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La Nuova Sabatini: tecnologie digitali per le PMI

La misura Beni strumentali (Nuova Sabatini) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura “Nuova Sabatini” sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Tale strumento prevede, per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, la concessione di un finanziamento bancario o leasing finanziario a cui si aggiunge un contributo del 2,75 % annuo sugli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali. Tale intervento può beneficiare della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le MICRO e PMI operanti in tutti i settori produttivi che alla data di presentazione della domanda:

  1. hanno sede lavorativa in Italia;
  2. sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
  3. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  4. non sono in liquidazione volontaria o  sottoposti a procedure concorsuali;
  5. non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  6. NON POSSONO BENEFICIARE delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

IMPORTO MASSIMO DEI FINANZIAMENTI CONCEDIBILI PER SINGOLA IMPRESA

Il Mise con la Circolare n. 295900 del 19.7.2019 ha recepito  le modifiche introdotte dall’art. 20 del D.L. 34/2019, che ha elevato a 4 milioni di euro l’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento non superiore a 100mila euro.

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO FINANZIABILE

I programmi di investimento possono riferirsi alle seguenti tipologie d’intervento:

  1. creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  6. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  7. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  8. l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, anche mediante LEASING FINANZIARIO, di :

  1. macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo;
  2. programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  3. software e hardware;

SPESE NON AMMISSIBILI

Non rientrano tra le spese ammissibili:

  1. acquisto di terreni e fabbricati,incluse le opere murarie;
  2. spese per la realizzazione di impianto elettrico e idraulico;
  3. beni usati;

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Le PMI possono accedere ad un finanziamento bancario o in leasing finanziario.

 Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero dello Sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. «industria 4.0»).

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal Regolamento comunitario di riferimento.

 In particolare, per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia.

PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

La PMI si deve rivolgere ad una banca, o ad un intermediario finanziario nel caso di operazioni di leasing finanziario, e presenta una richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, che deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.

La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, entro la fine del mese successivo alla ricezione della domanda, adotta la relativa delibera di finanziamento e la trasmette al Ministero entro i successivi dieci giorni, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Il Ministero, entro trenta gioni,  adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.

La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione,  e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

La PMI, ad investimento ultimato, che deve avvenire entro e non oltre i dodici mesi dalla stipula del contratto di finanziamento pena la revoca della agevolazioni,  compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta unica (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

Per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100mila euro, l’agevolazione è erogata alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
  • nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando il Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali disponibile nella sezione «Beni strumentali (Nuova Sabatini)» del sito www.mise.gov.it;
  • nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica, utilizzando i modelli disponibili nella sezione «Beni strumentali (Nuova Sabatini)»  di cui sopra.

Per le domande che non presentano i requisiti di cui all’art. 20, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2019 e per le quali, quindi, le agevolazioni non sono erogate in un’unica soluzione, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU/RQR, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.

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Acquistando impianti e macchinari ricevi un CREDITO D’IMPOSTA!

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI!

L’articolo 18 del  Decreto Legge N° 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2014 prevede che le imprese, che dal 25.06.2014 al 30.06.2015, effettueranno investimenti in impianti e macchinari nuovi avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali  degli ultimi cinque periodi.

Hanno diritto al credito d’imposta tutte le imprese anche quelle neo-costituite per le quali tutti gli importi investiti in impianti e macchinari danno diritto al credito d’imposta. Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, e devono essere beni strumentali nuovi. L’importo dell’investimento agevolabile in caso di contratto di appalto si fa riferimento ai costi sostenuti dal committente, per i beni costruiti  in economia si rilevano i costi sostenuti dal 25.06.2014, in caso di leasing l’agevolazione spetta all’utilizzatore rilevando il costo sostenuto dal concedente. Gli investimenti effettuati devono essere di importo superiore ad €. 10.000,00. Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute  in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nel gruppo 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In conclusione per gli investimenti effettuati nel 2014 il credito d’imposta può essere utilizzato in tre rate annuali a partire dal 01.01.2016, quelli effettuati nel 2015 il credito di imposta può essere utilizzato a partire dal 01.01.2017. Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione  e non è soggetto al limite della compensazione.

Si decade dal diritto al credito d’imposta:

  1. se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”;
  2. se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.