garanzia giovani

Garanzia Giovani: ecco tutti i dettagli

La Regione Campania istituisce Garanzia Giovani che prevede uno stage in azienda per 6 mesi da parte di un giovane da 19 a 29 anni con   un’indennità di rimborso per i tirocinanti di €. 500,00 (cinquecento/00) a carico della Regione Campania.

Requisiti dell’impresa ospitante:

  • Iscrizione nel registro delle imprese;
  • Sede operativa ricadente nel territorio della Regione Campania;
  • Non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale se non per giusta causa;
  • Non essere ricorsi alla Cassa Integrazione Guadagni nei 12 mesi precedenti;
  • Essere in regola con l’applicazione del CCNL;
  • Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
  • Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;

Numero massimo di tirocinanti

  • 1 tirocinante, per le imprese aventi da 1 a 4 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 2 tirocinanti, per le imprese aventi da 5 a 8 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 3 tirocinanti, per le imprese aventi da 9 a 12 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 4 tirocinanti, per le imprese aventi da 13 a 16 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • 5 tirocinanti, per le imprese aventi da 17 a 20 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
  • per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell’organico a tempo indeterminato;
  • Obbligo di assicurare il tirocinante con polizza antinfortunistica e di responsabilità civile verso terzi; La regione Campania riconosce un contributo per il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori dei tirocinanti;
  • Durata per i tirocini formativo è di 6 mesi;
  • Il tirocinio non comporta in nessun modo un rapporto di lavoro;
  • Dotarsi di un servizio di Posta Elettronica Certificata e di una Smart Card per la firma digitale;

Requisiti del destinatario

  • Disoccupati da almeno sei mesi;
  • Età compresa tra 18 e 29 anni;
  • Residenza in Italia;
  • Non essere iscritti ad alcuna scuola o università;
  • Iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
  • Non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto;

Modalità di erogazione del finanziamento

L’Inps paga direttamente il tirocinante tramite accredito sul conto corrente bancario un’indennità di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili.

fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica

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Cos’è, come funziona e chi riguarda la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura è previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ed è l’unico titolo che legittima il prestatore di servizi per poter richiedere il pagamento e risponde anche ad un’esigenza di documentazione e di controllo.

I soggetti obbligati ad emettere fatture sono tutti coloro che esercitano un’attività professionale o commerciale, in pratica sono tutti coloro che hanno una partita iva in essere.

Essa va emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua la prestazione e va consegnata o spedita al soggetto che riceve la prestazione.

I dati essenziale della fattura sono:

  1. Data di emissione nel caso di una prestazione di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento o al termine della prestazione;
  2. Il numero progressivo che deve essere univoco, quindi si può adottare una numerazione progressiva a prescindere dall’anno solare da 1 a infinito oppure una numerazione progressiva indicando l’anno solare di emissione;
  3. La ragione sociale dell’emittente;
  4. La Partita Iva dell’emittente;
  5. La natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
  6. La Base imponibile;
  7. L’aliquota Iva;
  8. Il totale da pagare poi nel caso di emissione di fattura di un professionista nei confronti di un altro soggetto iva va detratta la ritenuta d’acconto.

Inoltre vanno indicati tutti i dati del committente (ragione sociale, partita iva)

In caso di fattura emessa nei confronti dello Stato o della Pubblica Amministrazione va indicata l’esigibilità dell’iva, cioè se l’iva è ad esigibilità immediata o ad esigibilità differita nel senso che può essere detratta solo al momento del pagamento.

Finito questi brevi cenni sulla fattura passiamo a parlare di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica è stata equiparata alla fattura cartacea. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Essa è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.

Ad esempio non costituisce fattura elettronica un documento creato elettronicamente con un software ed inviato al destinatario in formato cartaceo, mentre costituisce fattura elettronica un documento creato in formato cartaceo ed inviato dopo averlo scannerizzato in maniera elettronica ad esempio a mezzo mail o pec.

L’altro requisito della fattura elettronica è l’accettazione da parte del destinatario. L’agenzia delle Entrate nella circolare del 24.06.2014 N° 18 ha allargato le maglie di fatturazione elettronica, nel senso che la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà continuare a considerare la fattura emessa come fattura elettronica e conservarla elettronicamente, mentre il destinatario può stamparla su carta e conservarla cartaceamente.

L’Agenzia ha precisato che la stampa del documento rappresenta una copia analogica conforme del documento informatico ed ha efficacia probatoria fino a che non sia espressamente disconosciuta.

La fattura elettronica deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo A.I.L.

  • A: autenticità nel senso che si ha la certezza del soggetto emittente la fattura
  • I: integrità del contenuto, nel senso che il contenuto deve essere non modificabile ma il formato può essere modificato da un sistema ad un altro ad esempio da word ad xml, a pdf.
  • L: leggibilità il formato della fattura deve essere reso leggibile e comprensibile su schermo o mediante stampa.

In caso di fatture emesse nei confronti della P.A. abbiamo il vincolo legislativo che sia l’emittente che il destinatario sono vincolati ad accettare la fatturazione elettronica.

Il decreto ministeriale N° 55 del 03.04.2013 dispone in applicazione all’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che a decorrere dal 06.12.2013 volontariamente in via sperimentale e dal 06.06.2014 obbligatoriamente l’emissione, la trasmissione e la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti della P.A. deve essere fatta solo elettronicamente.

L’Istat predispone l’elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali deve essere obbligatoriamente inviata la fattura elettronica.

Sono le amministrazioni centrali dello Stato (Organi costituzionali, Organi di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri) ed inoltre 130 tra Enti ed agenzie statali.

Le amministrazioni locali (regioni, province, comuni. Comunità montane ed unioni di comuni) inoltre 20 enti di rilevanza locale (ASL, Aziende Ospedaliere,CCIAA, Consorzi, Enti Regionali, Fondazioni, Parchi, Università, Teatri etc..)

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

Comunque se abbiamo dei dubbi per verificare se un ente rientra o meno negli obblighi della fatturazione elettronica basta andare sul sito dell’istat e c’è una sezione dove sono elencati tutti gli enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce anche le modalità tecniche operative. La fattura elettronica da trasmettere alla P.A. è un documento informatico in formato xml sottoscritto con firma elettronica digitale.

Essa una volta predisposta deve essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che provvede alla “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” e alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La Gestione di questo sistema e lasciata all’Agenzia delle Entrate che deve coordinare con il sistema informatico della fiscalità, vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestire i dati e le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere inviata al SDI attraverso delle specifiche tecniche ben delineate e deve essere in formato xml. La fattura predisposta in file xml deve essere firmata digitalmente dall’operatore per garantire l’integrità della fattura e l’autenticità della stessa, inoltre il software per la firma deve essere in grado di valorizzare la data e il tempo. Possono essere inviate anche più fatture contemporaneamente attraverso un file zip contente le stesse che devono essere firmate unitariamente.

Una volta elaborata la fattura viene inviata alla P.A. attraverso il SDI, oppure a mezzo PEC o attraverso il sito fatturapa.gov.it e ricevuta dalla stessa al momento che lo SDI rilascia ricevuta di consegna.

Tenete presente che nel solo mese di Luglio lo SDI ha lavorato 197.550 file fattura di cui oltre il 70% andati a buon fine

Le pubbliche amministrazioni devono identificare un ufficio che riceve esclusivamente le fatture elettroniche da parte dello SDI e dovranno inserirlo nell’indice delle P.A.. Ad ogni amministrazione viene assegnato un codice univoco esso è disponibile sul sito indicepa.gov.it.

Il ministero dell’economia ha reso disponibile per le imprese attraverso il MEPA un sistema gratuito per la gestione delle fatture elettroniche, ad oggi per i professionisti questa possibilità non è prevista.

Un problema che si pone se dopo l’emissione della fattura essa viene scartata dal SDI. In questo caso la fattura non ha valore fiscale, in quanto la fattura si ha per emessa solo dopo la consegna, spedizione o trasmissione al committente. Il prestatore di servizi ha due soluzioni:

  1. Può emettere una nota di credito interna a storno della fattura precedentemente emessa e scartata;
  2. Può annotare sui registri Iva fatture emesse lo storno dell’operazione.

La fattura elettronica emessa senza addebito di Iva con importo superiore ad €. 77,47 sconta l’imposta di bollo di €. 2,00 per ogni fattura emessa esso viene pagato a consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo mediante modello F24 oppure può essere assolto indicando in fattura il numero del bollo

Con la fattura elettronica lo Stato ha stimato che si possono risparmiare circa un miliardo di euro l’anno.

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finanziamento

Finanziamenti per lo star up delle imprese

La  Regione Campania ha previsto finanziamenti per lo start up delle nuove imprese, finalizzato a favorire il lancio di nuove iniziative imprenditoriali all’interno del territorio della regione.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne e ai giovani con età anagrafica inferiore ai 35 anni, che hanno bisogno di finanziamenti per poter sviluppare  la propria idea di impresa.

Il bando prevede infatti la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato da restituire entro  7 anni con un periodo di differimento di 24 mesi.

L’investimento minimo da richiedere è di 25 mila euro fino ad un massimo di 250 mila euro

Le domande si presentano solo telematicamente attraverso Sviluppo Campania.

Si possono iniziare a presentare le domande di finanziamento dal 29 Maggio 2014 al 30 Settembre 2014

immobili

Novità immobiliari applicabili dall’1.1.2014

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.2.2014 n. 2, ha fornito chiarimenti sulle novità norma­tive relative all’applicazione delle imposte d’atto agli atti di trasferimento immobiliare, entrate in vigore l’1.1.2014.

Novità concernenti le imposte d’atto applicabili dall’1.1.2014

Gli atti di trasferimento immobiliare sono soggetti all’imposta di registro con le sole aliquote del 2%, 9% e 12%, a norma del riformulato art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ed alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro l’una.

Tali atti sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie. Sono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni, anche previste da leggi speciali, relative agli atti di cessione immobiliare soggetti alle nuove aliquote sopra individuate gli importi fissi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’1.1.2014 aumentano da 168,00 a 200,00 euro.

Chiarimenti concernenti l’agevolazione prima casa

Per quanto concerne l’aliquota del 2% dell’imposta di registro, essa è applicabile, dall’1.1.2014 (prima operava l’aliquota del 3%) per i trasferimenti di abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni individuate dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che non sono state modificate). Pertanto – chiarisce l’Agenzia – dall’1.1.2014 non hanno più alcuna rilevanza, per l’imposta di registro, le caratteristiche dell’immobile che lo definiscono “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69. Tali caratteristiche, invece, rimangono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prima casa in campo IVA. Infine, per quanto concerne l’applicazione dell’agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di trasferimento per successione o donazione, si applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla destinazione catastale e non alle caratteristiche individuate dal DM 2.8.69.

Agevolazioni ancora applicabili

L’Agenzia chiarisce che le seguenti agevolazioni continuano ad applicarsi anche oltre il 31.12.2013:

  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo di mediazione entro il limite di valore di 50.000,00 euro (art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010);
  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti rela-tivi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19 della L. 74/87);
  • l’esenzione da imposta di registro per i verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a 51.645,69 euro (art. 9 co. 9 della L. 488/99);
  • le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (di cui all’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009);
  • l’agevolazione, disposta dall’art. 1 co. 737 della L. 147/2013, per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (che comporta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse di 200,00 euro ciascuna);
  • le agevolazioni per i conferimenti di una pluralità di immobili prevalentemente locati in fondi immobiliari chiusi (art. 8 co. 1-bis del DL 351/2001), che consente l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse (200,00 euro ciascuna);
  • l’esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relative ai terreni, ai fabbricati ed alle aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo Milano 2015
sabatini

La nuova legge Sabatini

Gli investimenti che rientrano nei finanziamenti agevolati previsti dalla legge Sabatini 2014 sono acquisto di nuove attrezzature, macchinari, beni strumentali, impianti e piani di investimento indirizzati anche ad un potenziamento della propria capacità informatica (hardware e software indistintamente).

Gli investimenti devono essere  finalizzati alla produzione e allo sviluppo e non devono essere  ceduti nel corso dei successivi tre anni; quanto ai tassi di resa, i finanziamenti agevolati configurati dalla legge Sabatini 2014 si sostanziano in un 2,75% con possibilità di ottenere una copertura totale delle spese da dover effettuare.

Il minimo importo previsto per accedervi è 20.000 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro, e la durata massima prevista ammonta a 5 anni.

Le richieste per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014

La presentazione delle domande avviene tramite le banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione ratificata da Ministero, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana inviando una mail tramite PEC e specificando il possesso dei requisiti richiesti.

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.

Spese non agevolabili

NON SONO FINANZIABILI AUTOVETTURE – FABBRICATI E OPERE MURARIE

 Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo, nonché gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie, non essendo classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4.

Acquisto di un impianto fotovoltaico

È incluso nell’ambito applicativo dell’agevolazione l’acquisto di un impianto fotovoltaico fun­zionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nei vari documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate; si tratta, secondo quanto affermato in maniera approssimativa dal MISE, di “macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3”.

impresa

Circolare: nuove opportunità imprenditoriali con la microimpresa

Se non hai ancora un lavoro, se desideri avviare una tua attività e ritieni di possedere capacità imprenditoriali, ti offriamo una grande opportunità di auto-impiego grazie alle agevolazioni previste per la microimpresa. Attraverso questo strumento, ti permettiamo di accedere ad agevolazioni finanziarie in tempi certi, mettendo tua disposizione tutta la nostra esperienza per concretizzare il tuo progetto imprenditoriale.

I destinatari

Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimensione nei settori della produzione di beni o fornitura di servizi.

L’iniziativa deve essere realizzata attraverso una delle seguenti tipologie societarie:

  • società semplice
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice

Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative,le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Per presentare la domanda, almeno la metà dei soci, che detenga una percentuale di quote di partecipazione pari almeno alla metà del capitale sociale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • maggiore età alla data di presentazione della domanda
  • non occupazione alla data di presentazione della domanda
  • residenza nel territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.
  • Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda

Cosa si può fare

Le iniziative agevolabili possono riguardare:

  • produzione di beni
  • fornitura di servizi

Il commercio è escluso.

Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. In particolare sono escluse:

  • produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE
  • pesca e acquacoltura

Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci per conto terzi.

L’investimento complessivo non può superare i 129.114 euro, IVA esclusa.

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell’iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati. 

Le agevolazioni previste

Le agevolazioni per la realizzazione delle iniziative consistono in:

  • agevolazioni finanziarie per investimenti
  • spese di gestione

Agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

  • per gli investimenti: Un finanziamento a tasso agevolato e un contributo a fondo perduto che coprono il 100% degli investimenti ammissibili
  • per la gestione: Un contributo a fondo perduto per le spese relative al primo anno di attività

Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente i 100.000 euro. L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli investimenti e delle spese di gestione, nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso). Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio secondo il quale l’importo del finanziamento a tasso agevolato non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse.

Il tasso di interesse applicato è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento attualmente inferiore al 1%.

Il finanziamento a tasso agevolato non deve essere assistito da garanzie ed è rimborsabile in sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate. 

Le spese ammissibili

Le spese d’investimento e di gestione considerate ammissibili ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono:

  • per gli investimenti:
  1. attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
  2. beni immateriali a utilità pluriennale
  3. ristrutturazione d’immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli
  4. investimenti (es. investimento 100.000,00 spese di ristrutturazione agevolabili €. 10.000,00 max)
  • per la gestione:
  1. materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo
  2. utenze e canoni di locazione per immobili
  3. oneri finanziari
  4. prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati

NOTE

  • La spesa per l’IVA non è ammissibile.
  • Le attrezzature e i macchinari possono essere anche usati, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.
  • Le spese considerate ammissibili sono solo quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni (e non alla data di presentazione della domanda ).
  • I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all’estinzione del finanziamento a tasso agevolato.