Hanno collaborato: Dott.ssa Martina Iorio – Comitato scientifico A.N.C. Nola
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
La domanda
di Cassa integrazione ordinaria, disciplinata dal D.Lgs 148/2015, a seguito
dell’art. 19 del Decreto CURA Italia, può essere presentata mediante una
procedura semplificata denominata COVID-19 NAZIONALE
Beneficiari
L’accesso
alla CIGO è possibile per tutti i
datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, appartenenti
ai settori indicati dall’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015, e precisamente:
a) imprese
manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di
produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli
operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n.
602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la
CIG;
c) imprese
dell’industri boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative
agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di
trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri
per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
e) imprese addette
al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole
cinematografiche;
f) imprese
industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese
produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette
agli impianti telefonici ed elettrici;
i) imprese addette
all’armamento ferroviario;
l) imprese
industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica;
m) imprese
industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese
industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale
lapideo;
o) le imprese
artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di
materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle
attività di escavazione.
Soggetti interessati
Tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020
(anche senza anzianità lavorativa di 90 giorni), assunti con contratto di
lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, sia p.time che
full time, compresi gli apprendisti (solo per Apprendistato
professionalizzante).
E’ bene ricordare che va fatta una singola domanda per ogni
fattispecie lavorativa, ovvero una per i dipendenti TEMPO PIENO, una per i
P.TIME ed una per gli APPRENDISTI.
Periodo interessato
La domanda
può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per un
periodo complessivo di 9 settimane da completarsi al massimo entro il
mese di agosto 2020.
Procedura sindacale
Il comma 2 del DL ha
previsto per i datori di lavoro la dispensa dal rispetto della procedura
sindacale prevista dall’ articolo 14 decreto legislativo 148 2015, fermo
restando l’informazione da inviare o mediante raccomandata, o PEC, o mail o fax a TUTTI i sindacati provinciali o regionali maggiormente rappresentativi
per il proprio comparto di appartenenza. Per individuare le mail basta
andare sui siti istituzionali della CIGL, CISL e UIL e prelevare le mail
relative al comparto di competenza. Nei tre giorni successivi alla comunicazione
preventiva alle R.S.U. deve eventualmente avvenire la consultazione e l’esame
congiunto che possono essere svolti anche in via telematica. Superati i tre
giorni si ritiene il silenzio assenso. Anche se la procedura si è conclusa con
il verbale di accordo, lo stesso , come previsto nelle comunicazioni dell’INPS,
non deve essere allegata alla domanda, ma va indicato nelle note del quadro N
la seguente formula: “dispensa art. 14 comma 6 D.Lgs 148/2015”.
Modalità di presentazione
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro
esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei
servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per
aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. Alla domanda non dovrà essere
allegata la relazione tecnica né altra documentazione ma solamente l’elenco dei
dipendenti beneficiari della CIG. Al posto degli allegati può essere inserito
un qualsiasi documento.
Termini di presentazione
In deroga
alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Importo della prestazione
Ai lavoratori in CIGO
spetta 80% della retribuzione globale al lordo del contributo apprendista (pari
al 5,45%) che sarebbe a loro spettata per le ore di lavoro non prestate,
comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e non può
superare gli importi di seguito esposti (valori
anno 2020 circolare 20/2020) a seconda se la retribuzione del
lavoratore è inferiore o superiore a € 2.159,48 (compresi i ratei delle
mensilità aggiuntive):
Per le retribuzioni superiori:
euro 1.199,72 lordi
per tutti i settori
euro 1.439,46 lordi per il settore edile
Per le retribuzioni inferiori:
euro 998,18 lordi per tutti i settori
euro 1.197,82 lordi per il settore edile
su tali
somme non si pagano i contributi né è dovuto il pagamento del contributo
addizionale
Erogazione della prestazione
La regola prevede che l’indennità di CIGO viene anticipata
dall’azienda per poi essere conguagliata con i contributi successivamente
all’autorizzazione, esiste la possibilità prevista dall’art. 7 comma 4 del
D.Lgs 148/2015 del pagamento diretto da parte dell’INPS al ricorre di
particolari fattispecie individuate nell’allegato 2 della circolare INPS
197/2015. Anche se nel DL non è previsto l’INPS nel messaggio 1287/2020 ha
previsto il pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS senza necessità
di dimostrare la difficoltà finanziaria.
Hanno collaborato alla stesura: Cavaliere Domenico – Ceriello Giorgio – Del Giudice Marco – Di Costanzo Luigi – Di Gioia Giuseppe – Duraccio Elisa – Errichiello Pasquale – Ferraro Giuseppe – Giustezza Agnese – Iorio Martina – Molisso Domenico – Moltelo Antonio – Perugino Domenico – Penza Paolo – Pietropaolo Gerardo – Scognamiglio Consiglia – Tammaro Rosalia.
Tutti
i datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa hanno
a disposizione una procedura semplificata per le domande CIG con causale “COVID-19”
Chi
può presentare la domanda:
L’accesso
alla CIGO è possibile per i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale,
appartenenti ai settori indicati dall’art. 10 del D.Lgs n. 148/2015, e
precisamente:
a)
imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b)
cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a
quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle
cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR 602/1970 non
prevede la contribuzione per la CIG;
c)
imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d)
cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività
di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli
propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
e)
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa
di pellicole cinematografiche;
f)
imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g)
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h)
imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
i)
imprese addette all’armamento ferroviario;
l)
imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica;
m)
imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini, (impiantistica in
generale);
n)
imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di
materiale lapideo.
Imprese
artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in
laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di
escavazione.
L’accesso
al FIS (Fondo integrazione salariale) è possibile per tutti i datori di lavoro
che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori,
tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione
degli ammortizzatori strutturali e che non hanno costituito fondi di
solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono
obbligati a iscriversi al fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps. Ai
fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti
Soggetti
Beneficiari
Tutti
i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 assunti con contratto di lavoro
subordinato, (operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, apprendistato
professionalizzante), compreso il settore agricolo. Non si applica il minimo di
90 giornate lavorate.
Sono
esclusi: Dirigenti e lavoratori a domicilio.
Causale
Sospensione
o riduzione dell’attività per emergenza “COVID-19”
Durata
La
durata massima concessa con causale “COVID-19” è di 9 settimane a partire dal
23 febbraio 2020, utilizzabile anche successivamente ma non oltre il mese di
agosto 2020.
Procedura
sindacale
Al
comma 2 è prevista per i datori di lavoro che presentano la domanda la dispensa
dal rispetto della procedura sindacale prevista dall’articolo 14 decreto
legislativo 148/2015, fermo restando l’informazione da inviare mediante
raccomandata o mail-PEC o fax a tutti i sindacati provinciali o regionali di
categoria, ed eventualmente la consultazione e l’esame congiunto che devono
essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello
della comunicazione preventiva.
Termine
di presentazione della domanda
Le
domande devono essere presentate all’INPS utilizzando le procedure del sito,
(procedure ancora non attive sul sito INPS) entro il quarto mese successivo a
quello durante il quale ha avuto inizio la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
Importo
dell’indennità
L’importo dell’indennità è pari all’80% della
retribuzione lorda rispettando i massimali 2020.
Modalità
di pagamento
Per la CIGO mediante anticipazione dell’azienda e
conguaglio con i contributi INPS nel momento in cui arriva l’autorizzazione.
Per il FIS possibilità di pagamento diretto al
dipendente da parte dell’INPS.
Art.20: Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassaintegrazione straordinaria.
Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un trattamento di integrazione salarialestraordinario, lo sospendono sostituendolo con trattamento di integrazione ordinario.
L’integrazione salariale straordinaria, dunque,
potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19.
Il relativo periodo di trattamento ordinario di
integrazione salariale concesso con causale “COVID-19” non è
conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né
ai fini del limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e
dall’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. art. 20, comma 2 D.L. 23 febbraio
2020 n. 6).
Il comma 4 dell’art. 20 del D.L. rimanda in quanto a
procedure e modalità di presentazione delle domande rinvia a quanto previsto
dall’art. 19 del D.L. specificate precedentemente.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in
considerazione ulteriori domande.
Art. 21: Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni disolidarietà in corso
Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di
entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un
assegno di solidarietà, lo sospendono sostituendolo con un assegno di
integrazione salariale.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in
considerazione ulteriori domande.
Art. 22: CIGD Cassa integrazione in deroga
Per i
datori di lavoro del settore privato, agricolo, pesca e terzo settore
sprovvisti di tutele in materia di sospensione o riduzione orario lavorativo è
previsto un trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in deroga
per l’emergenza COVID-19. Tale tutela sarà gestita da Regioni e Province
autonome previo accordo con organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con
oltre 5 dipendenti. La durata prevista è quella della sospensione del rapporto
di lavoro causa emergenza COVID-19 per un massimo di nove settimane a partire
dal 23/02/2020 e solo per i dipendenti in forza da tale data. Sono esclusi i
lavoratori domestici.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Le
domande vanno presentate alle Regioni o province autonome che le gestiranno in
ordine cronologico e provvederanno all’invio della lista dei beneficiari
all’INPS che provvederà all’istruzione della pratica e all’erogazione.
Il
trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto al dipendente da
parte dell’INPS e il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti i dati necessari
per il pagamento da parte dell’INPS.
Aventi diritto
Durata
Tipologia
Ammortizzatore Sociale
Note
Pagamento
Commercio,Servizi,
Agricolo, Pesca e tutti i settori esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali – no lavoratori domestici
Periodo
di sospensione del rapporto di lavoro causa COVID-19 – max 9 sett. – dal
23/02/2020 – solo per i dipendenti in
forza al 23/02
CIG
Deroga secondo disposizioni Regioni o province autonome
Accordo con organizzazioni
sindacali per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti – Domande gestite in
ordine cronologico
Pagamento
diretto da parte dell’INPS
Art. 23: Norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
A
partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi
educativi all’infanzia e delle attività didattiche, i genitori dipendenti del
settore privato, non oggetto di obbligo di chiusura delle attività, possono
usufruire per i figli con età inferiore ad anni 12, di un congedo speciale di
15 giorni, continuativo o frazionato, retribuito al 50% e coperti da
contribuzione figurativa;
il
congedo speciale spetta senza limiti di età per i figli con disabilità
accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale;
lo
stesso vale per i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e i
lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata per ciascuna giornata
indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia del lavoro autonomo svolto
(circa 22,00 euro).
Gli
eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi del D.lgs. 26 marzo
2001, n.51 dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel
congedo di cui al comma 1 e non computati né indennizzati a titolo di congedo
parentale.
Il
congedo speciale può essere usufruito solo da uno dei genitori.
Uno
dei genitori con figli di età tra 12 e 16 anni, può astenersi dal lavoro senza corresponsione
di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, mantenendo il posto
di lavoro.
Alternativamente
al congedo speciale è possibile usufruire di un bonus di euro 600,00, elevato a
1.000,00 per gli operatori del settore sanitario (vedi art.25), per l’acquisto
di servizi di baby-sitting da utilizzare per
l’anno
2020. Il bonus sarà erogato mediante libretto di famiglia acquistato su canale
telematico INPS o tramite poste e le modalità operative sono stabilite
dall’INPS. (si attendono circolari INPS in merito).
Lo
stesso bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi (Professionisti iscritti alle
casse di previdenze – non iscritti all’INPS) dopo che le stesse comunicheranno
il numero dei beneficiari il tutto nei limiti di spesa.
Art. 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Sono
estesi a totale 15 gg (12 gg in più rispetto agli ordinari 3 gg) i permessi
retribuiti per i fruitori della L. 104/92 sia per i mesi di marzo che di aprile
2020, al personale sanitario delle aziende ed enti del SSN tale beneficio è
concesso compatibilmente con le esigenze organizzative e lavorativa legate
all’emergenza covid-19.
Art. 25: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenzaCOVID -19)
A
decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia i dipendenti del
settore pubblico potranno usufruire del congedo speciale e della relativa
indennità di cui all’art. 23 del D. L. secondo modalità stabilite
dall’amministrazione pubblica a cui appartengono.
Per i
lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato (medici
infermieri tecnici di laboratorio biomedico, radiologi, OSS). il bonus
baby-sitting, per i figli minori con età fino a 12 anni, è elevato ad euro
1.000,00. Questo bonus è esteso anche al comparto sicurezza, difesa, soccorso
pubblico impegnato nell’emergenza COVID 19.
Per
accedere al bonus il lavoratore deve presentare domanda telematica all’INPS
(secondo modalità dalla stessa indicata successivamente) indicando il tipo di
prestazione che intende richiedere (numero dei giorni di indennità’ ovvero
l’importo del bonus che si intende utilizzare).
Art. 26: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il
periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per questo
periodo il medico curante redige un certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza
domiciliare. Sono validi i certificati inviati prima del 17 marzo 2020.
Fino
al 30 aprile per i dipendenti pubblici e privati, in possesso della L. 104/92 e
i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata da medici legali
attestante malattia oncologica o immunodepressa o sottoposto a terapia
salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero
ospedaliero.
Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai
liberi professionisti titolari di partita iva attiva e ai lavoratori co.co.co
attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata e non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non
concorre alla formazione del reddito.
La
stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art.28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Ai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago, non titolari di
pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre
alla formazione del reddito. L’indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda
nei limiti di spesa.
Art. 29: Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 01 gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto non titolari di pensioni e non titolari
di rapporti di lavoro dipendenti è riconosciuta un indennità per il mese di
marzo pari ad euro 600,00 che non
concorre alla
formazione del reddito. La stessa sarà
erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art.30: Indennità lavoratori del settore agricolo
Agli operai agricoli a
tempo determinato non titolari di pensioni che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla
formazione del reddito. La stessa sarà
erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art. 31: Incumulabilità tra indennità
Le
indennità di cui agli articoli 27-28-29-30 e 38 non sono tra esse cumulabili e
non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Art. 32: Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Per
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate,
il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di
competenza 2019 è prorogato al 1 giugno 2020
Art. 33: Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Sono
aumentati da sessantotto a centoventotto giorni,i termini per la presentazione
delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll nell’anno 2020.Sono altresì
ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di
incentivo all’autoimprenditorialità nonchè i termini per l’assolvimento degli
obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Art.34: Proroga termini di decadenza in materia previdenziale e assistenziale
In
considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di
decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Art.35: Disposizioni in materia di terzo settore
Per
gli enti del terzo settore, sono prorogati i termini per l’approvazione dei
bilanci al 31.10.2020.
Art. 37: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)
Sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in
scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. I termini di prescrizione, sono sospesi per
il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di emergenza.
Art. 38: Indennità lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo”, con almeno 30 giorni di
contributi versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000 euro,
non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari
a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito.
Non hanno diritto a
tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
L’indennità è erogata
dall’INPS previa domanda. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa.
ART.39: Lavoro agile
Ai lavoratori del settore
privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità
lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
I datori di lavoro sono tenuti
ad autorizzare le modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in strutture
per disabili chiuse in seguito alla pandemia. Qualora il familiare con
disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata,
salvo che questo non sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
Art. 42: Disposizioni INAIL
Per il periodo che va dal 23
febbraio e fino al 01 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di
decadenza per la richiesta delle prestazioni erogate da parte dell’INAIL; cosi
come sono sospesi i termini di prescrizione per le stesse prestazioni. Nei casi
in cui il lavoratore, sia per il settore pubblico che privato, dovesse
risultare positivo all’infezione da coronavirus, il medico certificatore dovrà
inviare telematicamente il certificato di infortunio all’INAIL, le cui
prestazioni dovranno essere erogate anche per il periodo di quarantena.
Art. 43: Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
L’Inail, attraverso INVITALIA,
eroga un contributo alle imprese per investimenti finalizzati all’acquisto di
dispositivi ed ogni altro strumento di protezione individuale dei dipendenti e
dei luoghi di lavoro.
Art. 44: Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il “Fondo per il
reddito di ultima istanza”, al fine di garantire un’indennità ai lavoratori
dipendenti e ai lavoratori autonomi.
Saranno definite dal Ministro
del Lavoro di concerto con il Ministro delle finanze, le linee guida per
l’assegnazione dell’indennità di cui sopra, con la determinazione dei criteri
di priorità, dei tempi e delle modalità di erogazione.
Entro lo stesso termine, ma in
maniera eventuale e in quota al Fondo stanziato, potrà esser prevista in via
eccezionale, una somma per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori.
Art. 46: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Dall’entrata in vigore del
presente decreto, è precluso per 60 giorni, da parte del datore di lavoro la
facoltà di ricorrere alle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo
(da 1 a 5 dipendenti) per imprese con dipendenti superiori a 15. Per lo stesso
periodo sono sospese le liti pendenti avviate dal 23 febbraio 2020 e fino
all’attuazione del presente decreto ed il datore di lavoro, a prescindere dal
numero di lavoratori, non può recedere dal contratto di lavoro nemmeno per
giustificato motivo oggettivo.
Art. 49: Fondo centrale di Garanzia PMI
E’ previsto per tutte le
Imprese la gratuità della concessione delle garanzie di cui alla L. 662/96 per
9 mesi a partire dal 17.03.2020. La
possibilità di poter accedere alla Garanzia del Fondo non è però possibile a
quelle imprese che hanno situazioni di sofferenza bancaria o sono in difficoltà
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 651/2014. È possibile accedere al
fondo di Garanzia anche per nuovo finanziamenti di durata massima di 18 mesi
meno 1 giorno e per importi non superiori ad € 3.000.
Art 54: Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Per un periodo di 9 mesi a
partire dal 17/03/2020 si concede la possibilità ai lavoratori autonomi ed ai
liberi Professionisti di beneficiare della sospensione delle rate di mutuo per
l’acquisto della prima casa. Le condizioni per essere ammesso al beneficio
sono: riduzione del 33% del fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019
dichiarato con autocertificazione. Non è richiesta attestazione ISEE
Art 56: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Le Microimprese e le piccole e
medie imprese possono avere le seguenti misure di sostegno finanziario:
le aperture di credito non possono essere
revocate fino al 30/09/2020;
sono prorogati al 30/09/2020 i contratti di
prestito non rateali con scadenza prima del 30/09/2020;
per i mutui ed i finanziamenti rateali
(compreso i leasing) le rate in scadenza prima del 30/09/2020 sono sospese. Le
rate sospese saranno oggetto di una dilazione senza che ciò comporti maggiori
oneri.
La sospensione dovrà essere
comunicata attraverso autocertificazione dell’imprenditore attraverso la quale
si dichiara di aver subito una carenza di liquidità dovuta alla diffusione
epidemiologica.
Art 58: Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
Per le imprese che hanno in
corso finanziamenti agevolati ai sensi della L.394/81 a sostegno dell’internazionalizzazione
ed in particolare per il loro inserimento su mercati esteri, per studi di
fattibilità, per programmi di investimento all’estero e assistenza tecnica
collegata ad investimenti all’estero, piani di sviluppo per il miglioramento
della patrimonializzazione delle PMI esportatrici, è disposta la sospensione
fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi in scadenza
nel 2020.
Art. 60: (Rimessione in termini per i versamenti)
I versamenti in scadenza il 16 marzo sono
prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 61: Sospensione dei versamenti, ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Prevede la sospensione dei
versamenti delle ritenute alla fonte di cui all’art. 23 e 24 del DPR 600/73, e
degli adempimenti e versamenti e dei contributi previdenziale ed assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Sospensione
inizialmente prevista dal D. L. 9 del 02/03/2020 per le agenzie di viaggio e
turismo e per i tour operator di tutto il territorio nazionale, ed ora estesa,
alle attività ed a dei settori maggiormente colpiti dalla epidemia a prescindere
dall’ammontare dei ricavi, così come sotto indicati e divisi in due macro
categorie economiche:
Sono
stati prorogati i versamenti al 30
giugno 2020 per i seguenti soggetti:
per le
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza,
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri notatori. Per questi soggetti la sospensione degli
adempimenti è prevista sino al 31 maggio.
Sono
stati prorogati i versamenti al 31
maggio 2020 per i seguenti soggetti:
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da
concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale
da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del
lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed
eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo
e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di
ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,
archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi
di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia,
servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,
scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre
2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento
o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto
merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio
di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio
di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e
assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 ( con specifiche si fa rimando alla norma).
( vedi
risoluzione AGE 12/E del 18/03/2020).
N.B.
Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali
Art.62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e Rinvio adempimenti fiscali.
Prevede, la sospensione, per i
soggetti esercenti attività di impresa arte o professione, degli adempimenti
tributari diversi dai versamenti e
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dell’addizionale regionale e
comunale, dal periodo che va dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020.
Pertanto, sono stati
rinviati al 30 giugno 2020i seguenti
adempimenti fiscali:
ADEMPIMENTI SOSPESI SCADENZE tra l’8/03/2020 ed il
31/05/2020 VECCHIE NUOVE
Dichiarazione
IVA 2020 (anno
d’imposta 2019)
Comunicazioni Li.PE 1Trim.
2020
30/04/2020
31/05/2020
Mod. TR del 1° trimestre 2020
30/04/2020
Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020
30/04/2020
Mod. INTRASTAT (mensile
o trimestrale)
25 del mese/trim. success.
Presentazione del Modello
EAS delle associazioni
31/03/2020 o entro 60 gg 30/06/2020 Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020
31/03/2020
Mod. CUPE (Certificazione
Utili)
31/03/2020
Variazione dati Iva
entro 30 gg
Istanza Caro
gasolio 1° trimestre 2020
30/04/2020
Mod. SSP delle strutture sanitarie private
30/04/2020
Nota: il differimento opera
anche in presenza di termine variabile; così, una associazione che si sia
affiliata una federazione il 2/03/2020 dovrà presentare il mod. EAS non più
entro il 1/05/2020, ma entro il termine differito del 30/06/2020.
Fanno eccezione l’invio
telematico delle Certificazioni Uniche, comunicazione interessi passivi,
comunicazione premi assicurativi, contributi previdenziali ed assistenziali,
contributi di previdenza complementare, contributi sanitari senza sostituto,
comunicazioni spese veterinarie, spese sanitarie rimborsate, spese di
ristrutturazione e risparmio energetico, per i quali la data di scadenza è
stata fissata per il 31 marzo 2020.
Per quanto riguarda i
versamenti, invece, per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni,
individuati in base ai ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente. Viene data la possibilità di non procedere ai
versamenti, in scadenza nel mese di marzo (periodo
compreso 8 marzo – 31 marzo), relativi alle ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute delle addizionali regionale
e comunale, dell’imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali ed
assistenziali. Detta misura viene estesa a tutti a prescindere dal settore di
attività.
Bisogna evidenziare, che non
va fatto riferimento al volume di ricavi se l’attività ha domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo Cremona, Lodi e
Piacenza.
I versamenti non effettuati
per il mese di marzo, senza applicazione delle sanzioni ed interessi, dovranno
essere effettuati entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o fino ad un
massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.
N.B.
Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali
Sospensione dell’applicazione
della ritenuta di acconto e relativo versamento
Per i soggetti che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono
assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla
quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi
della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
Art. 63: Premio per i lavoratori dipendenti
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio
di € 100,00 ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”
o che operano negli esercizi commerciali non soggetti a chiusura, da calcolare
in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolto.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore
di lavoro a decorrere dal mese di aprile2020 e non concorre alla formazione del
redditodi lavoro dipendente.
Il sostituto d’imposta recupererà tale
anticipazione in compensazione.
Art. 64: Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Per incentivare la
sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un
credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo
di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le modalità operative per usufruire del
credito d’imposta saranno regolate da un successivo decreto.
Art. 65: Credito d’imposta contratti di locazione
È riconosciuto, a favore degli esercenti
attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone
di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è riconosciuto fino
all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
La misura non si applica alle attività
essenziali che per legge sono aperte (farmacie, supermercati etc.)
Art. 66: Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Le erogazioni liberali in
denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli
enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari
al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Tutte le erogazioni in denaro
ed in natura effettuate dalle società e da tutti i soggetti IRES, sono
interamente deducibili dall’ IRES e dall’IRAP nell’esercizio di competenza.
Art. 67: Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospese fino al 31 maggio
2020 le attività di accertamento da parte degli uffici, mentre le attività di
liquidazione non saranno oggetto di tale sospensione “cd Avvisi bonari”.
Art. 68: Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Sono
sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi
a:
Cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
Piano
rateizzo cartelle di pagamento;
Avvisi
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
Avvisi
di addebito emessi dagli enti previdenziali;
Atti
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ingiunzioni
e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I
versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020
la
rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
la
rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
I
versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020:
Art. 69: Proroga versamenti nel settore dei giochi
I versamenti del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi da
intrattenimento sono prorogati al 29 maggio 2020.
Art. 71: Menzione per la rinuncia alle sospensioni
I
contribuenti che decidono di non avvalersi di una o più tra le sospensioni di
versamenti previste dal titolo IV e dall’art. 36, possono chiedere che della
circostanza sia data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze
al fine di ritrarre il conseguente vantaggio in termini di immagine nei
confronti dell’opinione pubblica.
Art. 106: Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
1. In deroga a quanto previsto
dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle
diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro
centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Con
l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società
per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere,
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che
l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione
che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma,
codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo
luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le
società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Questa Circolare non ha alcuna valenza istituzionale, né
tantomeno carattere imperativo, ma ha solo l’obiettivo di fornire agli
operatori del Settore Enti Locali, ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo
sono interessati da rapporti con tali enti, chiarimenti e commenti personali
circa le disposizioni emanate dal Governo con il Decreto-legge N° 18/2020 “CURA
ITALIA”.
Art.
103
(Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza)
Tale disposizione normativa prevede la sospensione di
tutti i termini (perentori, ordinatori, decadenziali ed
endoprocedimentali) a disposizione dell’Amministrazione Pubblica nella fase di
iniziativa, istruttoria e decisoria di procedimenti amministrativi (legge n.
241/1990) avviati su istanza di parte o d’ufficio nel periodo 23 febbraio
2020 e 15 aprile 2020.
Nel caso in cui l’istanza di parte manifesti una
particolare urgenza, per esempio legata all’emergenza ed
indispensabile per fronteggiare la stessa, gli Uffici della PA,
opportunamente organizzati, devono assicurare la conclusione del procedimento
mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro un termine ragionevole
e con priorità rispetto alle altre istanze, nonché rispetto ad altri
procedimenti in essere non urgenti e/o avviati d’ufficio.
Si considerano prorogati fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020. Ciò significa che i documenti amministrativi appena citati
continueranno ad esplicare i propri effetti ben oltre la loro scadenza
originaria fissata all’atto del rilascio. Si tratta di una disposizione molto
importante, in quanto molti di questi documenti, grazie alla proroga,
consentiranno ai legittimi possessori di poter affrontare l’emergenza.
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini
dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, per
ovvie ragioni.
Inoltre sono sospesi fino al 30 Giugno 2020 i
provvedimenti di esecuzione per il rilascio degli immobili anche non abitativi
Articolo 107
(Differimento di termini amministrativo-contabili)
Iltermine di approvazione del Bilancio di
previsione 2020-2022, già prorogato al 31 marzo 2020 dal Decreto del
Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019, poi ancora prorogato di un mese dal Ministro dell’interno con
il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio
2020), è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020.
Per i Comuni il termine di approvazione del Rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2019, ordinariamente fissato al
30 aprile 2020, è stato prorogato al 31 maggio 2020.
Il termine ultimo per l’approvazione dello schema di
Rendiconto in Giunta Comunale è fissato al 20 aprile 2020 secondo quanto
previsto dall’art 239 lett. D del D. Lgs.vo 267/2000.
Nello specifico il termine di adozione dei rendiconti o dei
bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30
aprile 2020, è prorogato:
al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle
società, destinatari delle disposizioni del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Di
conseguenza, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o
bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte
dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei
rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari delle disposizioni del titolo
primo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (gli enti locali di cui all’art.
2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali,
esclusi gli enti (settore sanitario) di cui al titolo secondo del d.lgs. n.
118/2011).
Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 i termini per l’approvazione del
rendiconto 2019 da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 i termini per
l’approvazione definitiva del rendiconto 2019 da parte del Consiglio;
al 30 giugno 2020, da parte della Giunta Regionale, i bilanci d’esercizio dell’anno 2019
degli enti di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 118/2011, lett. b), punto
i) (ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario,
regionale direttamente gestito) e lett. c) (ovvero aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale);
al 31 luglio 2020, da parte della Giunta
Regionale,il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario
regionale;
al 30 giugno 2020 il termine per la
determinazione da parte degli enti locali delle tariffe Tari e Tari
corrispettivo (precedentemente fissato al 30 aprile 2020).
I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione
del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021.
al 30 settembre 2020 il termine per la
deliberazione del Documento unico di programmazione (ordinariamente fissato al
31 luglio dall’articolo 170 comma 1 del TUOEL);
al 30 giugno 2020 i termini relativi alla
deliberazione dello stato di deficitarietà e dissesto e degli adempimenti
inerenti e conseguenti in deroga, esclusivamente per l’esercizio 2020, agli
articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-
bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del
TUOEL;
al 30 settembre 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato in deroga,
esclusivamente per il 2020, all’articolo 264 comma 2 del TUEL;
al 31 dicembre 2020 il termine per
richiedere l’anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti
locali sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso in deroga, esclusivamente
per l’esercizio 2020, all’articolo 243-quinquies;
a 180 giorni i termini di scioglimento e
sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli artt. 141 e 143 del
Testo unico degli enti locali.
Il decreto in esame dispone, inoltre, il differimento dei
seguenti termini, fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
il termine di cui all’articolo 141, comma 7, (sospensione
consigli comunali e provinciali, nonché nomina Commissario per la provvisoria
amministrazione dell’Ente) è fissato in centottanta giorni;
il termine di cui all’articolo 143, comma 3, (il
Prefetto invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto
della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1, ovvero di collegamenti
diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale) è
fissato in centotrentacinque giorni;
il termine di cui all’articolo 143, comma 4, (emanazione
decreto di scioglimento del Comune), è fissato in centottanta giorni;
il termine di cui all’articolo 143, comma 12,
(durata della sospensione degli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, in attesa del decreto di scioglimento)
è fissato in centocinquanta giorni
Art. 109
(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte
dell’emergenza COVID-19)
In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera
dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla
copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020,
possono utilizzare:
la quota libera dell’avanzo di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso; (la
quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere utilizzata solo a
seguito dell’approvazione del consuntivo 2019 – n.d.r.).
i proventi, anche integralmente, delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del TUOEL.
Art. 110
(Rinvio questionari Sose)
Questa disposizione prevede lo slittamento dagli originari
60 giorni, dalla pubblicazione del D.M.
22.11.2019 pubblicato sulla G.U. N° 279 del 28.11.2019 (scadenza27
gennaio 2020) a 180 giorni (26 maggio 2020), del termine di cui,
relativo alla scadenza per la compilazione da parte delle Province e delle
Città Metropolitane del questionario SOSE (determinazione dei fabbisogni
standard) denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U.
Art. 111
(Sospensione quota capitale mutui
regioni a statuto ordinario)
Le regioni a statuto ordinario sospendono (come? Revocando il mandato di addebito? Oppure bisogna presentare
un’apposita istanza a CC.DD.PP. ? Si attendono chiarimenti in merito – n.d.r.)
il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti
concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a.
trasferiti al Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese
sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano
di ammortamento contrattuale. Si allunga il piano di ammortamento.
Il risparmio di spesa di
cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da
approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio
dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di
Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
Possono essere ceduti spazi
finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
Tale disposizione non può
applicarsi per sospendere la restituzione delle anticipazioni di liquidità di
cui al DL 35/2013 articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b).
Art. 112
(Sospensione quota capitale mutui
enti locali)
A differenza di quanto disposto nell’articolo che precede,
nella narrativa del presente articolo il Legislatore parla di DIFFERIMENTO del rimborso delle sole quote capitale con scadenza 2020 in data successiva
all’entrata in vigore del decreto di cui si discute. (Ciò farebbe presumere
che il differimento sia disposto per norma di legge senza la necessità di
alcuna espressa azione da parte dell’ente interessato ? – n.d.r.).
Bisogna fare attenzione a questa norma, perché questa fa
riferimento non a tutti i mutui concessi da Cassa Depositi e Presti Spa ma solo
a quei mutui che sono stati trasferiti al MEF in attuazione dell’articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Si tratta di quei mutui
noti come “mutui MEF” trasferiti al Ministero dell’Economia e delle
Finanze in sede di trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società
per azioni). Questo warning vale anche per le
regioni a statuto ordinario di cui al precedente articolo.
Tale differimento comporta l’allungamento del paino di
ammortamento che dovrebbe essere rimodulato direttamente da Cassa DD.PP. e
messo a disposizione degli enti.
Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per
il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19.
Attenzione: perché per poter utilizzare tale
risparmio di spesa bisogna necessariamente adottare una variazione di bilancio
(variazione d’urgenza, opportunamente motivata, adottata dalla Giunta con i
poteri
del Consiglio e da sottoporre a quest’ultimo per la
ratifica entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine nel
rispetto dell’art. 175, comma 4 del TUEL . Su tale variazione è obbligatorio il
parere dell’Organo di revisione).
Forse, considerata l’emergenza,
sarebbe stato molto più utile disporre, in deroga all’art. 175 comma 5-bis del TUEL,
l’utilizzo di questo risparmio di spesa mediante una variazione d’urgenza
adottata con Determinazione del Responsabile della spesa, o in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario, senza il parere dell’Organo di
Revisione, e ratificata, semmai, nel primo Consiglio Comunale utile (n.d.r.).
Al comma 3 il Legislatore parla nuovamente di “sospensione” e dispone che quanto stabilito al comma 1 del
presente articolo non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui
all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di
ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli
enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
Art. 114
(Fondo
per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
Il Ministero dell’Interno ha stanziato un Fondo di 70 milioni di euro
da trasferire a Province, città metropolitane e comuni per il finanziamento
delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle
province e città metropolitane. Tale fondo è ripartito con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, tenendo
conto della popolazione residente e del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
Quest’ultima
disposizione farebbe comprendere che tali risorse andranno solo
agli enti, nei cui territori, si sono verificati casi accertati di contagio da
COVID-19. Di conseguenza niente risorse per tutti quegli enti nei
cui territori non si sono verificati casi accertati di contagio ma che ugualmente hanno sostenuto, senza non poche difficoltà di reperimento di
risorse, spese per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti
e dei mezzi, nonché di DPI (dispositivi di protezione individuale) da
distribuire alla popolazione per cercare di prevenire e combattere il
contagio. Provo ad immaginare come
saranno attribuite le risorse: applicando al fondo la percentuale determinata
dal rapporto numero di contagi / popolazione residente. (n.d.r.).
Art. 115
(Straordinario polizia locale)
Esclusivamente per l’anno 2020, e limitatamente alla durata
dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, le
risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città
metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non
sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il
rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Questa è sicuramente una norma
positiva in quanto svincola la spesa per lo straordinario della polizia locale
dal limite previsto dall’art. 23, comma 2, del DL 75/2017, consentendo di
garantire al personale, sottoposto a degli orari sfibranti ed estenuanti, il
giusto riconoscimento non solo morale ma anche economico che di questi tempi
sicuramente rappresenta cosa buona e giusta. Però, non so quanto questa misura
possa essere compatibile con il rispetto dell’equilibrio finanziario (n.d.r.).
E allora mi sorge spontanea una domanda: Ma siamo in emergenza oppure no? E se
siamo in emergenza perché non si deroga a tutta una serie di vincoli imposti e
consentire agli Enti ed ai propri amministratori di garantire la dovuta
sicurezza ai cittadini e all’intero territorio?
Al comma 2 del medesimo articolo che si sta analizzando, il
Legislatore replica con la medesima disposizione prevista per l’articolo 114: “Presso
il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione
pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi
per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al
riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto
del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto
della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19
accertati.”
Lascio a Voi le considerazioni.
Art. 125
(Proroga dei termini nel settore
assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile dei piccoli comuni)
Il termine di inizio lavori per i
comuni che sono stati assegnatari dei Contributi per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
sono prorogati di sei mesi dal termine ultimo del 15.05.2020.
WARNING: questa
misura è valida solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore a
1000 abitanti.
In conclusione, si rende opportuno attenzionare una disposizione,
emanata dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020, che molto probabilmente
viene sottovalutata, si auspica per motivate esigenze di necessità e non per
negligenza o, che è peggio, per volontà, da diversi amministratori locali.
La norma cui si fa riferimento è quella prevista nel citato decreto
all’articolo 1 comma 6 che fissa quale modalità di svolgimento
ordinaria delle prestazioni lavorative del personale delle pubbliche
amministrazioni la modalità di lavoro agile cd. “smart working”,
eccezion fatta per le attività indifferibili da rendere in presenza.
Gli organi di revisione degli enti dovrebbero verificare che tale
disposizione venga rispettata, appurando l’eventuale disapplicazione per
comprovate esigenze. Laddove l’Organo di controllo accerti la disapplicazione
di tale norma dovrebbe interessare del problema il Responsabile del personale,
il Segretario Comunale ed il Sindaco sollecitandoli e diffidandoli ad
ottemperare nel più breve tempo possibile. (n.d.r.)
Ha collaborato Dott. Mario Galasso – Comitato scientifico A.N.C.
CIGO
(Cassa integrazione ordinaria) E FIS (Fondo integrazione salariale)
Tutti
i datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa hanno
a disposizione una procedura semplificata per le domande CIG con causale “COVID-19”
Chi
può presentare la domanda:
L’accesso
alla CIGO è possibile per i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale,
appartenenti ai settori indicati dall’art. 10 del D.Lgs n. 148/2015, e
precisamente:
a)
imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b)
cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a
quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle
cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR 602/1970 non
prevede la contribuzione per la CIG;
c)
imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d)
cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività
di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli
propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
e)
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa
di pellicole cinematografiche;
f)
imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g)
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h)
imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
i)
imprese addette all’armamento ferroviario;
l)
imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica;
m)
imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini, (impiantistica in
generale);
n)
imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di
materiale lapideo.
Imprese
artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in
laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di
escavazione.
L’accesso
al FIS (Fondo integrazione salariale) è possibile per tutti i datori di lavoro
che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori,
tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione
degli ammortizzatori strutturali e che non hanno costituito fondi di
solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono
obbligati a iscriversi al fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps. Ai
fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti
Soggetti
Beneficiari
Tutti
i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 assunti con contratto di lavoro
subordinato, (operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, apprendistato
professionalizzante), compreso il settore agricolo. Non si applica il minimo di
90 giornate lavorate.
Sono
esclusi: Dirigenti e lavoratori a domicilio.
Causale
Sospensione
o riduzione dell’attività per emergenza “COVID-19”
Durata
La
durata massima concessa con causale “COVID-19” è di 9 settimane a partire dal
23 febbraio 2020, utilizzabile anche successivamente ma non oltre il mese di
agosto 2020.
Procedura
sindacale
Al
comma 2 è prevista per i datori di lavoro che presentano la domanda la dispensa
dal rispetto della procedura sindacale prevista dall’articolo 14 decreto
legislativo 148/2015, fermo restando l’informazione da inviare mediante
raccomandata o mail-PEC o fax a tutti i sindacati provinciali o regionali di
categoria, ed eventualmente la consultazione e l’esame congiunto che devono
essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello
della comunicazione preventiva.
Termine
di presentazione della domanda
Le
domande devono essere presentate all’INPS utilizzando le procedure del sito,
(procedure ancora non attive sul sito INPS) entro il quarto mese successivo a
quello durante il quale ha avuto inizio la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
Importo
dell’indennità
L’importo dell’indennità è pari all’80% della
retribuzione lorda rispettando i massimali 2020.
Modalità
di pagamento
Per la CIGO mediante anticipazione dell’azienda e
conguaglio con i contributi INPS nel momento in cui arriva l’autorizzazione.
Per il FIS possibilità di pagamento diretto al
dipendente da parte dell’INPS.
Art.20
Trattamento
ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa
integrazione
straordinaria.
Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di
entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un
trattamento di integrazione salarialestraordinario, lo sospendono sostituendolo
con trattamento di integrazione ordinario.
L’integrazione salariale straordinaria, dunque,
potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19.
Il relativo periodo di trattamento ordinario di
integrazione salariale concesso con causale “COVID-19” non è
conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né
ai fini del limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e
dall’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. art. 20, comma 2 D.L. 23 febbraio
2020 n. 6).
Il comma 4 dell’art. 20 del D.L. rimanda in quanto a
procedure e modalità di presentazione delle domande rinvia a quanto previsto
dall’art. 19 del D.L. specificate precedentemente.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in
considerazione ulteriori domande.
Art.
21
Trattamento
di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni
disolidarietà in corso
Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di
entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un
assegno di solidarietà, lo sospendono sostituendolo con un assegno di
integrazione salariale.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in
considerazione ulteriori domande.
Art. 22
CIGD Cassa integrazione in
deroga
Per i
datori di lavoro del settore privato, agricolo, pesca e terzo settore
sprovvisti di tutele in materia di sospensione o riduzione orario lavorativo è
previsto un trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in deroga
per l’emergenza COVID-19. Tale tutela sarà gestita da Regioni e Province
autonome previo accordo con organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con
oltre 5 dipendenti. La durata prevista è quella della sospensione del rapporto
di lavoro causa emergenza COVID-19 per un massimo di nove settimane a partire
dal 23/02/2020 e solo per i dipendenti in forza da tale data. Sono esclusi i
lavoratori domestici.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Le
domande vanno presentate alle Regioni o province autonome che le gestiranno in
ordine cronologico e provvederanno all’invio della lista dei beneficiari
all’INPS che provvederà all’istruzione della pratica e all’erogazione.
Il
trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto al dipendente da
parte dell’INPS e il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti i dati necessari
per il pagamento da parte dell’INPS.
Aventi diritto
Durata
Tipologia
Ammortizzatore Sociale
Note
Pagamento
Commercio,Servizi,
Agricolo, Pesca e tutti i settori esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali – no lavoratori domestici
Periodo
di sospensione del rapporto di lavoro causa COVID-19 – max 9 sett. – dal
23/02/2020 – solo per i dipendenti in
forza al 23/02
CIG
Deroga secondo disposizioni Regioni o province autonome
Accordo con organizzazioni
sindacali per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti – Domande gestite in
ordine cronologico
Pagamento
diretto da parte dell’INPS
Art. 23
Norme in materia di
riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
A
partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi
educativi all’infanzia e delle attività didattiche, i genitori dipendenti del
settore privato, non oggetto di obbligo di chiusura delle attività, possono
usufruire per i figli con età inferiore ad anni 12, di un congedo speciale di
15 giorni, continuativo o frazionato, retribuito al 50% e coperti da
contribuzione figurativa;
il
congedo speciale spetta senza limiti di età per i figli con disabilità
accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale;
lo
stesso vale per i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e i
lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata per ciascuna giornata
indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia del lavoro autonomo svolto
(circa 22,00 euro).
Gli
eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi del D.lgs. 26 marzo
2001, n.51 dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel
congedo di cui al comma 1 e non computati né indennizzati a titolo di congedo
parentale.
Il
congedo speciale può essere usufruito solo da uno dei genitori.
Uno
dei genitori con figli di età tra 12 e 16 anni, può astenersi dal lavoro senza corresponsione
di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, mantenendo il posto
di lavoro.
Alternativamente
al congedo speciale è possibile usufruire di un bonus di euro 600,00, elevato a
1.000,00 per gli operatori del settore sanitario (vedi art.25), per l’acquisto
di servizi di baby-sitting da utilizzare per
l’anno
2020. Il bonus sarà erogato mediante libretto di famiglia acquistato su canale
telematico INPS o tramite poste e le modalità operative sono stabilite
dall’INPS. (si attendono circolari INPS in merito).
Lo
stesso bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi (Professionisti iscritti alle
casse di previdenze – non iscritti all’INPS) dopo che le stesse comunicheranno
il numero dei beneficiari il tutto nei limiti di spesa.
Art. 24
Estensione durata
permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Sono
estesi a totale 15 gg (12 gg in più rispetto agli ordinari 3 gg) i permessi
retribuiti per i fruitori della L. 104/92 sia per i mesi di marzo che di aprile
2020, al personale sanitario delle aziende ed enti del SSN tale beneficio è
concesso compatibilmente con le esigenze organizzative e lavorativa legate
all’emergenza covid-19.
Art. 25
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti
del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per
emergenzaCOVID -19)
A
decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia i dipendenti del
settore pubblico potranno usufruire del congedo speciale e della relativa
indennità di cui all’art. 23 del D. L. secondo modalità stabilite
dall’amministrazione pubblica a cui appartengono.
Per i
lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato (medici
infermieri tecnici di laboratorio biomedico, radiologi, OSS). il bonus
baby-sitting, per i figli minori con età fino a 12 anni, è elevato ad euro
1.000,00. Questo bonus è esteso anche al comparto sicurezza, difesa, soccorso
pubblico impegnato nell’emergenza COVID 19.
Per
accedere al bonus il lavoratore deve presentare domanda telematica all’INPS
(secondo modalità dalla stessa indicata successivamente) indicando il tipo di
prestazione che intende richiedere (numero dei giorni di indennità’ ovvero
l’importo del bonus che si intende utilizzare).
Art. 26
Misure urgenti per la
tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il
periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per questo
periodo il medico curante redige un certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza
domiciliare. Sono validi i certificati inviati prima del 17 marzo 2020.
Fino
al 30 aprile per i dipendenti pubblici e privati, in possesso della L. 104/92 e
i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata da medici legali
attestante malattia oncologica o immunodepressa o sottoposto a terapia
salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero
ospedaliero.
Art. 27
Indennità
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa
Ai
liberi professionisti titolari di partita iva attiva e ai lavoratori co.co.co
attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata e non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non
concorre alla formazione del reddito.
La
stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art.28
Indennità lavoratori autonomi
iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Ai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago, non titolari di
pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre
alla formazione del reddito. L’indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda
nei limiti di spesa.
Art. 29
Indennità lavoratori
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 01 gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto non titolari di pensioni e non titolari
di rapporti di lavoro dipendenti è riconosciuta un indennità per il mese di
marzo pari ad euro 600,00 che non
concorre alla
formazione del reddito. La stessa sarà
erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art.30
Indennità lavoratori
del settore agricolo
Agli operai agricoli a
tempo determinato non titolari di pensioni che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla
formazione del reddito. La stessa sarà
erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art. 31
Incumulabilità tra
indennità
Le
indennità di cui agli articoli 27-28-29-30 e 38 non sono tra esse cumulabili e
non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Art. 32
Proroga del termine di
presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Per
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate,
il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di
competenza 2019 è prorogato al 1 giugno 2020
Art. 33
Proroga dei termini in
materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Sono
aumentati da sessantotto a centoventotto giorni,i termini per la presentazione
delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll nell’anno 2020.Sono altresì
ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di
incentivo all’autoimprenditorialità nonchè i termini per l’assolvimento degli
obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Art.34
Proroga termini di
decadenza in materia previdenziale e assistenziale
In
considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di
decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Art.35
Disposizioni in materia
di terzo settore
Per
gli enti del terzo settore, sono prorogati i termini per l’approvazione dei
bilanci al 31.10.2020.
Art.
37
Sospensione dei termini
per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria per i lavoratori domestici)
Sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in
scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. I termini di prescrizione, sono sospesi per
il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di emergenza.
Art. 38
Indennità lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo”, con almeno 30 giorni di
contributi versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000 euro,
non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari
a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito.
Non hanno diritto a
tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
L’indennità è erogata
dall’INPS previa domanda. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa.
ART.39
Lavoro agile
Ai lavoratori del settore
privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità
lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
I datori di lavoro sono tenuti
ad autorizzare le modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in strutture
per disabili chiuse in seguito alla pandemia. Qualora il familiare con
disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata,
salvo che questo non sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
Art. 42
Disposizioni INAIL
Per il periodo che va dal 23
febbraio e fino al 01 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di
decadenza per la richiesta delle prestazioni erogate da parte dell’INAIL; cosi
come sono sospesi i termini di prescrizione per le stesse prestazioni. Nei casi
in cui il lavoratore, sia per il settore pubblico che privato, dovesse
risultare positivo all’infezione da coronavirus, il medico certificatore dovrà
inviare telematicamente il certificato di infortunio all’INAIL, le cui
prestazioni dovranno essere erogate anche per il periodo di quarantena.
Art. 43
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento
dei presidi sanitari
L’Inail, attraverso INVITALIA,
eroga un contributo alle imprese per investimenti finalizzati all’acquisto di
dispositivi ed ogni altro strumento di protezione individuale dei dipendenti e
dei luoghi di lavoro.
Art.
44
Istituzione
del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati
dal virus COVID-19
Il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il “Fondo per il
reddito di ultima istanza”, al fine di garantire un’indennità ai lavoratori
dipendenti e ai lavoratori autonomi.
Saranno definite dal Ministro
del Lavoro di concerto con il Ministro delle finanze, le linee guida per
l’assegnazione dell’indennità di cui sopra, con la determinazione dei criteri
di priorità, dei tempi e delle modalità di erogazione.
Entro lo stesso termine, ma in
maniera eventuale e in quota al Fondo stanziato, potrà esser prevista in via
eccezionale, una somma per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori.
Art. 46
Sospensione delle
procedure di impugnazione dei licenziamenti
Dall’entrata in vigore del
presente decreto, è precluso per 60 giorni, da parte del datore di lavoro la
facoltà di ricorrere alle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo
(da 1 a 5 dipendenti) per imprese con dipendenti superiori a 15. Per lo stesso
periodo sono sospese le liti pendenti avviate dal 23 febbraio 2020 e fino
all’attuazione del presente decreto ed il datore di lavoro, a prescindere dal
numero di lavoratori, non può recedere dal contratto di lavoro nemmeno per
giustificato motivo oggettivo.
Art. 49
Fondo centrale di
Garanzia PMI
E’ previsto per tutte le
Imprese la gratuità della concessione delle garanzie di cui alla L. 662/96 per
9 mesi a partire dal 17.03.2020. La
possibilità di poter accedere alla Garanzia del Fondo non è però possibile a
quelle imprese che hanno situazioni di sofferenza bancaria o sono in difficoltà
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 651/2014. È possibile accedere al
fondo di Garanzia anche per nuovo finanziamenti di durata massima di 18 mesi
meno 1 giorno e per importi non superiori ad € 3.000.
Art 54
Attuazione del Fondo
solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Per un periodo di 9 mesi a
partire dal 17/03/2020 si concede la possibilità ai lavoratori autonomi ed ai
liberi Professionisti di beneficiare della sospensione delle rate di mutuo per
l’acquisto della prima casa. Le condizioni per essere ammesso al beneficio
sono: riduzione del 33% del fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019
dichiarato con autocertificazione. Non è richiesta attestazione ISEE
Art 56
Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Le Microimprese e le piccole e
medie imprese possono avere le seguenti misure di sostegno finanziario:
le aperture di credito non possono essere
revocate fino al 30/09/2020;
sono prorogati al 30/09/2020 i contratti di
prestito non rateali con scadenza prima del 30/09/2020;
per i mutui ed i finanziamenti rateali
(compreso i leasing) le rate in scadenza prima del 30/09/2020 sono sospese. Le
rate sospese saranno oggetto di una dilazione senza che ciò comporti maggiori
oneri.
La sospensione dovrà essere
comunicata attraverso autocertificazione dell’imprenditore attraverso la quale
si dichiara di aver subito una carenza di liquidità dovuta alla diffusione
epidemiologica.
Art 58
Sospensione dei termini
di rimborso per il fondo 394/81
Per le imprese che hanno in
corso finanziamenti agevolati ai sensi della L.394/81 a sostegno dell’internazionalizzazione
ed in particolare per il loro inserimento su mercati esteri, per studi di
fattibilità, per programmi di investimento all’estero e assistenza tecnica
collegata ad investimenti all’estero, piani di sviluppo per il miglioramento
della patrimonializzazione delle PMI esportatrici, è disposta la sospensione
fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi in scadenza
nel 2020.
Art. 60
(Rimessione in termini
per i versamenti)
I versamenti in scadenza il 16 marzo sono
prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 61
Sospensione dei
versamenti, ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria
Prevede la sospensione dei
versamenti delle ritenute alla fonte di cui all’art. 23 e 24 del DPR 600/73, e
degli adempimenti e versamenti e dei contributi previdenziale ed assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Sospensione
inizialmente prevista dal D. L. 9 del 02/03/2020 per le agenzie di viaggio e
turismo e per i tour operator di tutto il territorio nazionale, ed ora estesa,
alle attività ed a dei settori maggiormente colpiti dalla epidemia a prescindere
dall’ammontare dei ricavi, così come sotto indicati e divisi in due macro
categorie economiche:
Sono
stati prorogati i versamenti al 30
giugno 2020 per i seguenti soggetti:
per le
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza,
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri notatori. Per questi soggetti la sospensione degli
adempimenti è prevista sino al 31 maggio.
Sono
stati prorogati i versamenti al 31
maggio 2020 per i seguenti soggetti:
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da
concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale
da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del
lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed
eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo
e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di
ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,
archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi
di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia,
servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,
scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre
2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento
o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto
merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio
di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio
di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e
assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 ( con specifiche si fa rimando alla norma).
( vedi
risoluzione AGE 12/E del 18/03/2020).
N.B.
Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali
Art.62
Sospensione dei termini
degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e Rinvio adempimenti
fiscali.
Prevede, la sospensione, per i
soggetti esercenti attività di impresa arte o professione, degli adempimenti
tributari diversi dai versamenti e
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dell’addizionale regionale e
comunale, dal periodo che va dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020.
Pertanto, sono stati
rinviati al 30 giugno 2020i seguenti
adempimenti fiscali:
ADEMPIMENTI SOSPESI SCADENZE tra l’8/03/2020 ed il
31/05/2020 VECCHIE NUOVE
Dichiarazione
IVA 2020 (anno
d’imposta 2019)
Comunicazioni Li.PE 1Trim.
2020
30/04/2020
31/05/2020
Mod. TR del 1° trimestre 2020
30/04/2020
Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020
30/04/2020
Mod. INTRASTAT (mensile
o trimestrale)
25 del mese/trim. success.
Presentazione del Modello
EAS delle associazioni
31/03/2020 o entro 60 gg 30/06/2020 Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020
31/03/2020
Mod. CUPE (Certificazione
Utili)
31/03/2020
Variazione dati Iva
entro 30 gg
Istanza Caro
gasolio 1° trimestre 2020
30/04/2020
Mod. SSP delle strutture sanitarie private
30/04/2020
Nota: il differimento opera
anche in presenza di termine variabile; così, una associazione che si sia
affiliata una federazione il 2/03/2020 dovrà presentare il mod. EAS non più
entro il 1/05/2020, ma entro il termine differito del 30/06/2020.
Fanno eccezione l’invio
telematico delle Certificazioni Uniche, comunicazione interessi passivi,
comunicazione premi assicurativi, contributi previdenziali ed assistenziali,
contributi di previdenza complementare, contributi sanitari senza sostituto,
comunicazioni spese veterinarie, spese sanitarie rimborsate, spese di
ristrutturazione e risparmio energetico, per i quali la data di scadenza è
stata fissata per il 31 marzo 2020.
Per quanto riguarda i
versamenti, invece, per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni,
individuati in base ai ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente. Viene data la possibilità di non procedere ai
versamenti, in scadenza nel mese di marzo (periodo
compreso 8 marzo – 31 marzo), relativi alle ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute delle addizionali regionale
e comunale, dell’imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali ed
assistenziali. Detta misura viene estesa a tutti a prescindere dal settore di
attività.
Bisogna evidenziare, che non
va fatto riferimento al volume di ricavi se l’attività ha domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo Cremona, Lodi e
Piacenza.
I versamenti non effettuati
per il mese di marzo, senza applicazione delle sanzioni ed interessi, dovranno
essere effettuati entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o fino ad un
massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.
N.B.
Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali
Sospensione dell’applicazione
della ritenuta di acconto e relativo versamento
Per i soggetti che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono
assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla
quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi
della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
Art. 63
Premio
per i lavoratori dipendenti
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio
di € 100,00 ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”
o che operano negli esercizi commerciali non soggetti a chiusura, da calcolare
in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolto.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore
di lavoro a decorrere dal mese di aprile2020 e non concorre alla formazione del
redditodi lavoro dipendente.
Il sostituto d’imposta recupererà tale
anticipazione in compensazione.
Art. 64
Credito
d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Per incentivare la
sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un
credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo
di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le modalità operative per usufruire del
credito d’imposta saranno regolate da un successivo decreto.
Art. 65
Credito
d’imposta contratti di locazione
È riconosciuto, a favore degli esercenti
attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone
di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è riconosciuto fino
all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
La misura non si applica alle attività
essenziali che per legge sono aperte (farmacie, supermercati etc.)
Art. 66
Incentivi fiscali
per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di
contrasto
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Le erogazioni liberali in
denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli
enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari
al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Tutte le erogazioni in denaro
ed in natura effettuate dalle società e da tutti i soggetti IRES, sono
interamente deducibili dall’ IRES e dall’IRAP nell’esercizio di competenza.
Art. 67
Sospensione dei termini relativi all’attività degli
uffici degli enti impositori
Sono sospese fino al 31 maggio
2020 le attività di accertamento da parte degli uffici, mentre le attività di
liquidazione non saranno oggetto di tale sospensione “cd Avvisi bonari”.
Art. 68
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente
della riscossione
Sono
sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi
a:
Cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
Piano
rateizzo cartelle di pagamento;
Avvisi
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
Avvisi
di addebito emessi dagli enti previdenziali;
Atti
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ingiunzioni
e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I
versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020
la
rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
la
rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
I
versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020:
Art.
69
Proroga
versamenti nel settore dei giochi
I versamenti del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi da
intrattenimento sono prorogati al 29 maggio 2020.
Art.
71
Menzione
per la rinuncia alle sospensioni
I
contribuenti che decidono di non avvalersi di una o più tra le sospensioni di
versamenti previste dal titolo IV e dall’art. 36, possono chiedere che della
circostanza sia data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze
al fine di ritrarre il conseguente vantaggio in termini di immagine nei
confronti dell’opinione pubblica.
Art.
106
Norme
in materia di svolgimento delle assemblee di società
1. In deroga a quanto previsto
dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle
diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro
centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Con
l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società
per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere,
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che
l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione
che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma,
codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo
luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le
società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Hanno collaborato alla stesura: Cavaliere Domenico – Ceriello Giorgio – Del Giudice Marco – Di Costanzo Luigi – Di Gioia Giuseppe – Duraccio Elisa – Errichiello Pasquale – Ferraro Giuseppe – Giustezza Agnese – Iorio Martina – Molisso Domenico – Moltelo Antonio – Perugino Domenico – Penza Paolo – Pietropaolo Gerardo – Scognamiglio Consiglia – Tammaro Rosalia.
La Regione Campania ha approvato l’avviso MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari”
– Garanzia Giovani II FASE che prevede la possibilità per i datori di lavoro di
manifestare la propria disponibilità ad ospitare
tirocinanti. I tirocini oggetto del presente avviso avranno una durata massima di 6 mesi estesa a 12 mesi per i soggetti destinatari disabili di cui all’articolo
l, comma l, della legge n. 68/99 e delle persone svantaggiate ai sensi della
legge n. 381/91, e prevedono un’indennità minima di € 500,00. La soglia massima dell’indennità mensile a carico della Regione Campania è di € 300,00, i restanti € 200,00 minimi,
mensili, spettanti al tirocinante, sono erogati dall’azienda ospitante. La misura prevede di favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati
attraverso lo strumento dei tirocini rivolti ai giovani dai 16 ai 35 anni.
BENEFICIARI DELLA MISURA
I beneficiari sono i datori di lavoro pubblici o
privati e i tirocini da attivare variano
in in base al numero di dipendenti:
a) nr. 1 tirocinante per imprese senza dipendenti o
con non più di 5 dipendenti;
b) nr. 2 tirocinanti per le imprese con numero di
dipendenti compreso tra 6 e 10;
c) nr. 3 e tirocinanti per le imprese con numero di
dipendenti compreso tra 11 e 15;
d) nr. 4 tirocinanti per le imprese con numero di
dipendenti compreso tra 16 e 20;
e) 20% per cento del numero complessivo di dipendenti
per le imprese con più di 20 dipendenti.
DESTINATARI
I tirocini sono destinati esclusivamente:
ai
giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università,
che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento
professionale;
ai giovani anche non Neet di età compresa tra i 16
a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che siano disoccupati e residenti nelle
Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie;
ESCLUSIONI
DALLA MISURA
Giovani che abbiano già svolto un tirocinio formativo,
anche non finanziato con fondi pubblici, presso il medesimo soggetto ospitante.
Giovani che abbiano avuto un rapporto di lavoro,
una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo
soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti l’attivazione del tirocinio.
Abbiano con il titolare dell’impresa vincoli di
parentela entro il terzo grado e affini.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
PER IL TIROCINANTE E LE AZIENDE
Ai Tirocinanti spetta un’indennità minima di 500,00€
di cui 300,00 € a carico della Regione Campania e 200,00 a carico dell’azienda.
Per i disabili e le persone svantaggiate il contributo
della Regione è pari a € 500,00
Il contributo sarà erogato dall’INPS a cui la Regione
comunica trimestralmente il mandato di pagamento.
DURATA
L’indennità finanziata dalla Regione viene
corrisposta per 6 mesi ed è estesa a 12 mesi per le i soggetti disabili e le persone
svantaggiate.
TERMINI
DI SCADENZA
E’ prevista un’apertura a sportello fino al 31
Dicembre 2020.
Il Radon è un gas radioattivo immesso nell’aria proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce ed è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi in quanto è la principale causa di tumore al polmone dopo il fumo.
I tufi, i graniti e i porfidi possono emanare elevate
quantità di Radon. Il Radon penetra nelle case attraverso le crepe, le fessure
o punti aperti delle fondamenta. Inoltre, se i suddetti tipi di rocce sono
usati come materiali da costruzione, possono emettere loro stessi Radon
nell’edificio. Le particelle radioattive emessa dal radon, quando vengono inalate, si
depositano nel tessuto polmonare, danneggiando le cellule epiteliali; tale
fenomeno fa incrementare notevolmente le probabilità di contrarre un tumore polmonare.
L’unico metodo sicuro per determinare la concentrazione del
gas Radon all’interno della propria attività è la misurazione diretta per
quanto è dimostrato che edifici adiacenti, con caratteristiche tecniche e
costruttive identiche, possono presentare concentrazioni di Radon differenti.
La Regione Campania con l’approvazione della legge regionale
n.13 del 08/07/2019 impone l’obbligo
di misurare la concentrazione di gas Radon in tutte le attività a piano terra
accessibili al pubblico.
Al termine della misura annuale è obbligatoria la
trasmissione dei risultati al Comune e all’ARPAC.
La mancata attuazione comporta la sospensione della certificazione di agibilità
del locale e consequenzialmente la chiusura dell’esercizio commerciale.
Il livello limite di riferimento per concentrazione di
attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mcper gli
edifici già esistenti mente per gli edifici di nuova costruzione non può
superare i 200 Bq/mcper.
La misura deve essere determinata come valore medio
ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e
autunnale-invernale.
Nel caso in cui,
all’esito delle misurazioni, il livello di concentrazione dovesse risultare
superiore i limiti fissati, il proprietario dell’immobile presenta al Comune
interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento.
Il piano di
risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua
presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.
Terminati i lavori
previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le
nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale
suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno),
trasmettendo nuovamente i risultati al Comune
Entro il 16.01.2021 ogni attività è obbligata ad inviare al
Comune e all’ARPAC le misurazioni annuali effettuate.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni effettuate
il Comune provvede con un’ordinanza ad intimare la trasmissione delle
misurazioni effettuate entro e non oltre trenta giorni successivamente provvede
alla sospensione del certificato di agibilità.
La disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.
L’ultima modifica, apportata dal DL 18.4.2019 n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha previsto i seguenti limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl.
NOMINA OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL
L’art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019
convertito ha previsto i seguenti limiti dimensionali per l’obbligo
di nomina dell’organo di controllo e del revisore:
il totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 4 milioni di euro;
il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore a 4 milioni di euro;
i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 20 unità.
L’art. 2477 c.c. resta
immutato nella parte in cui prevede:
l’obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi
consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
la cessazione dell’obbligo di
nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei
medesimi limiti.
ESERCIZI DA CONSIDERARE
Ai fini della prima applicazione delle
disposizioni dettate dall’art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l’art. 379 co. 3 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, continua
ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.
Il DLgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell’art. 2543 co. 1 c.c., “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”), già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).
Ciò perché si voleva che, entro il 16.12.2019, le srl fossero “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da applicarsi, poi, a decorrere dal 15.8.2020.
ADEGUAMENTI STATUTARI
Si tenga presente, infine,
che, a fronte delle novità sopra riepilogate, lo statuto delle srl è da uniformare
solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato
normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.
In particolare, le
modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente
tenore letterale:
“La nomina dell’organo di
controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina
obbligatoria”;
“La nomina dell’organo di controllo
o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art.
2477 c.c.”.
Diversamente, si dovrà
intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al
superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”.
Esaminano il caso in cui, nonostante
il superamento dei limiti quantitativi previsti dalla legge, l’assemblea dei
soci non provveda a nominare il collegio sindacale.
Considerato che l’ordinamento societario non prevede per questa fattispecie
alcuna specifica sanzione e in applicazione dei principi generali del diritto
societario, sembra corretto ritenere che la prolungata omissione dell’assemblea
nel nominare il collegio sindacale (obbligatorio)
dia luogo ad una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484,
n. 3, c.c. (scioglimento “per l’impossibilità di funzionamento o per la
continuata inattività dell’assemblea”)”.
Nello stesso senso sembra tendere anche la Massima I.D. 3 della Commissione
Societaria Notariato Triveneto, che sempre con riferimento alle S.r.l. enuncia
che “qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile
ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non
reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si
scioglie”.
Se da un punto di vista teorico la soluzione appare piana, dal punto di
vista concreto essa è più problematica in quanto è probabile che – soprattutto
nelle società di più modeste dimensioni – vi sia la comune volontà dei vari
organi sociali nel non costituire l’organo.
In tal caso, gli amministratori si espongono a significative responsabilità
in quanto, oltre ad essere responsabili “per i danni subiti dalla società,
dai soci, dai creditori sociali e dai terzi” derivanti dall’omesso o
ritardato accertamento della causa di scioglimento, gli stessi subiscono una
notevole limitazione al loro potere gestionale; esso sarà infatti limitato
“ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del
patrimonio sociale”, con la conseguenza che laddove la prosecuzione
dell’ordinaria gestione arrechi un danno ai soci, ai creditori sociali ed ai
terzi, gli amministratori saranno personalmente e solidalmente responsabili di
codesto danno.
Il secondo profilo meritevole di indagine attiene alla sorte degli atti
posti in essere dagli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione)
in assenza del collegio sindacale tuttavia
obbligatorio per legge; anche in questo caso, appare opportuno procedere in
un’ottica di ricostruzione sistematica.
“Nell’ipotesi in cui una s.r.l. sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi). Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altro”.
La misura Beni strumentali (Nuova Sabatini) è
l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico con
l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la
competitività del sistema produttivo del Paese.
La misura “Nuova Sabatini” sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Tale strumento prevede, per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, la concessione di un finanziamento bancario o leasing finanziario a cui si aggiunge un contributo del 2,75 % annuo sugli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali. Tale intervento può beneficiare della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare
delle agevolazioni le MICRO e PMI operanti in tutti i settori produttivi che
alla data di presentazione della domanda:
hanno sede lavorativa in Italia;
sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
non sono in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali;
non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
NON POSSONO BENEFICIARE delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).
IMPORTO MASSIMO DEI FINANZIAMENTI CONCEDIBILI PER SINGOLA IMPRESA
Il Mise con la Circolare n. 295900 del 19.7.2019 ha recepito le modifiche introdotte dall’art. 20 del D.L. 34/2019, che ha elevato a 4 milioni di euro l’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento non superiore a 100mila euro.
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO FINANZIABILE
I programmi di investimento possono riferirsi
alle seguenti tipologie d’intervento:
creazione
di un nuovo stabilimento;
ampliamento
di uno stabilimento esistente
diversificazione
della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
trasformazione
radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
acquisizione
di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
lo stabilimento è stato
chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
gli attivi vengono
acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
l’operazione avviene a
condizioni di mercato.
Il finanziamento deve
essere interamente utilizzato per l’acquisto, anche mediante LEASING FINANZIARIO, di :
macchinari,
impianti e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo;
programmi
informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
software
e hardware;
SPESE NON AMMISSIBILI
Non rientrano tra le spese ammissibili:
acquisto di terreni e fabbricati,incluse le opere murarie;
spese per la realizzazione di impianto elettrico e idraulico;
beni usati;
ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Le PMI possono accedere ad un finanziamento
bancario o in leasing finanziario.
Il finanziamento, che può essere assistito dalla
garanzia del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» fino all’80%
dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
di durata non superiore a 5 anni;
di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Il contributo del Ministero dello Sviluppo economico è
un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli
interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di
5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari
al:
2,75% per gli investimenti ordinari;
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd.
«industria 4.0»).
Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal Regolamento comunitario di riferimento.
In particolare,
per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le
agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le
medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la
garanzia del Fondo di garanzia.
PROCEDURA DI ACCESSO ALLE
AGEVOLAZIONI
La PMI si deve rivolgere ad una banca, o ad
un intermediario finanziario nel caso di operazioni di leasing finanziario, e
presenta una richiesta di finanziamento per l’acquisto o
l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e
tecnologie digitali.
La banca/intermediario finanziario verifica la
regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI,
nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla
dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al
Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
La banca/intermediario finanziario, previa conferma da
parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse
erariali da destinare al contributo, che deve avvenire entro cinque giorni
lavorativi dalla ricezione della domanda, ha facoltà di concedere il
finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.
La banca/intermediario finanziario che decida di
concedere il finanziamento alla PMI, entro la fine del mese successivo alla
ricezione della domanda, adotta la relativa delibera di finanziamento e la
trasmette al Ministero entro i successivi dieci giorni, unitamente alla
documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda
di accesso alle agevolazioni.
Il Ministero, entro trenta gioni, adotta il provvedimento di concessione del
contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili,
delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli
obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla
stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
La banca/intermediario finanziario si impegna a
stipulare il contratto di finanziamento con la PMI entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, e ad erogare alla stessa il finanziamento in
un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro
trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se
successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima
della ricezione del decreto di concessione del contributo.
La PMI, ad investimento ultimato, che deve avvenire
entro e non oltre i dodici mesi dalla stipula del contratto di finanziamento
pena la revoca della agevolazioni, compila, in formato digitale ed esclusivamente
attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta
ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto
dell’investimento, la richiesta unica (modulo RU) e la trasmette al Ministero,
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
Per le domande di agevolazione presentate dalle
imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio
2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100mila
euro, l’agevolazione è erogata alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con
le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura
agevolativa per l’erogazione della prima quota.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la
seguente documentazione:
nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore
dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del
soggetto che rilascia la procura;
nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i
dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando il
Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali disponibile nella
sezione «Beni strumentali (Nuova Sabatini)» del sito www.mise.gov.it;
nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro,
dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per
la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a
verifica, utilizzando i modelli disponibili nella sezione «Beni
strumentali (Nuova Sabatini)» di cui sopra.
Per le domande che non presentano i requisiti di cui
all’art. 20, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2019 e per le quali, quindi,
le agevolazioni non sono erogate in un’unica soluzione, la PMI, successivamente
alla trasmissione del modulo RU/RQR, effettua la richiesta di pagamento su base
annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di
eventuali variazioni intercorse.
Dal 1° luglio 2019 anche
l’emissione degli scontrini è divenuta obbligatoriamente elettronica (Ddl
fiscale 2019). Il nuovo adempimento dell’invio telematico dei corrispettivi ha
interessato tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al
minuto ed assimilate, ovvero coloro che vendono al pubblico rilasciando lo
scontrino fiscale o la ricevuta ed andrà a sostituire l’obbligo di annotazione
dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o
dello scontrino fiscale.
I commercianti obbligati allo
scontrino elettronico (ovvero l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri introdotto con il Decreto Legislativo n.
127/2015) dal 1° luglio 2019 sono tutti i commercianti al minuto,
artigiani, albergatori e ristoranti con volume d’affari uguale o superiore a
400.000 euro (al 31/12/2018, emergente dal modello Iva 2019).
Per tutti gli altri soggetti
passivi Iva (quindi a prescindere dalla misura del volume d’affari conseguito)
l’obbligo generalizzato scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020.
Quindi, come accennato, i primi che
dovranno adeguarsi alla novità dotandosi, innanzitutto, di registratori di
cassa (conformi alle specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate,
per garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati) adatti alla
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono gli operatori
Iva con volume d’affari uguale o superiore a 400.000 euro che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizi.
I registratori telematici
consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle
operazioni effettuate a seguito della cessione\prestazione, nonché trasmetterli
a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.
Il c.d. “Decreto Crescita”
(Decreto n. 34/2019 convertito in legge n.58/2019) ha previsto una moratoria
sulle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo.
Pertanto, al fine di consentire ai
soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di
adempiere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro i più ampi
termini previsti dal D.L. n. 34/2019 (ossia entro il mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione), con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 4 luglio 2019 è stata individuata la nuova modalità di
trasmissione mensile dei corrispettivi, utilizzabile nel periodo transitorio
(come anticipato, primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo).
Quindi per il primo semestre di vigenza dell’obbligo:
i soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico alla data dell’insorgenza dell’obbligo utilizzano le nuove modalità di trasmissione dei corrispettivi (Provvedimento 4 luglio 2019) con invio da effettuare entro il mese successivo. Questo fino al 31/12/19 per i soggetti con volume di affari >400.000 euro o fino al 30/06/20 per tutti gli altri soggetti.
i soggetti che hanno già messo in servizio il registratore telematico possono ovviamente utilizzarlo.
i soggetti obbligati dal 01.07.2019 all’invio telematico devono provvedere all’invio dei corrispettivi di Luglio 2019 entro e non oltre il 31.08.2019
Ai sensi dell’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In particolare:
la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.
I clienti obbligati e non ancora
attrezzati con i loro registratori di cassa possono trasmettere i corrispettivi
di Luglio e dei mesi successivi accendendo, con le loro credenziali, al portale Fatture e Corrispettivi dal sito
dell’Agenzia delle Entrate.
La Regione Campania istituisce Garanzia Giovani che prevede uno stage in azienda per 6 mesi da parte di un giovane da 19 a 29 anni con un’indennità di rimborso per i tirocinanti di €. 500,00 (cinquecento/00) a carico della Regione Campania.
Requisiti dell’impresa ospitante:
Iscrizione nel registro delle imprese;
Sede operativa ricadente nel territorio della Regione Campania;
Non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale se non per giusta causa;
Non essere ricorsi alla Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi precedenti;
Essere in regola con l’applicazione del CCNL;
Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;
Numero massimo di tirocinanti
1 tirocinante, per le imprese aventi da 1 a 4 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
2 tirocinanti, per le imprese aventi da 5 a 8 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
3 tirocinanti, per le imprese aventi da 9 a 12 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
4 tirocinanti, per le imprese aventi da 13 a 16 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
5 tirocinanti, per le imprese aventi da 17 a 20 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato;
Obbligo di assicurare il tirocinante con polizza antinfortunistica e di responsabilità civile verso terzi; La regione Campania riconosce un contributo per il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori dei tirocinanti;
Durata per i tirocini formativo è di 6 mesi;
Il tirocinio non comporta in nessun modo un rapporto di lavoro;
Dotarsi di un servizio di Posta Elettronica Certificata e di una Smart Card per la firma digitale;
Requisiti del destinatario
Disoccupati da almeno sei mesi;
Età compresa tra 18 e 29 anni;
Residenza in Italia;
Non essere iscritti ad alcuna scuola o università;
Iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
Non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto;
Modalità di erogazione del finanziamento
L’Inps paga direttamente il tirocinante tramite accredito sul conto corrente bancario un’indennità di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili.
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