Acquistando impianti e macchinari ricevi un CREDITO D’IMPOSTA!

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI!

L’articolo 18 del  Decreto Legge N° 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2014 prevede che le imprese, che dal 25.06.2014 al 30.06.2015, effettueranno investimenti in impianti e macchinari nuovi avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali  degli ultimi cinque periodi.

Hanno diritto al credito d’imposta tutte le imprese anche quelle neo-costituite per le quali tutti gli importi investiti in impianti e macchinari danno diritto al credito d’imposta. Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, e devono essere beni strumentali nuovi. L’importo dell’investimento agevolabile in caso di contratto di appalto si fa riferimento ai costi sostenuti dal committente, per i beni costruiti  in economia si rilevano i costi sostenuti dal 25.06.2014, in caso di leasing l’agevolazione spetta all’utilizzatore rilevando il costo sostenuto dal concedente. Gli investimenti effettuati devono essere di importo superiore ad €. 10.000,00. Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute  in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nel gruppo 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In conclusione per gli investimenti effettuati nel 2014 il credito d’imposta può essere utilizzato in tre rate annuali a partire dal 01.01.2016, quelli effettuati nel 2015 il credito di imposta può essere utilizzato a partire dal 01.01.2017. Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione  e non è soggetto al limite della compensazione.

Si decade dal diritto al credito d’imposta:

  1. se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”;
  2. se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

 

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