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I debiti iscritti a ruolo possono essere saldati senza pagare gli interessi

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), all’art. 1 commi 618-623 prevede la possibilità di saldare i debiti inclusi in ruoli emessi dagli uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni ed affidati alla riscossione entro il 31 ottobre
2013 senza versare gli interessi

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DEL DEBITO
Tutti i contribuenti possono accedere al beneficio quando il debito è portato da ruoli emessi da determinati soggetti, indipendentemente dal tipo del debito, ed affidati al concessionario per la riscossione, entro il 31 ottobre 2013.
I ruoli sanabili, come previsto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 618, sono soltanto quelli emessi da:
1. uffici statali,
2. agenzie fiscali;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni.
N.B. non sono agevolabili i ruoli relativi a contributi Inps e Inail
LA SOMMA DOVUTA A SALDO DEL RUOLO
La norma prevede espressamente le somme che il contribuente è tenuto a pagare e quelle che sono escluse.
Non sono dovute:
le somme a titolo di interessi per ritardate iscrizione a ruolo (ex art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
le somme a titolo di interessi di mora (ex art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
Sono invece dovute:
le somme originariamente iscritte a ruolo (indipendentemente dalla natura tributaria o non tributaria);
le somme a titolo di sanzioni;
le somme a titolo di remunerazione del servizio della riscossione (aggio) ed il rimborso di eventuali spese per azioni esecutive intraprese (ex D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17).
L’agevolazione consiste nell’azzeramento di quanto dovuto a titolo d’interessi Il contribuente può decidere liberamente quali ruoli sanare.
INIZIATIVA E VALUTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE
Precisato che la definizione dei ruoli non è obbligatoria ma è una possibilità alla quale il contribuente può accedere usufruendo dell’agevolazione prevista, è opportuno sottolineare che l’iniziativa è esclusivamente del debitore il quale, pertanto, non
riceverà alcuna comunicazione da parte di Equitalia che indichi le posizioni sanabili.
È onere del contribuente prendere coscienza della propria situazione, valutare la convenienza o meno di sfruttare la norma agevolativa.
In relazione alla valutazione, prettamente di natura economica, l’interessato dovrà da una parte confrontare il debito complessivo con l’importo dovuto e, dall’altra, tener conto della liquidità e della possibilità di accedere ad altre forme di pagamento del debito (per esempio attraverso unarateizzazione).
LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
Dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013, al 15 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate sospende la riscossione dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolazione. Ciò significa che saranno sospese anche le
eventuali azioni esecutive intraprese.
Per il medesimo periodo per il quale è sospesa la riscossione sono sospesi anche i termini di prescrizione
LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO
Dopo il versamento il contribuente non è tenuto ad alcuna attività particolare nei confronti dell’ente creditore. È l’agente della riscossione che entro il 30 giugno 2014 deve comunicare agli enti creditori l’avvenuto pagamento da parte dei debitori.
L’agente della riscossione, sempre entro il 30 giugno 2014, dovrà inoltre comunicare agli interessati, a mezzo posta ordinaria, l’avvenuta estinzione del debito.

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Tasso di interesse legale – Riduzione all’1% dal 2014 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

1) Riduzione all’1% del tasso di interesse legale

Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

2) Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1% si applica dall’1.1.2014.

3) Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1) Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedi­mento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

  • al 2,5%, fino al 31.12.2013;
  • all’1%, dall’1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.

3.2) Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione all’1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale

3.3) Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dell’1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

4) Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’1% dall’1.1.2014, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.