dall’articolo 14 decreto legislativo 148/2015, fermo restando l’informazione da inviare mediante raccomandata o mail-PEC o fax a tutti i sindacati provinciali o regionali di categoria, ed eventualmente la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Termine di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate all’INPS utilizzando le procedure del sito, (procedure ancora non attive sul sito INPS) entro il quarto mese successivo a quello durante il quale ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Importo dell’indennità

L’importo dell’indennità è pari all’80% della retribuzione lorda rispettando i massimali 2020.

Modalità di pagamento

Per la CIGO mediante anticipazione dell’azienda e conguaglio con i contributi INPS nel momento in cui arriva l’autorizzazione.

Per il FIS possibilità di pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS.

Art.20: Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un trattamento di integrazione salarialestraordinario, lo sospendono sostituendolo con trattamento di integrazione ordinario.

L’integrazione salariale straordinaria, dunque, potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19.

Il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso con causale                              “COVID-19” non è conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né ai fini del limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. art. 20, comma 2 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6).

Il comma 4 dell’art. 20 del D.L. rimanda in quanto a procedure e modalità di presentazione delle domande rinvia a quanto previsto dall’art. 19 del D.L. specificate precedentemente.

Le domande sono soggette alla copertura finanziaria di cui all’art. 126 del D.L.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Art. 21: Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni disolidarietà in corso

Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un assegno di solidarietà, lo sospendono sostituendolo con un assegno di integrazione salariale.

Le domande sono soggette alla copertura finanziaria di cui all’art. 126 del D.L.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Art. 22: CIGD Cassa integrazione in deroga

Per i datori di lavoro del settore privato, agricolo, pesca e terzo settore sprovvisti di tutele in materia di sospensione o riduzione orario lavorativo è previsto un trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in deroga per l’emergenza COVID-19. Tale tutela sarà gestita da Regioni e Province autonome previo accordo con organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti. La durata prevista è quella della sospensione del rapporto di lavoro causa emergenza COVID-19 per un massimo di nove settimane a partire dal 23/02/2020 e solo per i dipendenti in forza da tale data. Sono esclusi i lavoratori domestici.

Le domande sono soggette alla copertura finanziaria di cui all’art. 126 del D.L.

Le domande vanno presentate alle Regioni o province autonome che le gestiranno in ordine cronologico e provvederanno all’invio della lista dei beneficiari all’INPS che provvederà all’istruzione della pratica e all’erogazione.

Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS e il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti i dati necessari per il pagamento da parte dell’INPS.

  Aventi diritto Durata Tipologia Ammortizzatore Sociale Note Pagamento
         
Commercio,Servizi, Agricolo, Pesca e tutti
i settori esclusi dagli
ordinari ammortizzatori
sociali – no lavoratori domestici
Periodo di sospensione del rapporto di lavoro causa COVID-19 – max 9 sett. – dal 23/02/2020 –  solo per i dipendenti in forza al 23/02 CIG Deroga secondo disposizioni Regioni o province autonome Accordo con organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti – Domande gestite in ordine cronologico Pagamento diretto da parte dell’INPS

Art. 23: Norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

A partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi all’infanzia e delle attività didattiche, i genitori dipendenti del settore privato, non oggetto di obbligo di chiusura delle attività, possono usufruire per i figli con età inferiore ad anni 12, di un congedo speciale di 15 giorni, continuativo o frazionato, retribuito al 50% e coperti da contribuzione figurativa;

il congedo speciale spetta senza limiti di età per i figli con disabilità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

lo stesso vale per i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata per ciascuna giornata indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia del lavoro autonomo svolto (circa 22,00 euro).

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001, n.51 dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il congedo speciale può essere usufruito solo da uno dei genitori.

Uno dei genitori con figli di età tra 12 e 16 anni, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, mantenendo il posto di lavoro.

Alternativamente al congedo speciale è possibile usufruire di un bonus di euro 600,00, elevato a 1.000,00 per gli operatori del settore sanitario (vedi art.25), per l’acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per

l’anno 2020. Il bonus sarà erogato mediante libretto di famiglia acquistato su canale telematico INPS o tramite poste e le modalità operative sono stabilite dall’INPS. (si attendono circolari INPS in merito).

Lo stesso bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi (Professionisti iscritti alle casse di previdenze – non iscritti all’INPS) dopo che le stesse comunicheranno il numero dei beneficiari il tutto nei limiti di spesa.

Art. 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sono estesi a totale 15 gg (12 gg in più rispetto agli ordinari 3 gg) i permessi retribuiti per i fruitori della L. 104/92 sia per i mesi di marzo che di aprile 2020, al personale sanitario delle aziende ed enti del SSN tale beneficio è concesso compatibilmente con le esigenze organizzative e lavorativa legate all’emergenza covid-19.

Art. 25: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenzaCOVID -19)

A decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia  i dipendenti del settore pubblico potranno usufruire del congedo speciale e della relativa indennità di cui all’art. 23 del D. L. secondo modalità stabilite dall’amministrazione pubblica a cui appartengono.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato (medici infermieri tecnici di laboratorio biomedico, radiologi, OSS). il bonus baby-sitting, per i figli minori con età fino a 12 anni, è elevato ad euro 1.000,00. Questo bonus è esteso anche al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impegnato nell’emergenza COVID 19.

Per accedere al bonus il lavoratore deve presentare domanda telematica all’INPS (secondo modalità dalla stessa indicata successivamente) indicando il tipo di prestazione che intende richiedere (numero dei giorni di indennità’ ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare).

Art. 26: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per questo periodo il medico curante redige un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare. Sono validi i certificati inviati prima del 17 marzo 2020.

Fino al 30 aprile per i dipendenti pubblici e privati, in possesso della L. 104/92 e i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata da medici legali attestante malattia oncologica o immunodepressa o sottoposto a terapia salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva e ai lavoratori co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito.

La stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art.28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito. L’indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art. 29: Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra  il 01 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto non titolari di pensioni e non titolari di rapporti di lavoro dipendenti è riconosciuta un indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non

concorre alla formazione del reddito.  La stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art.30: Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensioni che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito.  La stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art. 31: Incumulabilità tra indennità

Le indennità di cui agli articoli 27-28-29-30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Art. 32: Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di competenza 2019 è prorogato al 1 giugno 2020

Art. 33: Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Sono aumentati da sessantotto a centoventotto giorni,i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll nell’anno 2020.Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonchè i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Art.34: Proroga termini di decadenza in materia previdenziale e assistenziale

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Art.35: Disposizioni in materia di terzo settore

Per gli enti del terzo settore, sono prorogati i termini per l’approvazione dei bilanci al 31.10.2020.

Art. 37: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.  I termini di prescrizione, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di emergenza.

Art. 38: Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo”, con almeno 30 giorni di contributi versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

ART.39: Lavoro agile

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare le modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in strutture per disabili chiuse in seguito alla pandemia. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo non sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Art. 42: Disposizioni INAIL

Per il periodo che va dal 23 febbraio e fino al 01 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza per la richiesta delle prestazioni erogate da parte dell’INAIL; cosi come sono sospesi i termini di prescrizione per le stesse prestazioni. Nei casi in cui il lavoratore, sia per il settore pubblico che privato, dovesse risultare positivo all’infezione da coronavirus, il medico certificatore dovrà inviare telematicamente il certificato di infortunio all’INAIL, le cui prestazioni dovranno essere erogate anche per il periodo di quarantena.

Art. 43: Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

L’Inail, attraverso INVITALIA, eroga un contributo alle imprese per investimenti finalizzati all’acquisto di dispositivi ed ogni altro strumento di protezione individuale dei dipendenti e dei luoghi di lavoro.

Art. 44: Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire un’indennità ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi.

Saranno definite dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle finanze, le linee guida per l’assegnazione dell’indennità di cui sopra, con la determinazione dei criteri di priorità, dei tempi e delle modalità di erogazione. 

Entro lo stesso termine, ma in maniera eventuale e in quota al Fondo stanziato, potrà esser prevista in via eccezionale, una somma per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori.

Art. 46: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Dall’entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni, da parte del datore di lavoro la facoltà di ricorrere alle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo (da 1 a 5 dipendenti) per imprese con dipendenti superiori a 15. Per lo stesso periodo sono sospese le liti pendenti avviate dal 23 febbraio 2020 e fino all’attuazione del presente decreto ed il datore di lavoro, a prescindere dal numero di lavoratori, non può recedere dal contratto di lavoro nemmeno per giustificato motivo oggettivo.

Art. 49: Fondo centrale di Garanzia PMI

E’ previsto per tutte le Imprese la gratuità della concessione delle garanzie di cui alla L. 662/96 per 9 mesi a partire dal 17.03.2020.  La possibilità di poter accedere alla Garanzia del Fondo non è però possibile a quelle imprese che hanno situazioni di sofferenza bancaria o sono in difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 651/2014. È possibile accedere al fondo di Garanzia anche per nuovo finanziamenti di durata massima di 18 mesi meno 1 giorno e per importi non superiori ad € 3.000.

Art 54: Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Per un periodo di 9 mesi a partire dal 17/03/2020 si concede la possibilità ai lavoratori autonomi ed ai liberi Professionisti di beneficiare della sospensione delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa. Le condizioni per essere ammesso al beneficio sono: riduzione del 33% del fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 dichiarato con autocertificazione. Non è richiesta attestazione ISEE

Art 56: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Le Microimprese e le piccole e medie imprese possono avere le seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. le aperture di credito non possono essere revocate fino al 30/09/2020;
  2. sono prorogati al 30/09/2020 i contratti di prestito non rateali con scadenza prima del 30/09/2020;
  3. per i mutui ed i finanziamenti rateali (compreso i leasing) le rate in scadenza prima del 30/09/2020 sono sospese. Le rate sospese saranno oggetto di una dilazione senza che ciò comporti maggiori oneri.

La sospensione dovrà essere comunicata attraverso autocertificazione dell’imprenditore attraverso la quale si dichiara di aver subito una carenza di liquidità dovuta alla diffusione epidemiologica.

Art 58: Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

Per le imprese che hanno in corso finanziamenti agevolati ai sensi della L.394/81 a sostegno dell’internazionalizzazione ed in particolare per il loro inserimento su mercati esteri, per studi di fattibilità, per programmi di investimento all’estero e assistenza tecnica collegata ad investimenti all’estero, piani di sviluppo per il miglioramento della patrimonializzazione delle PMI esportatrici, è disposta la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi in scadenza nel 2020.

Art. 60: (Rimessione in termini per i versamenti)

I versamenti in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 61: Sospensione dei versamenti, ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui all’art. 23 e 24 del DPR 600/73, e degli adempimenti e versamenti e dei contributi previdenziale ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Sospensione inizialmente prevista dal D. L. 9 del 02/03/2020 per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator di tutto il territorio nazionale, ed ora estesa, alle attività ed a dei settori maggiormente colpiti dalla epidemia a prescindere dall’ammontare dei ricavi, così come sotto indicati e divisi in due macro categorie economiche:

  • Sono stati prorogati i versamenti al 30 giugno 2020 per i seguenti soggetti:
  1. per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri notatori. Per questi soggetti la sospensione degli adempimenti è prevista sino al 31 maggio.
  • Sono stati prorogati i versamenti al 31 maggio 2020 per i seguenti soggetti:

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 ( con specifiche si fa rimando alla norma).

( vedi risoluzione AGE 12/E del 18/03/2020).

N.B. Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali

Art.62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e Rinvio adempimenti fiscali.

Prevede, la sospensione, per i soggetti esercenti attività di impresa arte o professione, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dell’addizionale regionale e comunale, dal periodo che va dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020. 

 Pertanto, sono stati rinviati al 30 giugno 2020i seguenti adempimenti fiscali:

ADEMPIMENTI SOSPESI SCADENZE tra l’8/03/2020 ed il 31/05/2020     VECCHIE             NUOVE   Dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019) Comunicazioni Li.PE 1Trim. 2020                                                        30/04/2020                          31/05/2020   Mod. TR del 1° trimestre 2020 30/04/2020 Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020 30/04/2020 Mod. INTRASTAT (mensile o trimestrale) 25 del mese/trim. success. Presentazione del Modello EAS delle associazioni 31/03/2020 o entro 60 gg        30/06/2020 Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020 31/03/2020 Mod. CUPE (Certificazione Utili) 31/03/2020 Variazione dati Iva entro 30 gg Istanza Caro gasolio 1° trimestre 2020 30/04/2020 Mod. SSP delle strutture sanitarie private 30/04/2020

Nota: il differimento opera anche in presenza di termine variabile; così, una associazione che si sia affiliata una federazione il 2/03/2020 dovrà presentare il mod. EAS non più entro il 1/05/2020, ma entro il termine differito del 30/06/2020.

Fanno eccezione l’invio telematico delle Certificazioni Uniche, comunicazione interessi passivi, comunicazione premi assicurativi, contributi previdenziali ed assistenziali, contributi di previdenza complementare, contributi sanitari senza sostituto, comunicazioni spese veterinarie, spese sanitarie rimborsate, spese di ristrutturazione e risparmio energetico, per i quali la data di scadenza è stata fissata per il 31 marzo 2020.

Per quanto riguarda i versamenti, invece, per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Viene data la possibilità di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo (periodo compreso 8 marzo – 31 marzo), relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute delle addizionali regionale e comunale, dell’imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali ed assistenziali. Detta misura viene estesa a tutti a prescindere dal settore di attività.

Bisogna evidenziare, che non va fatto riferimento al volume di ricavi se l’attività ha domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti non effettuati per il mese di marzo, senza applicazione delle sanzioni ed interessi, dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.    

N.B. Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali

  • Sospensione dell’applicazione della ritenuta di acconto e relativo versamento

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 63: Premio per i lavoratori dipendenti

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio di € 100,00 ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working” o che operano negli esercizi commerciali non soggetti a chiusura, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolto.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a decorrere dal mese di aprile2020 e non concorre alla formazione del redditodi lavoro dipendente.

Il sostituto d’imposta recupererà tale anticipazione in compensazione.

Art. 64: Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le modalità operative per usufruire del credito d’imposta saranno regolate da un successivo decreto.

Art. 65: Credito d’imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

La misura non si applica alle attività essenziali che per legge sono aperte (farmacie, supermercati etc.)

Art. 66: Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Tutte le erogazioni in denaro ed in natura effettuate dalle società e da tutti i soggetti IRES, sono interamente deducibili dall’ IRES e dall’IRAP nell’esercizio di competenza.

Art. 67: Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospese fino al 31 maggio 2020 le attività di accertamento da parte degli uffici, mentre le attività di liquidazione non saranno oggetto di tale sospensione “cd Avvisi bonari”.

Art. 68: Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • Piano rateizzo cartelle di pagamento;
  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020:

Art. 69: Proroga versamenti nel settore dei giochi

I versamenti del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi da intrattenimento sono prorogati al 29 maggio 2020.

Art. 71: Menzione per la rinuncia alle sospensioni

I contribuenti che decidono di non avvalersi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall’art. 36, possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di ritrarre il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica.

Art. 106: Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Coronavirus enti locali italia decreto legge

Circolare esplicativa al D.L. 18/2020 per i revisori dei conti degli enti locali

Questa Circolare non ha alcuna valenza istituzionale, né tantomeno carattere imperativo, ma ha solo l’obiettivo di fornire agli operatori del Settore Enti Locali, ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono interessati da rapporti con tali enti, chiarimenti e commenti personali circa le disposizioni emanate dal Governo con il Decreto-legge N° 18/2020 “CURA ITALIA”.

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Tale disposizione normativa prevede la sospensione di tutti i termini (perentori, ordinatori, decadenziali ed endoprocedimentali) a disposizione dell’Amministrazione Pubblica nella fase di iniziativa, istruttoria e decisoria di procedimenti amministrativi (legge n. 241/1990) avviati su istanza di parte o d’ufficio nel periodo 23 febbraio 2020 e 15 aprile 2020.

Nel caso in cui l’istanza di parte manifesti una particolare urgenza, per esempio legata all’emergenza ed indispensabile per fronteggiare la stessa, gli Uffici della PA, opportunamente organizzati, devono assicurare la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine ragionevole e con priorità rispetto alle altre istanze, nonché rispetto ad altri procedimenti in essere non urgenti e/o avviati d’ufficio.

Si considerano prorogati fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Ciò significa che i documenti amministrativi appena citati continueranno ad esplicare i propri effetti ben oltre la loro scadenza originaria fissata all’atto del rilascio. Si tratta di una disposizione molto importante, in quanto molti di questi documenti, grazie alla proroga, consentiranno ai legittimi possessori di poter affrontare l’emergenza.

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, per ovvie ragioni.

Inoltre sono sospesi fino al 30 Giugno 2020 i provvedimenti di esecuzione per il rilascio degli immobili anche non abitativi

Articolo 107

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

Iltermine di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, già prorogato al 31 marzo 2020 dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, poi ancora prorogato di un mese dal Ministro dell’interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020.

Per i Comuni il termine di approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è stato prorogato al 31 maggio 2020.

Il termine ultimo per l’approvazione dello schema di Rendiconto in Giunta Comunale è fissato al 20 aprile 2020 secondo quanto previsto dall’art 239 lett. D del D. Lgs.vo 267/2000.

Nello specifico il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è prorogato:

  • al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Di conseguenza, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
  • al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (gli enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti (settore sanitario) di cui al titolo secondo del d.lgs. n. 118/2011).

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione definitiva del rendiconto 2019 da parte del Consiglio;

  • al 30 giugno 2020, da parte della Giunta Regionale,  i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 118/2011, lett. b), punto i) (ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito) e lett. c) (ovvero aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale);
  • al 31 luglio 2020, da parte della Giunta Regionale,il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale;
  • al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione da parte degli enti locali delle tariffe Tari e Tari corrispettivo (precedentemente fissato al 30 aprile 2020).

I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

  • al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione (ordinariamente fissato al 31 luglio dall’articolo 170 comma 1 del TUOEL);
  • al 30 giugno 2020 i termini relativi alla deliberazione dello stato di deficitarietà e dissesto e degli adempimenti inerenti e conseguenti in deroga, esclusivamente per l’esercizio 2020, agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del TUOEL;
  • al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato in deroga, esclusivamente per il 2020, all’articolo 264 comma 2 del TUEL;
  • al 31 dicembre 2020 il termine per richiedere l’anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso in deroga, esclusivamente per l’esercizio 2020, all’articolo 243-quinquies;
  • a 180 giorni i termini di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli artt. 141 e 143 del Testo unico degli enti locali.

Il decreto in esame dispone, inoltre, il differimento dei seguenti termini, fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

  1. il termine di cui all’articolo 141, comma 7, (sospensione consigli comunali e provinciali, nonché nomina Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente) è fissato in centottanta giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 3, (il Prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1, ovvero di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale) è fissato in centotrentacinque giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 4, (emanazione decreto di scioglimento del Comune), è fissato in centottanta giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 12, (durata della sospensione degli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, in attesa del decreto di scioglimento) è fissato in centocinquanta giorni

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19)

In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare:

  1. la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso; (la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell’approvazione del consuntivo 2019 – n.d.r.).
  • i proventi, anche integralmente, delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del TUOEL.

Art. 110

(Rinvio questionari Sose)

Questa disposizione prevede lo slittamento dagli originari 60 giorni,   dalla pubblicazione del D.M. 22.11.2019 pubblicato sulla G.U. N° 279 del 28.11.2019 (scadenza 27 gennaio 2020) a 180 giorni (26 maggio 2020), del termine di cui, relativo alla scadenza per la compilazione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE (determinazione dei fabbisogni standard) denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U. 

Art. 111

(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

Le regioni a statuto ordinario sospendono (come? Revocando il mandato di addebito? Oppure bisogna presentare un’apposita istanza a CC.DD.PP. ? Si attendono chiarimenti in merito – n.d.r.) il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Si allunga il piano di ammortamento.

Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

Possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

Tale disposizione non può applicarsi per sospendere la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b). 

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

A differenza di quanto disposto nell’articolo che precede, nella narrativa del presente articolo il Legislatore parla di DIFFERIMENTO del rimborso delle sole quote capitale con scadenza 2020 in data successiva all’entrata in vigore del decreto di cui si discute. (Ciò farebbe presumere che il differimento sia disposto per norma di legge senza la necessità di alcuna espressa azione da parte dell’ente interessato ? – n.d.r.).

Bisogna fare attenzione a questa norma, perché questa fa riferimento non a tutti i mutui concessi da Cassa Depositi e Presti Spa ma solo a quei mutui che sono stati trasferiti al MEF in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Si tratta di quei mutui noti come “mutui MEF” trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni). Questo warning vale anche per le regioni a statuto ordinario di cui al precedente articolo.

Tale differimento comporta l’allungamento del paino di ammortamento che dovrebbe essere rimodulato direttamente da Cassa DD.PP. e messo a disposizione degli enti.

Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19. 

Attenzione: perché per poter utilizzare tale risparmio di spesa bisogna necessariamente adottare una variazione di bilancio (variazione d’urgenza, opportunamente motivata, adottata dalla Giunta con i poteri

del Consiglio e da sottoporre a quest’ultimo per la ratifica entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine nel rispetto dell’art. 175, comma 4 del TUEL . Su tale variazione è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione).

Forse, considerata l’emergenza, sarebbe stato molto più utile disporre, in deroga all’art. 175 comma 5-bis del TUEL, l’utilizzo di questo risparmio di spesa mediante una variazione d’urgenza adottata con Determinazione del Responsabile della spesa, o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, senza il parere dell’Organo di Revisione, e ratificata, semmai, nel primo Consiglio Comunale utile (n.d.r.).

Al comma 3 il Legislatore parla nuovamente di “sospensione”  e dispone che quanto stabilito al comma 1 del presente articolo non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Art. 114

(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

Il Ministero dell’Interno ha stanziato un Fondo di 70 milioni di euro da trasferire a Province, città metropolitane e comuni per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Tale fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, tenendo conto della popolazione residente e  del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati

Quest’ultima disposizione farebbe comprendere che tali risorse andranno solo agli enti, nei cui territori, si sono verificati casi accertati di contagio da COVID-19. Di conseguenza niente risorse per tutti quegli enti nei cui territori non si sono verificati casi accertati di contagio ma che ugualmente hanno sostenuto, senza non poche difficoltà di reperimento di risorse, spese per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, nonché di DPI (dispositivi di protezione individuale) da distribuire alla popolazione per cercare di prevenire e combattere il contagio.  Provo ad immaginare come saranno attribuite le risorse: applicando al fondo la percentuale determinata dal rapporto numero di contagi / popolazione residente. (n.d.r.).

Art. 115

(Straordinario polizia locale)

Esclusivamente per l’anno 2020, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Questa è sicuramente una norma positiva in quanto svincola la spesa per lo straordinario della polizia locale dal limite previsto dall’art. 23, comma 2, del DL 75/2017, consentendo di garantire al personale, sottoposto a degli orari sfibranti ed estenuanti, il giusto riconoscimento non solo morale ma anche economico che di questi tempi sicuramente rappresenta cosa buona e giusta. Però, non so quanto questa misura possa essere compatibile con il rispetto dell’equilibrio finanziario (n.d.r.). E allora mi sorge spontanea una domanda: Ma siamo in emergenza oppure no? E se siamo in emergenza perché non si deroga a tutta una serie di vincoli imposti e consentire agli Enti ed ai propri amministratori di garantire la dovuta sicurezza ai cittadini e all’intero territorio?

Al comma 2 del medesimo articolo che si sta analizzando, il Legislatore replica con la medesima disposizione prevista per l’articolo 114: “Presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.”

Lascio a Voi le considerazioni.

Art. 125

(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Il termine di inizio lavori per i comuni che sono stati assegnatari dei Contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono prorogati di sei mesi dal termine ultimo del 15.05.2020.

WARNING: questa misura è valida solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

In conclusione, si rende opportuno attenzionare una disposizione, emanata dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020, che molto probabilmente viene sottovalutata, si auspica per motivate esigenze di necessità e non per negligenza o, che è peggio, per volontà, da diversi amministratori locali.

La norma cui si fa riferimento è quella prevista nel citato decreto all’articolo 1 comma 6 che fissa quale modalità di svolgimento ordinaria delle prestazioni lavorative del personale delle pubbliche amministrazioni la modalità di lavoro agile cd. “smart working”, eccezion fatta per le attività indifferibili da rendere in presenza.

Gli organi di revisione degli enti dovrebbero verificare che tale disposizione venga rispettata, appurando l’eventuale disapplicazione per comprovate esigenze. Laddove l’Organo di controllo accerti la disapplicazione di tale norma dovrebbe interessare del problema il Responsabile del personale, il Segretario Comunale ed il Sindaco sollecitandoli e diffidandoli ad ottemperare nel più breve tempo possibile. (n.d.r.)

Ha collaborato Dott. Mario Galasso – Comitato scientifico A.N.C.

coronavirus dl 18/2020

Circolare D.L. 18/2020 sul COVID-19

SCARICA LA CIRCOLARE IN PDF DELL’ANC NOLA

TITOLO II

Misure a sostegno del lavoro

AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI ED IN DEROGA

ART. 19

CIGO (Cassa integrazione ordinaria) E FIS (Fondo integrazione salariale)

Tutti i datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa hanno a disposizione una procedura semplificata per le domande CIG con causale “COVID-19

Chi può presentare la domanda:

L’accesso alla CIGO è possibile per i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, appartenenti ai settori indicati dall’art. 10 del D.Lgs n. 148/2015, e precisamente:

a) imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR 602/1970 non prevede la contribuzione per la CIG;

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;

i) imprese addette all’armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini, (impiantistica in generale);

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo.

Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

L’accesso al FIS (Fondo integrazione salariale) è possibile per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori strutturali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono obbligati a iscriversi al fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti

Soggetti Beneficiari

Tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 assunti con contratto di lavoro subordinato, (operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, apprendistato professionalizzante), compreso il settore agricolo. Non si applica il minimo di 90 giornate lavorate.

Sono esclusi: Dirigenti e lavoratori a domicilio.

Causale

Sospensione o riduzione dell’attività per emergenza “COVID-19”

Durata

La durata massima concessa con causale “COVID-19” è di 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020, utilizzabile anche successivamente ma non oltre il mese di agosto 2020.

Procedura sindacale

Al comma 2 è prevista per i datori di lavoro che presentano la domanda la dispensa dal rispetto della procedura sindacale prevista dall’articolo 14 decreto legislativo 148/2015, fermo restando l’informazione da inviare mediante raccomandata o mail-PEC o fax a tutti i sindacati provinciali o regionali di categoria, ed eventualmente la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Termine di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate all’INPS utilizzando le procedure del sito, (procedure ancora non attive sul sito INPS) entro il quarto mese successivo a quello durante il quale ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Importo dell’indennità

L’importo dell’indennità è pari all’80% della retribuzione lorda rispettando i massimali 2020.

Modalità di pagamento

Per la CIGO mediante anticipazione dell’azienda e conguaglio con i contributi INPS nel momento in cui arriva l’autorizzazione.

Per il FIS possibilità di pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS.

Art.20

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa

integrazione straordinaria.

Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un trattamento di integrazione salarialestraordinario, lo sospendono sostituendolo con trattamento di integrazione ordinario.

L’integrazione salariale straordinaria, dunque, potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19.

Il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso con causale                              “COVID-19” non è conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né ai fini del limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. art. 20, comma 2 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6).

Il comma 4 dell’art. 20 del D.L. rimanda in quanto a procedure e modalità di presentazione delle domande rinvia a quanto previsto dall’art. 19 del D.L. specificate precedentemente.

Le domande sono soggette alla copertura finanziaria di cui all’art. 126 del D.L.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Art. 21

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni disolidarietà in corso

Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un assegno di solidarietà, lo sospendono sostituendolo con un assegno di integrazione salariale.

Le domande sono soggette alla copertura finanziaria di cui all’art. 126 del D.L.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Art. 22

CIGD Cassa integrazione in deroga

Per i datori di lavoro del settore privato, agricolo, pesca e terzo settore sprovvisti di tutele in materia di sospensione o riduzione orario lavorativo è previsto un trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in deroga per l’emergenza COVID-19. Tale tutela sarà gestita da Regioni e Province autonome previo accordo con organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti. La durata prevista è quella della sospensione del rapporto di lavoro causa emergenza COVID-19 per un massimo di nove settimane a partire dal 23/02/2020 e solo per i dipendenti in forza da tale data. Sono esclusi i lavoratori domestici.

Le domande sono soggette alla copertura finanziaria di cui all’art. 126 del D.L.

Le domande vanno presentate alle Regioni o province autonome che le gestiranno in ordine cronologico e provvederanno all’invio della lista dei beneficiari all’INPS che provvederà all’istruzione della pratica e all’erogazione.

Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS e il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti i dati necessari per il pagamento da parte dell’INPS.

  Aventi diritto Durata Tipologia Ammortizzatore Sociale Note Pagamento
         
Commercio,Servizi, Agricolo, Pesca e tutti
i settori esclusi dagli
ordinari ammortizzatori
sociali – no lavoratori domestici
Periodo di sospensione del rapporto di lavoro causa COVID-19 – max 9 sett. – dal 23/02/2020 –  solo per i dipendenti in forza al 23/02 CIG Deroga secondo disposizioni Regioni o province autonome Accordo con organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti – Domande gestite in ordine cronologico Pagamento diretto da parte dell’INPS

Art. 23

Norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

A partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi all’infanzia e delle attività didattiche, i genitori dipendenti del settore privato, non oggetto di obbligo di chiusura delle attività, possono usufruire per i figli con età inferiore ad anni 12, di un congedo speciale di 15 giorni, continuativo o frazionato, retribuito al 50% e coperti da contribuzione figurativa;

il congedo speciale spetta senza limiti di età per i figli con disabilità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

lo stesso vale per i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata per ciascuna giornata indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia del lavoro autonomo svolto (circa 22,00 euro).

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001, n.51 dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il congedo speciale può essere usufruito solo da uno dei genitori.

Uno dei genitori con figli di età tra 12 e 16 anni, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, mantenendo il posto di lavoro.

Alternativamente al congedo speciale è possibile usufruire di un bonus di euro 600,00, elevato a 1.000,00 per gli operatori del settore sanitario (vedi art.25), per l’acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per

l’anno 2020. Il bonus sarà erogato mediante libretto di famiglia acquistato su canale telematico INPS o tramite poste e le modalità operative sono stabilite dall’INPS. (si attendono circolari INPS in merito).

Lo stesso bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi (Professionisti iscritti alle casse di previdenze – non iscritti all’INPS) dopo che le stesse comunicheranno il numero dei beneficiari il tutto nei limiti di spesa.

Art. 24

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sono estesi a totale 15 gg (12 gg in più rispetto agli ordinari 3 gg) i permessi retribuiti per i fruitori della L. 104/92 sia per i mesi di marzo che di aprile 2020, al personale sanitario delle aziende ed enti del SSN tale beneficio è concesso compatibilmente con le esigenze organizzative e lavorativa legate all’emergenza covid-19.

Art. 25

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenzaCOVID -19)

A decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia  i dipendenti del settore pubblico potranno usufruire del congedo speciale e della relativa indennità di cui all’art. 23 del D. L. secondo modalità stabilite dall’amministrazione pubblica a cui appartengono.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato (medici infermieri tecnici di laboratorio biomedico, radiologi, OSS). il bonus baby-sitting, per i figli minori con età fino a 12 anni, è elevato ad euro 1.000,00. Questo bonus è esteso anche al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impegnato nell’emergenza COVID 19.

Per accedere al bonus il lavoratore deve presentare domanda telematica all’INPS (secondo modalità dalla stessa indicata successivamente) indicando il tipo di prestazione che intende richiedere (numero dei giorni di indennità’ ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare).

Art. 26

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per questo periodo il medico curante redige un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare. Sono validi i certificati inviati prima del 17 marzo 2020.

Fino al 30 aprile per i dipendenti pubblici e privati, in possesso della L. 104/92 e i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata da medici legali attestante malattia oncologica o immunodepressa o sottoposto a terapia salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Art. 27

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva e ai lavoratori co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito.

La stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art.28

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito. L’indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art. 29

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra  il 01 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto non titolari di pensioni e non titolari di rapporti di lavoro dipendenti è riconosciuta un indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non

concorre alla formazione del reddito.  La stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art.30

Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensioni che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito.  La stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.

Art. 31

Incumulabilità tra indennità

Le indennità di cui agli articoli 27-28-29-30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Art. 32

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di competenza 2019 è prorogato al 1 giugno 2020

Art. 33

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Sono aumentati da sessantotto a centoventotto giorni,i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll nell’anno 2020.Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonchè i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Art.34

Proroga termini di decadenza in materia previdenziale e assistenziale

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Art.35

Disposizioni in materia di terzo settore

Per gli enti del terzo settore, sono prorogati i termini per l’approvazione dei bilanci al 31.10.2020.

Art. 37

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.  I termini di prescrizione, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di emergenza.

Art. 38

Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo”, con almeno 30 giorni di contributi versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

ART.39

 Lavoro agile

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare le modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in strutture per disabili chiuse in seguito alla pandemia. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo non sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Art. 42

Disposizioni INAIL

Per il periodo che va dal 23 febbraio e fino al 01 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza per la richiesta delle prestazioni erogate da parte dell’INAIL; cosi come sono sospesi i termini di prescrizione per le stesse prestazioni. Nei casi in cui il lavoratore, sia per il settore pubblico che privato, dovesse risultare positivo all’infezione da coronavirus, il medico certificatore dovrà inviare telematicamente il certificato di infortunio all’INAIL, le cui prestazioni dovranno essere erogate anche per il periodo di quarantena.

Art. 43

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

L’Inail, attraverso INVITALIA, eroga un contributo alle imprese per investimenti finalizzati all’acquisto di dispositivi ed ogni altro strumento di protezione individuale dei dipendenti e dei luoghi di lavoro.

Art. 44

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire un’indennità ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi.

Saranno definite dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle finanze, le linee guida per l’assegnazione dell’indennità di cui sopra, con la determinazione dei criteri di priorità, dei tempi e delle modalità di erogazione. 

Entro lo stesso termine, ma in maniera eventuale e in quota al Fondo stanziato, potrà esser prevista in via eccezionale, una somma per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori.

Art. 46

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Dall’entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni, da parte del datore di lavoro la facoltà di ricorrere alle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo (da 1 a 5 dipendenti) per imprese con dipendenti superiori a 15. Per lo stesso periodo sono sospese le liti pendenti avviate dal 23 febbraio 2020 e fino all’attuazione del presente decreto ed il datore di lavoro, a prescindere dal numero di lavoratori, non può recedere dal contratto di lavoro nemmeno per giustificato motivo oggettivo.

Art. 49

Fondo centrale di Garanzia PMI

E’ previsto per tutte le Imprese la gratuità della concessione delle garanzie di cui alla L. 662/96 per 9 mesi a partire dal 17.03.2020.  La possibilità di poter accedere alla Garanzia del Fondo non è però possibile a quelle imprese che hanno situazioni di sofferenza bancaria o sono in difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 651/2014. È possibile accedere al fondo di Garanzia anche per nuovo finanziamenti di durata massima di 18 mesi meno 1 giorno e per importi non superiori ad € 3.000.

Art 54

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Per un periodo di 9 mesi a partire dal 17/03/2020 si concede la possibilità ai lavoratori autonomi ed ai liberi Professionisti di beneficiare della sospensione delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa. Le condizioni per essere ammesso al beneficio sono: riduzione del 33% del fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 dichiarato con autocertificazione. Non è richiesta attestazione ISEE

Art 56

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Le Microimprese e le piccole e medie imprese possono avere le seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. le aperture di credito non possono essere revocate fino al 30/09/2020;
  2. sono prorogati al 30/09/2020 i contratti di prestito non rateali con scadenza prima del 30/09/2020;
  3. per i mutui ed i finanziamenti rateali (compreso i leasing) le rate in scadenza prima del 30/09/2020 sono sospese. Le rate sospese saranno oggetto di una dilazione senza che ciò comporti maggiori oneri.

La sospensione dovrà essere comunicata attraverso autocertificazione dell’imprenditore attraverso la quale si dichiara di aver subito una carenza di liquidità dovuta alla diffusione epidemiologica.

Art 58

Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

Per le imprese che hanno in corso finanziamenti agevolati ai sensi della L.394/81 a sostegno dell’internazionalizzazione ed in particolare per il loro inserimento su mercati esteri, per studi di fattibilità, per programmi di investimento all’estero e assistenza tecnica collegata ad investimenti all’estero, piani di sviluppo per il miglioramento della patrimonializzazione delle PMI esportatrici, è disposta la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi in scadenza nel 2020.

Art. 60

(Rimessione in termini per i versamenti)

I versamenti in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 61

Sospensione dei versamenti, ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui all’art. 23 e 24 del DPR 600/73, e degli adempimenti e versamenti e dei contributi previdenziale ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Sospensione inizialmente prevista dal D. L. 9 del 02/03/2020 per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator di tutto il territorio nazionale, ed ora estesa, alle attività ed a dei settori maggiormente colpiti dalla epidemia a prescindere dall’ammontare dei ricavi, così come sotto indicati e divisi in due macro categorie economiche:

  • Sono stati prorogati i versamenti al 30 giugno 2020 per i seguenti soggetti:
  1. per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri notatori. Per questi soggetti la sospensione degli adempimenti è prevista sino al 31 maggio.
  • Sono stati prorogati i versamenti al 31 maggio 2020 per i seguenti soggetti:

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 ( con specifiche si fa rimando alla norma).

( vedi risoluzione AGE 12/E del 18/03/2020).

N.B. Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali

Art.62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e Rinvio adempimenti fiscali.

Prevede, la sospensione, per i soggetti esercenti attività di impresa arte o professione, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dell’addizionale regionale e comunale, dal periodo che va dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020. 

 Pertanto, sono stati rinviati al 30 giugno 2020i seguenti adempimenti fiscali:

ADEMPIMENTI SOSPESI SCADENZE tra l’8/03/2020 ed il 31/05/2020     VECCHIE             NUOVE   Dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019) Comunicazioni Li.PE 1Trim. 2020                                                        30/04/2020                          31/05/2020   Mod. TR del 1° trimestre 2020 30/04/2020 Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020 30/04/2020 Mod. INTRASTAT (mensile o trimestrale) 25 del mese/trim. success. Presentazione del Modello EAS delle associazioni 31/03/2020 o entro 60 gg        30/06/2020 Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020 31/03/2020 Mod. CUPE (Certificazione Utili) 31/03/2020 Variazione dati Iva entro 30 gg Istanza Caro gasolio 1° trimestre 2020 30/04/2020 Mod. SSP delle strutture sanitarie private 30/04/2020

Nota: il differimento opera anche in presenza di termine variabile; così, una associazione che si sia affiliata una federazione il 2/03/2020 dovrà presentare il mod. EAS non più entro il 1/05/2020, ma entro il termine differito del 30/06/2020.

Fanno eccezione l’invio telematico delle Certificazioni Uniche, comunicazione interessi passivi, comunicazione premi assicurativi, contributi previdenziali ed assistenziali, contributi di previdenza complementare, contributi sanitari senza sostituto, comunicazioni spese veterinarie, spese sanitarie rimborsate, spese di ristrutturazione e risparmio energetico, per i quali la data di scadenza è stata fissata per il 31 marzo 2020.

Per quanto riguarda i versamenti, invece, per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Viene data la possibilità di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo (periodo compreso 8 marzo – 31 marzo), relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute delle addizionali regionale e comunale, dell’imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali ed assistenziali. Detta misura viene estesa a tutti a prescindere dal settore di attività.

Bisogna evidenziare, che non va fatto riferimento al volume di ricavi se l’attività ha domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti non effettuati per il mese di marzo, senza applicazione delle sanzioni ed interessi, dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.    

N.B. Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali

  • Sospensione dell’applicazione della ritenuta di acconto e relativo versamento

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 63

Premio per i lavoratori dipendenti

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio di € 100,00 ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working” o che operano negli esercizi commerciali non soggetti a chiusura, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolto.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a decorrere dal mese di aprile2020 e non concorre alla formazione del redditodi lavoro dipendente.

Il sostituto d’imposta recupererà tale anticipazione in compensazione.

Art. 64

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le modalità operative per usufruire del credito d’imposta saranno regolate da un successivo decreto.

Art. 65

Credito d’imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

La misura non si applica alle attività essenziali che per legge sono aperte (farmacie, supermercati etc.)

Art. 66

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Tutte le erogazioni in denaro ed in natura effettuate dalle società e da tutti i soggetti IRES, sono interamente deducibili dall’ IRES e dall’IRAP nell’esercizio di competenza.

Art. 67

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospese fino al 31 maggio 2020 le attività di accertamento da parte degli uffici, mentre le attività di liquidazione non saranno oggetto di tale sospensione “cd Avvisi bonari”.

Art. 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • Piano rateizzo cartelle di pagamento;
  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020:

Art. 69

Proroga versamenti nel settore dei giochi

I versamenti del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi da intrattenimento sono prorogati al 29 maggio 2020.

Art. 71

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

I contribuenti che decidono di non avvalersi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall’art. 36, possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di ritrarre il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica.

Art. 106

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Hanno collaborato alla stesura: Cavaliere Domenico – Ceriello Giorgio – Del Giudice Marco – Di Costanzo Luigi – Di Gioia Giuseppe – Duraccio Elisa – Errichiello Pasquale – Ferraro Giuseppe – Giustezza Agnese – Iorio Martina – Molisso Domenico – Moltelo Antonio – Perugino Domenico – Penza Paolo – Pietropaolo Gerardo  – Scognamiglio Consiglia – Tammaro Rosalia.