fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica

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Cos’è, come funziona e chi riguarda la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura è previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ed è l’unico titolo che legittima il prestatore di servizi per poter richiedere il pagamento e risponde anche ad un’esigenza di documentazione e di controllo.

I soggetti obbligati ad emettere fatture sono tutti coloro che esercitano un’attività professionale o commerciale, in pratica sono tutti coloro che hanno una partita iva in essere.

Essa va emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua la prestazione e va consegnata o spedita al soggetto che riceve la prestazione.

I dati essenziale della fattura sono:

  1. Data di emissione nel caso di una prestazione di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento o al termine della prestazione;
  2. Il numero progressivo che deve essere univoco, quindi si può adottare una numerazione progressiva a prescindere dall’anno solare da 1 a infinito oppure una numerazione progressiva indicando l’anno solare di emissione;
  3. La ragione sociale dell’emittente;
  4. La Partita Iva dell’emittente;
  5. La natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
  6. La Base imponibile;
  7. L’aliquota Iva;
  8. Il totale da pagare poi nel caso di emissione di fattura di un professionista nei confronti di un altro soggetto iva va detratta la ritenuta d’acconto.

Inoltre vanno indicati tutti i dati del committente (ragione sociale, partita iva)

In caso di fattura emessa nei confronti dello Stato o della Pubblica Amministrazione va indicata l’esigibilità dell’iva, cioè se l’iva è ad esigibilità immediata o ad esigibilità differita nel senso che può essere detratta solo al momento del pagamento.

Finito questi brevi cenni sulla fattura passiamo a parlare di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica è stata equiparata alla fattura cartacea. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Essa è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.

Ad esempio non costituisce fattura elettronica un documento creato elettronicamente con un software ed inviato al destinatario in formato cartaceo, mentre costituisce fattura elettronica un documento creato in formato cartaceo ed inviato dopo averlo scannerizzato in maniera elettronica ad esempio a mezzo mail o pec.

L’altro requisito della fattura elettronica è l’accettazione da parte del destinatario. L’agenzia delle Entrate nella circolare del 24.06.2014 N° 18 ha allargato le maglie di fatturazione elettronica, nel senso che la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà continuare a considerare la fattura emessa come fattura elettronica e conservarla elettronicamente, mentre il destinatario può stamparla su carta e conservarla cartaceamente.

L’Agenzia ha precisato che la stampa del documento rappresenta una copia analogica conforme del documento informatico ed ha efficacia probatoria fino a che non sia espressamente disconosciuta.

La fattura elettronica deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo A.I.L.

  • A: autenticità nel senso che si ha la certezza del soggetto emittente la fattura
  • I: integrità del contenuto, nel senso che il contenuto deve essere non modificabile ma il formato può essere modificato da un sistema ad un altro ad esempio da word ad xml, a pdf.
  • L: leggibilità il formato della fattura deve essere reso leggibile e comprensibile su schermo o mediante stampa.

In caso di fatture emesse nei confronti della P.A. abbiamo il vincolo legislativo che sia l’emittente che il destinatario sono vincolati ad accettare la fatturazione elettronica.

Il decreto ministeriale N° 55 del 03.04.2013 dispone in applicazione all’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che a decorrere dal 06.12.2013 volontariamente in via sperimentale e dal 06.06.2014 obbligatoriamente l’emissione, la trasmissione e la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti della P.A. deve essere fatta solo elettronicamente.

L’Istat predispone l’elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali deve essere obbligatoriamente inviata la fattura elettronica.

Sono le amministrazioni centrali dello Stato (Organi costituzionali, Organi di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri) ed inoltre 130 tra Enti ed agenzie statali.

Le amministrazioni locali (regioni, province, comuni. Comunità montane ed unioni di comuni) inoltre 20 enti di rilevanza locale (ASL, Aziende Ospedaliere,CCIAA, Consorzi, Enti Regionali, Fondazioni, Parchi, Università, Teatri etc..)

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

Comunque se abbiamo dei dubbi per verificare se un ente rientra o meno negli obblighi della fatturazione elettronica basta andare sul sito dell’istat e c’è una sezione dove sono elencati tutti gli enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce anche le modalità tecniche operative. La fattura elettronica da trasmettere alla P.A. è un documento informatico in formato xml sottoscritto con firma elettronica digitale.

Essa una volta predisposta deve essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che provvede alla “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” e alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La Gestione di questo sistema e lasciata all’Agenzia delle Entrate che deve coordinare con il sistema informatico della fiscalità, vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestire i dati e le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere inviata al SDI attraverso delle specifiche tecniche ben delineate e deve essere in formato xml. La fattura predisposta in file xml deve essere firmata digitalmente dall’operatore per garantire l’integrità della fattura e l’autenticità della stessa, inoltre il software per la firma deve essere in grado di valorizzare la data e il tempo. Possono essere inviate anche più fatture contemporaneamente attraverso un file zip contente le stesse che devono essere firmate unitariamente.

Una volta elaborata la fattura viene inviata alla P.A. attraverso il SDI, oppure a mezzo PEC o attraverso il sito fatturapa.gov.it e ricevuta dalla stessa al momento che lo SDI rilascia ricevuta di consegna.

Tenete presente che nel solo mese di Luglio lo SDI ha lavorato 197.550 file fattura di cui oltre il 70% andati a buon fine

Le pubbliche amministrazioni devono identificare un ufficio che riceve esclusivamente le fatture elettroniche da parte dello SDI e dovranno inserirlo nell’indice delle P.A.. Ad ogni amministrazione viene assegnato un codice univoco esso è disponibile sul sito indicepa.gov.it.

Il ministero dell’economia ha reso disponibile per le imprese attraverso il MEPA un sistema gratuito per la gestione delle fatture elettroniche, ad oggi per i professionisti questa possibilità non è prevista.

Un problema che si pone se dopo l’emissione della fattura essa viene scartata dal SDI. In questo caso la fattura non ha valore fiscale, in quanto la fattura si ha per emessa solo dopo la consegna, spedizione o trasmissione al committente. Il prestatore di servizi ha due soluzioni:

  1. Può emettere una nota di credito interna a storno della fattura precedentemente emessa e scartata;
  2. Può annotare sui registri Iva fatture emesse lo storno dell’operazione.

La fattura elettronica emessa senza addebito di Iva con importo superiore ad €. 77,47 sconta l’imposta di bollo di €. 2,00 per ogni fattura emessa esso viene pagato a consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo mediante modello F24 oppure può essere assolto indicando in fattura il numero del bollo

Con la fattura elettronica lo Stato ha stimato che si possono risparmiare circa un miliardo di euro l’anno.

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credito d'imposta

Acquistando impianti e macchinari ricevi un CREDITO D’IMPOSTA!

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI!

L’articolo 18 del  Decreto Legge N° 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2014 prevede che le imprese, che dal 25.06.2014 al 30.06.2015, effettueranno investimenti in impianti e macchinari nuovi avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali  degli ultimi cinque periodi.

Hanno diritto al credito d’imposta tutte le imprese anche quelle neo-costituite per le quali tutti gli importi investiti in impianti e macchinari danno diritto al credito d’imposta. Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, e devono essere beni strumentali nuovi. L’importo dell’investimento agevolabile in caso di contratto di appalto si fa riferimento ai costi sostenuti dal committente, per i beni costruiti  in economia si rilevano i costi sostenuti dal 25.06.2014, in caso di leasing l’agevolazione spetta all’utilizzatore rilevando il costo sostenuto dal concedente. Gli investimenti effettuati devono essere di importo superiore ad €. 10.000,00. Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute  in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nel gruppo 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In conclusione per gli investimenti effettuati nel 2014 il credito d’imposta può essere utilizzato in tre rate annuali a partire dal 01.01.2016, quelli effettuati nel 2015 il credito di imposta può essere utilizzato a partire dal 01.01.2017. Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione  e non è soggetto al limite della compensazione.

Si decade dal diritto al credito d’imposta:

  1. se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”;
  2. se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

 

POS

Le imprese sono obbligate a dotarsi di un POS

Dal 30 Giugno le imprese ed i professionisti sono tenute ad accettare pagamenti con bancomat o carte di credito per operazioni al di sopra dei 30 Euro.

La norma, introdotta con l’art. 15 del decreto legge N° 179/2012 è stata oggetto di diverse proroghe.
Il punto fondamentale è che se da una parte la legge è operativa, quindi in teoria tutti i negozi e i commercianti sono obbligati ad avere le macchinette per accettare i pagamenti con il bancomat, dall’altra la stessa norma non prevede alcuna sanzione. Significa che se, per ipotesi, il cliente vuole pagare con il bancomat e il professionista, o il commerciante, sono impossibilitati ad accettare il pagamento perché sprovvisti di POS, il risultato è che il cliente, nonostante la legge, sarà costretto a pagare in contanti.

Infatti in risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera il Ministero dell’Economia ha però chiarito che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui i professionisti non dovessero dotarsi di POS entro la data del 30 giugno 2014.

Qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista o l’esercente ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.
In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque può essere addebitato allo stesso il ritardo nel pagamento.
Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.
In tal senso una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire un’apposita clausola contrattuale con la quale si individua un metodo di pagamento diverso dalla carta di debito: nulla vieta infatti alle parti di derogare la disposizione introdotta.

I costi per le imprese ed i professionisti sono abbastanza elevati:

  1. Costo di installazione del POS che va dai 10,00 Euro ai 28,00 Euro mensili;
  2. Costo della transazione che si divide in costo della telefonata al numero di telefono del gestore e commissioni sulla transazione che possono arrivare fino ad un massimo del 2% sull’importo transato.
proroga

TASI, IRPEF, IRAP e IVA: Proroga versamenti fiscali

Arriva la proroga per i versamenti fiscali!

Il MEF con un comunicato stampa di oggi ha  annunciato la proroga della scadenza al 7 Luglio 2014 dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La proroga delle scadenze di pagamento riguarda non soltanto le persone fisiche o i soggetti collettivi che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore ma anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

La proroga, inoltre, interessa tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi, quindi, i pagamenti dei contributi previdenziali eccedenti il “minimale”, nonché il diritto annuale alla camera di commercio.

Dall’8 luglio prossimo e fino al 20 agosto, invece, sarà possibile versare gli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40%.

Il MEF in risposta all’interrogazione del 10 giugno 2014 n. 5/02955 ha dichiarato che considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI,  ai sensi dell’art. 10, L. n. n. 212/2000, ha ritenuto di non applicare  sanzioni e interessi per i pagamenti  della TASI, oltre la scadenza del 16 Giugno ma comunque entro il termine del 31 luglio 2014.

finanziamento

Finanziamenti per lo star up delle imprese

La  Regione Campania ha previsto finanziamenti per lo start up delle nuove imprese, finalizzato a favorire il lancio di nuove iniziative imprenditoriali all’interno del territorio della regione.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne e ai giovani con età anagrafica inferiore ai 35 anni, che hanno bisogno di finanziamenti per poter sviluppare  la propria idea di impresa.

Il bando prevede infatti la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato da restituire entro  7 anni con un periodo di differimento di 24 mesi.

L’investimento minimo da richiedere è di 25 mila euro fino ad un massimo di 250 mila euro

Le domande si presentano solo telematicamente attraverso Sviluppo Campania.

Si possono iniziare a presentare le domande di finanziamento dal 29 Maggio 2014 al 30 Settembre 2014

decreto casa

Il Decreto casa: la riduzione dal 15% al 10 dell’aliquota della cedolare secca

Con l’approvazione del c.d. Decreto Casa, viene confermata la riduzione dal 15 al 10% della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Il vantaggio è quello di versare un’unica imposta con aliquota al 10%, sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali comunali e regionali, dell’imposta di bollo, e dell’imposta di registro.

La riduzione dell’aliquota è automatica per tutti i proprietari di immobili abitativi che locano gli stessi e hanno già applicato la cedolare secca  su un affitto a canone convenzionato: la diminuzione del prelievo si applica su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017.

I proprietari di immobili che hanno stipulato un contratto a canone concordato  ma non hanno ancora optato per la cedolare, è sufficiente optare entro il termine per il pagamento annuale dell’imposta di registro, usando il nuovo modello RLI, senza dimenticare di inviare all’inquilino la raccomandata con cui gli si comunica l’applicazione della tassa piatta e si rinuncia all’aggiornamento del canone.

I proprietari di immobili che non hanno ancora stipulato un contratto concordato devono soddisfare due  condizioni per poter beneficiare della nuova cedolare secca:

– l’immobile abitativo deve trovarsi in uno dei cosiddetti Comuni “ad alta tensione abitativa”, il cui elenco, stilato e aggiornato dal Cipe viene riportato in fondo al presente articolo.

– il proprietario deve stipulare con l’inquilino un contratto a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431/1998) con una durata di tre anni prorogabili di altri due e con un canone mensile stabilito secondo gli accordi firmati a livello territoriale tra le sigle della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini.

I proprietari di immobili che hanno sottoscritto un contratto a canone libero devono  cessare il vecchio contratto (a canone libero) e  stipulare  di un nuovo contratto secondo i parametri del canone concordato e con l’opzione della cedolare secca.

 ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

(in vigore dal 18 febbraio 2004)

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”] [fruitful_tab title=”Abruzzo”]

 PROVINCIA

Chieti Chieti – Francavilla al Mare – Lanciano – Ortona – Vasto

L’Aquila Avezzano – L’Aquila – Sulmona

Pescara Montesilvano – Pescara – Spoltore

Teramo Teramo

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Basilicata”]

PROVINCIA

Matera Matera – Nova Siri – Policoro

Potenza Avigliano – Lavello – Melfi – Pignola – Potenza – Rapolla – Tito –

Venosa

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Calabria”]

PROVINCIA

Catanzaro Catanzaro – Lamezia Terme

Cosenza

Acri – Cassano allo Jonio – Castrovillari – Corigliano Calabro –

Cosenza – Montalto Uffugo – Rende – Rossano – San Giovanni in

Fiore

Crotone Crotone

Reggio di Calabria Gioia Tauro – Palmi – Reggio Calabria

Vibo Valentia Vibo Valentia

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Campania”]

PROVINCIA

Avellino

Aiello del Sabato – Ariano Irpino – Atripalda – Avellino – Capriglia

Irpina – Contrada – Grottolella – Manocalzati – Mercogliano –

Monteforte Irpino – Montefredane – Ospedaletto d’Alpinolo –

Summonte

Benevento

Apollosa – Benevento – Castelpoto – Foglianise – Fragneto

Monforte – Montesarchio – Paduli – Pesco Sannita – Pietrelcina –

San Leucio del Sannio – San Nicola Manfredi – Sant’Angelo a

Cupolo – Torrecuso

Aversa – Capua – Casagiove – Casal di Principe – Caserta –

Castel Morrone – Castel Volturno – Lusciano – Maddaloni –

Caserta

Marcianise – Mondragone – Orta di Atella – San Cipriano

d’Aversa – San Felice a Cancello – San Nicola la Strada – San

Prisco – Santa Maria a Vico – Santa Maria Capua Vetere –

Sant’Arpino – Sessa Aurunca – Teano – Trentola Ducenta – Valle

di Maddaloni

Napoli

Acerra – Afragola – Arzano – Bacoli – Brusciano – Caivano –

Cardito – Casalnuovo di Napoli – Casandrino – Casavatore –

Casoria – Castellammare di Stabia – Forio – Frattamaggiore –

Frattaminore – Giugliano in Campania – Gragnano – Grumo

Nevano – Ischia – Marano di Napoli – Marigliano – Massa

Lubrense – Melito di Napoli – Monte di Procida – Mugnano di

Napoli – Napoli – Nola – Palma Campania – Piano di Sorrento –

Poggiomarino – Pomigliano d’Arco – Pozzuoli – Qualiano – Quarto

– Sant’Antimo – Sant’Antonio Abate – Saviano – Sorrento – Vico

Equense – Villaricca – Volla

Salerno

Agropoli – Angri – Baronissi – Battipaglia – Bellizzi – Campagna –

Capaccio – Castel San Giorgio – Castiglione del Genovesi – Cava

de’ Tirreni – Eboli – Fisciano – Giffoni Valle Piana – Mercato San

Severino – Nocera Inferiore – Nocera Superiore – Pagani –

Pellezzano – Pontecagnano Faiano – Sala Consilina – Salerno –

San Cipriano Picentino – San Mango Piemonte – Sarno – Scafati

– Vietri sul Mare

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Emilia-Romagna”]

PROVINCIA

Bologna

Anzola dell’Emilia – Bologna – Calderara di Reno – Casalecchio

di Reno – Castel Maggiore – Castenaso – Granarolo dell’Emilia –

Imola – Pianoro – San Lazzaro di Savena – Sasso Marconi – Zola

Predosa

Ferrara Cento – Ferrara

Forlì-Cesena Cesena – Cesenatico – Forlì

Modena Campogalliano – Carpi – Castelfranco Emilia – Formigine –

Modena – Sassuolo

Parma Fidenza – Parma

Piacenza Fiorenzuola d’Arda – Piacenza

Ravenna Faenza – Lugo – Ravenna

Reggio nell’Emilia

Casalgrande – Correggio – Montecchio Emilia – Reggio Emilia –

Rubiera – Scandiano

Rimini Cattolica – Riccione – Rimini

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Friuli-Venezia Giulia”]

PROVINCIA

Gorizia Gorizia – Monfalcone

Pordenone Pordenone

Trieste Duino Aurisina – Muggia – Trieste

Udine Basiliano – Cervignano del Friuli – Tavagnacco – Udine

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Lazio”]

PROVINCIA

Frosinone

Alatri – Anagni – Cassino – Ceccano – Ferentino – Frosinone –

Isola del Liri – Monte San Giovanni Campano – Pontecorvo – Ripi

– Sora – Veroli

Latina

Aprilia – Cisterna di Latina – Cori – Fondi – Formia – Gaeta –

Latina – Minturno – Pontinia – Priverno – Sabaudia – Sezze –

Terracina

Rieti Fara in Sabina – Rieti

Roma

Albano Laziale – Anguillara Sabazia – Anzio – Ardea – Ariccia –

Artena – Bracciano – Campagnano di Roma – Castel Gandolfo –

Cerveteri – Ciampino – Civitavecchia – Colleferro – Colonna –

Fiumicino – Formello – Frascati – Gallicano nel Lazio – Genzano

di Roma – Grottaferrata – Guidonia Montecelio – Ladispoli –

Lariano – Marcellina – Marino – Mentana – Montecompatri –

Monte Porzio Catone – Monterotondo – Nettuno – Palestrina –

Palombara Sabina – Poli – Pomezia – Riano – Rocca di Papa –

Rocca Priora – Roma – Sacrofano – San Cesareo – Santa

Marinella – Tivoli – Valmontone – Velletri – Zagarolo

Viterbo Civita Castellana – Montefiascone – Orte – Tarquinia – Vetralla –

Viterbo

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Liguria”]

PROVINCIA

Genova Chiavari – Genova – Rapallo

Imperia Bordighera – Camporosso – Diano Marina – Imperia – San Remo

– Taggia – Vallecrosia – Ventimiglia

La Spezia Arcola – La Spezia – Ortonovo – Santo Stefano di Magra

Savona Albenga – Savona

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Lombardia”]

PROVINCIA

Bergamo Bergamo – Dalmine – Seriate – Torre Boldone

Brescia Brescia – Concesio – Gardone Val Trompia – Gussago –

Lumezzane – Rezzato

Como Como

Cremona Cremona

Lecco Lecco

Lodi Lodi

Mantova Mantova – Porto Mantovano – Virgilio (1)

Milano

Agrate Brianza – Arese – Bollate – Bovisio Masciago – Bresso –

Buccinasco – Busto Garolfo – Canegrate – Carate Brianza –

Cassano d’Adda – Cassina de’ Pecchi – Cernusco sul Naviglio –

Cerro Maggiore – Cesano Boscone – Cesano Maderno –

Cinisello Balsamo – Cologno Monzese – Cormano – Corsico –

Cusano Milanino – Desio – Garbagnate Milanese – Giussano –

Gorgonzola – Legnano – Lentate sul Seveso – Limbiate – Lissone

(1) A decorrere dal 4.2.’14 è istituito, mediante fusione dei Comuni Virgilio e Borgoforte, un unico Comune

denominato Borgo Virgilio (L.R. Lombardia 30.1.’14, n. 9).

(1) A decorrere dall’1.1.’14 è istituito, mediante fusione dei Comuni contermini di Colbordolo e Sant’Angelo in

Lizzola, un unico Comune denominato Vallefoglia (L.R. Marche 13.12.’13, n. 47).

– Meda – Melzo – Milano – Monza – Muggiò – Nova Milanese –

Novate Milanese – Opera – Paderno Dugnano – Parabiago – Pero

– Peschiera Borromeo – Pieve Emanuele – Pioltello – Rescaldina

– Rho – Rozzano – San Donato Milanese – San Giuliano Milanese

– Segrate – Senago – Seregno – Sesto San Giovanni – Settimo

Milanese – Seveso – Trezzano sul Naviglio – Trezzo sull’Adda –

Varedo – Vimercate – Vimodrone

Pavia Pavia

Sondrio Sondrio

Varese Busto Arsizio – Caronno Pertusella – Castellanza – Fagnano

Olona – Malnate – Saronno – Tradate – Varese

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Marche”]

PROVINCIA

Ancona Ancona – Fabriano – Senigallia

Ascoli Piceno Ascoli Piceno – Grottammare – Montegranaro – Monteprandone

– Monte Urano – Porto Sant’ Elpidio – San Benedetto del Tronto

Macerata Civitanova Marche – Macerata – Potenza Picena – Recanati

Pesaro e Urbino

Colbordolo (1) – Fano – Fermignano – Montelabbate – Pesaro –

Sant’Angelo in Lizzola (1) – Urbino

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Molise”]

PROVINCIA

Campobasso Campobasso – Campodipietra – Campomarino – Ferrazzano –

Guardialfiera – Jelsi – Oratino – Ripalimosani – Termoli

Isernia Isernia – Macchia d’Isernia – Sant’Agapito

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Piemonte”]

PROVINCIA

Alessandria Acqui Terme – Alessandria – Casale Monferrato – Novi Ligure –

Tortona

Asti Asti

Biella Biella – Cossato

Cuneo Alba – Bra – Cuneo – Racconigi – Savigliano

Novara Novara

Torino

Alpignano – Beinasco – Borgaro Torinese – Chieri – Collegno –

Druento – Grugliasco – Ivrea – Moncalieri – Nichelino – Orbassano

– Pianezza – Pinerolo – Rivalta di Torino – Rivoli – Settimo

Torinese – Torino – Venaria Reale

Verbano-

Cusio-Ossola Domodossola – Verbania

Vercelli Borgosesia – Vercelli

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Puglia”]

PROVINCIA

Bari

Adelfia – Altamura – Andria – Bari – Barletta – Bisceglie – Bitonto –

Bitritto – Capurso – Corato – Giovinazzo – Gravina in Puglia –

Modugno – Mola di Bari – Molfetta – Monopoli – Noicattaro – Trani

– Triggiano – Valenzano

Brindisi Brindisi – Carovigno – Cellino San Marco – Latiano – Mesagne –

San Donaci – San Pietro Vernotico – San Vito dei Normanni

Foggia

Ascoli Satriano – Carapelle – Castelluccio dei Sauri – Cerignola –

Foggia – Lucera – Manfredonia – Ordona – Orta Nova – Rignano

Garganico – San Giovanni Rotondo – San Marco in Lamis – San

Severo – Stornara – Stornarella – Troia

Lecce

Arnesano – Cavallino – Lecce – Lequile – Lizzanello – Monteroni

di Lecce – Novoli – San Cesario di Lecce – Squinzano – Surbo –

Trepuzzi – Vernole

Taranto

Castellaneta – Crispiano – Faggiano – Grottaglie – Leporano –

Martina Franca – Massafra – Monteiasi – Montemesola – Mottola –

Palagiano – Pulsano – San Giorgio Jonico – Taranto

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Sardegna”]

PROVINCIA

Cagliari Cagliari – Carbonia – Iglesias – Monserrato – Quartu Sant’Elena

Nuoro Macomer – Nuoro

Oristano Oristano

Sassari Alghero – Olbia – Ozieri – Porto Torres – Sassari – Tempio

Pausania

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Sicilia”]

PROVINCIA

Agrigento Agrigento – Canicattì – Licata – Porto Empedocle – Sciacca

Caltanissetta Caltanissetta – Gela

Catania

Aci Castello – Acireale – Adrano – Caltagirone – Camporotondo

Etneo – Catania – Gravina di Catania – Misterbianco – Motta

Sant’Anastasia – Paternò – San Giovanni la Punta – San

Gregorio di Catania – San Pietro Clarenza – Sant’Agata li Battiati

– Tremestieri Etneo – Valverde – Viagrande

Enna Enna

Messina

Acquedolci – Barcellona Pozzo di Gotto – Brolo – Capo d’Orlando

– Gaggi – Malvagna – Merì – Messina – Milazzo – Motta Camastra

– Pace del Mela – San Filippo del Mela – Sant’Agata di Militello –

Santa Lucia del Mela – Scaletta Zanclea – Spadafora – Taormina

– Torregrotta – Valdina – Venetico – Villafranca Tirrena

Palermo

Altofonte – Bagheria – Capaci – Ficarazzi – Isola delle Femmine –

Misilmeri – Monreale – Montelepre – Palermo – Torretta – Trabia –

Villabate

Ragusa Modica – Ragusa – Vittoria

Siracusa Augusta – Avola – Canicattini Bagni – Carlentini – Floridia – Melilli

– Noto – Palazzolo Acreide – Priolo Gargallo – Siracusa – Solarino

Trapani Alcamo – Castelvetrano – Erice – Marsala – Mazara del Vallo –

Paceco – Trapani

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Toscana”]

PROVINCIA

Arezzo Arezzo – Capolona – Castiglion Fibocchi – Civitella in Val di

Chiana – Monte San Savino – Subbiano

Firenze

Bagno a Ripoli – Calenzano – Campi Bisenzio – Empoli – Firenze

– Impruneta – Lastra a Signa – Scandicci – Sesto Fiorentino –

Signa

Grosseto Castiglione della Pescaia – Follonica – Grosseto – Scarlino

Livorno Collesalvetti – Livorno – Piombino – Rosignano Marittimo

Lucca Camaiore – Capannori – Lucca – Massarosa – Viareggio

Massa-Carrara Carrara – Massa – Montignoso

Pisa Cascina – Pisa – Pontedera – San Giuliano Terme

Pistoia Agliana – Montale – Pistoia – Quarrata

Prato Montemurlo – Prato

Siena Poggibonsi – Siena

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Trentino-Alto Adige”]

PROVINCIA

Bolzano Appiano sulla Strada del Vino – Bolzano – Lagundo – Laives –

Lana – Merano

Trento Arco – Pergine Valsugana – Riva del Garda – Rovereto – Trento

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Umbria”]

PROVINCIA

Perugia Città di Castello – Corciano – Foligno – Gubbio – Perugia –

Spoleto – Todi – Umbertide

Terni Amelia – Narni – Orvieto – Terni

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Valle d’Aosta”]

PROVINCIA

Aosta Aosta – Chatillon – Morgex – Verrès

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Veneto”]

PROVINCIA

Belluno Belluno

Padova Abano Terme – Padova – Selvazzano Dentro

Rovigo Rovigo

Treviso Castelfranco Veneto – Conegliano – Mogliano Veneto –

Montebelluna – Paese – Treviso – Vittorio Veneto

Venezia Chioggia – Iesolo – Mira – San Donà di Piave – Spinea – Venezia

Verona Bussolengo – Legnago – San Giovanni Lupatoto – San Martino

Buon Albergo – Verona – Villafranca di Verona

Vicenza Arzignano – Bassano del Grappa – Schio – Valdagno – Vicenza

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certificato antipedofilia

Il Certificato Antipedofilia

L’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 impone la richiesta del certificato penale  da chiunque  intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il documento,  serve a “verificare l’esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quinquies), adescamento di minorenni (art. 600-undecies)  ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

In caso di inadempimento, il  datore  di  lavoro  è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da euro 10.000 a euro 15.000.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha fornito una serie di chiarimenti.

La normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo di richiedere il certificato penale ricade solo per le assunzioni effettuate dopo il 6 aprile 2014, e non anche per quelli preesistenti;

il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato e l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando s’intenda stipulare un contratto di lavoro (anche professionale) e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione;

la richiesta non va ripetuta alla scadenza  della validità del certificato (sei mesi) e non va presentata per  le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014);

la richiesta va presentata dal datore di lavoro;

le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che intendano instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale  si avvalgono dei moduli già in uso per le pubbliche amministrazioni a norma dell’articolo 39 del T.U.;

possono ritenersi esclusidal nuovo obbligo i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”;

restano esclusi, altresì, i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

redditometro

Il nuovo redditometro

Il  “nuovo redditometro” è ai nastri di partenza, sono in arrivo le   lettere da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

I contribuenti sono  stati selezionati  considerando l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni, di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche.

Il primo periodo d’imposta accertato  sarà l’anno  2009 (Unico 2010).

Nelle lettere, il contribuente viene invitato a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dove dovrà giustificare le spese sostenute nell’anno 2009.

Il contribuente riceverà  un prospetto “personalizzato” che servirà per fornire le giustificazioni dell’incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno.

In particolare:

1)  la prima colonna del prospetto, conterrà le spese certe (quelle presenti in Anagrafe tributaria);

2)  la seconda colonna, quelle basate su dati certi (casa, mezzi di trasporto, eccetera);

3) la terza colonna, servirà per le integrazioni o le eventuali modifiche fornite dal contribuente.

Un’altra sezione del prospetto consentirà all’interessato di indicare i saldi iniziali e finali dei propri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conto. Informazioni richieste al contribuente in quanto, per il 2009, questi dati non sono nella disponibilità diretta dell’Agenzia delle Entrate.

Con il nuovo redditometro, momento fondamentale sarà il contraddittorio con i contribuenti, vale a dire alla possibilità di presentare tutte le pezze d’appoggio e/o fornire tutti i chiarimenti.

In questo ambito si può far presente di aver avuto altri redditi finanziari non dichiarati in quanto esenti per legge (es. lotterie, eredità, incasso di titoli a scadenza)

In ogni caso, una volta ricevuta la lettera, sarà necessario recarsi all’incontro con i funzionari, sulla base dell’invito” contenuto nella lettera stessa.

All’incontro si svolgerà il contraddittorio che riguarderà le spese certe e contestate, e la disponibilità dei beni accertati e per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento, le spese per investimenti sostenute nell’anno.

Se vengono forniti chiarimenti esaustivi su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, quindi si chiude automaticamente l’attività di controllo.

Se invece non si va al colloquio oppure non si forniscono tutti i chiarimenti richiesti, l’Agenzia approfondisce i controlli, ad esempio tramite indagini finanziarie, come espressamente indicato nella lettera.

Esaurita questa fase l’Agenzia procede convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell’invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e inoltre andrà formulata la proposta di adesione.

inps

Inps: In arrivo avvisi di addebito per artigiani e commercianti

L’INPS sta procedendo alla formazione degli avvisi di addebito nei confronti degli artigiani e commercianti, i quali non hanno ottemperato al pagamento della rata in scadenza a novembre 2013. A renderlo noto, è lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 3156/2014.

L’INPS all’interno del proprio sistema di recupero crediti, prima di procedere alla iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari“, cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.

L’avviso bonario,  concede al debitore l’ultima possibilità di regolarizzare la propria situazione, entro 30 giorni, anche mediante richiesta di pagamento dilazionato; scaduto tale termine l’INPS passerà all’avviso di addebito, che prevede il recupero contributivo anche a mezzo coattive mediante l’Agente della riscossione.

Gli avvisi bonari che hanno per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, non saranno più inviati a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”.

La visualizzazione della comunicazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e selezionando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:

Posizione assicurativa“: Avvisi Bonari;

Comunicazione bidirezionale”: Avvisi bonari.

Gli avvisi bonari relativi alla rata contributiva scaduta a novembre 2013 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti saranno visualizzabili a partire dal  prossimo 15 marzo 2014, gli avvisi bonari saranno messi a disposizione del contribuente all’interno del cassetto previdenziale artigiani e commercianti, raggiungibile, sul sito dell’INPS (www.inps.it), seguendo il percorso: “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” –> “posizione assicurativa” –> “avvisi bonari”.

Successivamente, sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita e sarà visualizzabile al seguente indirizzo: “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” –> “comunicazione bidirezionale” –> “avvisi bonari”.

Qualora il pagamento fosse stato effettuato, è necessario semplicemente comunicare gli estremi del versamento effettuato mediante modello F24 chiamando il call-center dell’INPS 803164, per consentire un rapido abbinamento del pagamento. In caso di mancato pagamento, invece, l’importo sarà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

sabatini

La nuova legge Sabatini

Gli investimenti che rientrano nei finanziamenti agevolati previsti dalla legge Sabatini 2014 sono acquisto di nuove attrezzature, macchinari, beni strumentali, impianti e piani di investimento indirizzati anche ad un potenziamento della propria capacità informatica (hardware e software indistintamente).

Gli investimenti devono essere  finalizzati alla produzione e allo sviluppo e non devono essere  ceduti nel corso dei successivi tre anni; quanto ai tassi di resa, i finanziamenti agevolati configurati dalla legge Sabatini 2014 si sostanziano in un 2,75% con possibilità di ottenere una copertura totale delle spese da dover effettuare.

Il minimo importo previsto per accedervi è 20.000 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro, e la durata massima prevista ammonta a 5 anni.

Le richieste per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014

La presentazione delle domande avviene tramite le banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione ratificata da Ministero, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana inviando una mail tramite PEC e specificando il possesso dei requisiti richiesti.

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.

Spese non agevolabili

NON SONO FINANZIABILI AUTOVETTURE – FABBRICATI E OPERE MURARIE

 Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo, nonché gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie, non essendo classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4.

Acquisto di un impianto fotovoltaico

È incluso nell’ambito applicativo dell’agevolazione l’acquisto di un impianto fotovoltaico fun­zionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nei vari documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate; si tratta, secondo quanto affermato in maniera approssimativa dal MISE, di “macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3”.