Dichiarazioni d'Intento

Dichiarazioni d’intento: dal 2015 carico dell’esportatore abituale

L’articolo 20 del D.Lgs. n.175/2014, ha modificato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni di intento, tale comunicazione deve essere effettuata, non più dal fornitore del cosiddetto esportatore abituale, ma viene posto in capo all’esportatore abituale.

L’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.

Il fornitore potrà emettere la fattura senza l’applicazione dell’Iva solo dopo che ha ricevuto dal cliente esportatore la dichiarazione di intenti e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate,

Il fornitore che emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è soggetto ad una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta.

Il fornitore dell’esportatore abituale, deve tenere aggiornato il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità e indicare in dichiarazione annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori.

modello 730

Modello 730: Rimborsi dal datore di lavoro fino a 3.999,99

Il credito Irpef derivante dal Modello 730, se di importo superiore a 4mila euro non sarà più rimborsato dal sostituto d’imposta ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate dopo una procedura di controllo preventivo da effettuarsi entro sei mesi dalla scadenza della trasmissione telematica della dichiarazione.

Il  superamento della soglia dei quattromila euro deve essere considerata tenendo conto:

  1. di eventuali compensazioni; il che significa,  se il credito reale è di 5mila euro ma 1.200 sono utilizzati per compensare altre imposte, il residuo credito di 3.800 euro è rimborsabile secondo le ordinarie regole;
  2. solo qualora siano stati compilati il quadro dei familiari a carico per i quali si usufruisce di  detrazioni, oppure la sez. III del quadro F riguardante le eccedenze di imposta derivanti da anni precedenti Lo scopo della norma, seppur discutibile, è quello di evitare che crediti anomali scaturenti da precedenti dichiarazioni possano essere oggetto di rimborso immediato mediante 730.

Eventuali crediti superiori a quattromila euro per i quali non sono state indicate né detrazioni per familiari a carico né eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni saranno rimborsati direttamente dai sostituiti d’imposta.

La legge di stabilità 2014 dispone che, in materia di controlli si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi, pertanto l’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo preventivo potrebbe verificare anche le altre voci riguardanti il modello 730 e chiederne i documenti giustificativi.

La domanda a questo punto sorge spontanea: L’amministrazione Finanziaria rispetterà i tempi?  Ai posteri l’ardua sentenza