L’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 impone la richiesta del certificato penale da chiunque intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il documento, serve a “verificare l’esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quinquies), adescamento di minorenni (art. 600-undecies) ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da euro 10.000 a euro 15.000.
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha fornito una serie di chiarimenti.
La normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo di richiedere il certificato penale ricade solo per le assunzioni effettuate dopo il 6 aprile 2014, e non anche per quelli preesistenti;
il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato e l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando s’intenda stipulare un contratto di lavoro (anche professionale) e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione;
la richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato (sei mesi) e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014);
la richiesta va presentata dal datore di lavoro;
le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che intendano instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale si avvalgono dei moduli già in uso per le pubbliche amministrazioni a norma dell’articolo 39 del T.U.;
possono ritenersi esclusidal nuovo obbligo i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”;
restano esclusi, altresì, i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.