Circolare esplicativa al D.L. 18/2020 per i revisori dei conti degli enti locali

Questa Circolare non ha alcuna valenza istituzionale, né tantomeno carattere imperativo, ma ha solo l’obiettivo di fornire agli operatori del Settore Enti Locali, ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono interessati da rapporti con tali enti, chiarimenti e commenti personali circa le disposizioni emanate dal Governo con il Decreto-legge N° 18/2020 “CURA ITALIA”.

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Tale disposizione normativa prevede la sospensione di tutti i termini (perentori, ordinatori, decadenziali ed endoprocedimentali) a disposizione dell’Amministrazione Pubblica nella fase di iniziativa, istruttoria e decisoria di procedimenti amministrativi (legge n. 241/1990) avviati su istanza di parte o d’ufficio nel periodo 23 febbraio 2020 e 15 aprile 2020.

Nel caso in cui l’istanza di parte manifesti una particolare urgenza, per esempio legata all’emergenza ed indispensabile per fronteggiare la stessa, gli Uffici della PA, opportunamente organizzati, devono assicurare la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine ragionevole e con priorità rispetto alle altre istanze, nonché rispetto ad altri procedimenti in essere non urgenti e/o avviati d’ufficio.

Si considerano prorogati fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Ciò significa che i documenti amministrativi appena citati continueranno ad esplicare i propri effetti ben oltre la loro scadenza originaria fissata all’atto del rilascio. Si tratta di una disposizione molto importante, in quanto molti di questi documenti, grazie alla proroga, consentiranno ai legittimi possessori di poter affrontare l’emergenza.

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, per ovvie ragioni.

Inoltre sono sospesi fino al 30 Giugno 2020 i provvedimenti di esecuzione per il rilascio degli immobili anche non abitativi

Articolo 107

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

Iltermine di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, già prorogato al 31 marzo 2020 dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, poi ancora prorogato di un mese dal Ministro dell’interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020.

Per i Comuni il termine di approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è stato prorogato al 31 maggio 2020.

Il termine ultimo per l’approvazione dello schema di Rendiconto in Giunta Comunale è fissato al 20 aprile 2020 secondo quanto previsto dall’art 239 lett. D del D. Lgs.vo 267/2000.

Nello specifico il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è prorogato:

  • al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Di conseguenza, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
  • al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (gli enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti (settore sanitario) di cui al titolo secondo del d.lgs. n. 118/2011).

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione definitiva del rendiconto 2019 da parte del Consiglio;

  • al 30 giugno 2020, da parte della Giunta Regionale,  i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 118/2011, lett. b), punto i) (ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito) e lett. c) (ovvero aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale);
  • al 31 luglio 2020, da parte della Giunta Regionale,il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale;
  • al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione da parte degli enti locali delle tariffe Tari e Tari corrispettivo (precedentemente fissato al 30 aprile 2020).

I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

  • al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione (ordinariamente fissato al 31 luglio dall’articolo 170 comma 1 del TUOEL);
  • al 30 giugno 2020 i termini relativi alla deliberazione dello stato di deficitarietà e dissesto e degli adempimenti inerenti e conseguenti in deroga, esclusivamente per l’esercizio 2020, agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del TUOEL;
  • al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato in deroga, esclusivamente per il 2020, all’articolo 264 comma 2 del TUEL;
  • al 31 dicembre 2020 il termine per richiedere l’anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso in deroga, esclusivamente per l’esercizio 2020, all’articolo 243-quinquies;
  • a 180 giorni i termini di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli artt. 141 e 143 del Testo unico degli enti locali.

Il decreto in esame dispone, inoltre, il differimento dei seguenti termini, fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

  1. il termine di cui all’articolo 141, comma 7, (sospensione consigli comunali e provinciali, nonché nomina Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente) è fissato in centottanta giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 3, (il Prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1, ovvero di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale) è fissato in centotrentacinque giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 4, (emanazione decreto di scioglimento del Comune), è fissato in centottanta giorni;
  • il termine di cui all’articolo 143, comma 12, (durata della sospensione degli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, in attesa del decreto di scioglimento) è fissato in centocinquanta giorni

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19)

In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare:

  1. la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso; (la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell’approvazione del consuntivo 2019 – n.d.r.).
  • i proventi, anche integralmente, delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del TUOEL.

Art. 110

(Rinvio questionari Sose)

Questa disposizione prevede lo slittamento dagli originari 60 giorni,   dalla pubblicazione del D.M. 22.11.2019 pubblicato sulla G.U. N° 279 del 28.11.2019 (scadenza 27 gennaio 2020) a 180 giorni (26 maggio 2020), del termine di cui, relativo alla scadenza per la compilazione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE (determinazione dei fabbisogni standard) denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U. 

Art. 111

(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

Le regioni a statuto ordinario sospendono (come? Revocando il mandato di addebito? Oppure bisogna presentare un’apposita istanza a CC.DD.PP. ? Si attendono chiarimenti in merito – n.d.r.) il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Si allunga il piano di ammortamento.

Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

Possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

Tale disposizione non può applicarsi per sospendere la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b). 

Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

A differenza di quanto disposto nell’articolo che precede, nella narrativa del presente articolo il Legislatore parla di DIFFERIMENTO del rimborso delle sole quote capitale con scadenza 2020 in data successiva all’entrata in vigore del decreto di cui si discute. (Ciò farebbe presumere che il differimento sia disposto per norma di legge senza la necessità di alcuna espressa azione da parte dell’ente interessato ? – n.d.r.).

Bisogna fare attenzione a questa norma, perché questa fa riferimento non a tutti i mutui concessi da Cassa Depositi e Presti Spa ma solo a quei mutui che sono stati trasferiti al MEF in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Si tratta di quei mutui noti come “mutui MEF” trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per azioni). Questo warning vale anche per le regioni a statuto ordinario di cui al precedente articolo.

Tale differimento comporta l’allungamento del paino di ammortamento che dovrebbe essere rimodulato direttamente da Cassa DD.PP. e messo a disposizione degli enti.

Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19. 

Attenzione: perché per poter utilizzare tale risparmio di spesa bisogna necessariamente adottare una variazione di bilancio (variazione d’urgenza, opportunamente motivata, adottata dalla Giunta con i poteri

del Consiglio e da sottoporre a quest’ultimo per la ratifica entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine nel rispetto dell’art. 175, comma 4 del TUEL . Su tale variazione è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione).

Forse, considerata l’emergenza, sarebbe stato molto più utile disporre, in deroga all’art. 175 comma 5-bis del TUEL, l’utilizzo di questo risparmio di spesa mediante una variazione d’urgenza adottata con Determinazione del Responsabile della spesa, o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, senza il parere dell’Organo di Revisione, e ratificata, semmai, nel primo Consiglio Comunale utile (n.d.r.).

Al comma 3 il Legislatore parla nuovamente di “sospensione”  e dispone che quanto stabilito al comma 1 del presente articolo non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Art. 114

(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

Il Ministero dell’Interno ha stanziato un Fondo di 70 milioni di euro da trasferire a Province, città metropolitane e comuni per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Tale fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, tenendo conto della popolazione residente e  del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati

Quest’ultima disposizione farebbe comprendere che tali risorse andranno solo agli enti, nei cui territori, si sono verificati casi accertati di contagio da COVID-19. Di conseguenza niente risorse per tutti quegli enti nei cui territori non si sono verificati casi accertati di contagio ma che ugualmente hanno sostenuto, senza non poche difficoltà di reperimento di risorse, spese per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, nonché di DPI (dispositivi di protezione individuale) da distribuire alla popolazione per cercare di prevenire e combattere il contagio.  Provo ad immaginare come saranno attribuite le risorse: applicando al fondo la percentuale determinata dal rapporto numero di contagi / popolazione residente. (n.d.r.).

Art. 115

(Straordinario polizia locale)

Esclusivamente per l’anno 2020, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Questa è sicuramente una norma positiva in quanto svincola la spesa per lo straordinario della polizia locale dal limite previsto dall’art. 23, comma 2, del DL 75/2017, consentendo di garantire al personale, sottoposto a degli orari sfibranti ed estenuanti, il giusto riconoscimento non solo morale ma anche economico che di questi tempi sicuramente rappresenta cosa buona e giusta. Però, non so quanto questa misura possa essere compatibile con il rispetto dell’equilibrio finanziario (n.d.r.). E allora mi sorge spontanea una domanda: Ma siamo in emergenza oppure no? E se siamo in emergenza perché non si deroga a tutta una serie di vincoli imposti e consentire agli Enti ed ai propri amministratori di garantire la dovuta sicurezza ai cittadini e all’intero territorio?

Al comma 2 del medesimo articolo che si sta analizzando, il Legislatore replica con la medesima disposizione prevista per l’articolo 114: “Presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.”

Lascio a Voi le considerazioni.

Art. 125

(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Il termine di inizio lavori per i comuni che sono stati assegnatari dei Contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono prorogati di sei mesi dal termine ultimo del 15.05.2020.

WARNING: questa misura è valida solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

In conclusione, si rende opportuno attenzionare una disposizione, emanata dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020, che molto probabilmente viene sottovalutata, si auspica per motivate esigenze di necessità e non per negligenza o, che è peggio, per volontà, da diversi amministratori locali.

La norma cui si fa riferimento è quella prevista nel citato decreto all’articolo 1 comma 6 che fissa quale modalità di svolgimento ordinaria delle prestazioni lavorative del personale delle pubbliche amministrazioni la modalità di lavoro agile cd. “smart working”, eccezion fatta per le attività indifferibili da rendere in presenza.

Gli organi di revisione degli enti dovrebbero verificare che tale disposizione venga rispettata, appurando l’eventuale disapplicazione per comprovate esigenze. Laddove l’Organo di controllo accerti la disapplicazione di tale norma dovrebbe interessare del problema il Responsabile del personale, il Segretario Comunale ed il Sindaco sollecitandoli e diffidandoli ad ottemperare nel più breve tempo possibile. (n.d.r.)

Ha collaborato Dott. Mario Galasso – Comitato scientifico A.N.C.

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