Decreto Cura Italia: Ammortizzatori Sociali

Hanno collaborato: Dott.ssa Martina Iorio – Comitato scientifico A.N.C. Nola

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

La domanda di Cassa integrazione ordinaria, disciplinata dal D.Lgs 148/2015, a seguito dell’art. 19 del Decreto CURA Italia, può essere presentata mediante una procedura semplificata denominata COVID-19 NAZIONALE

  1. Beneficiari

L’accesso alla CIGO è possibile per tutti i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, appartenenti ai settori indicati dall’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015, e precisamente:

a) imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la CIG;

c) imprese dell’industri boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;

i) imprese addette all’armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;

o) le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

  • Soggetti interessati

Tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020 (anche senza anzianità lavorativa di 90 giorni), assunti con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, sia p.time che full time, compresi gli apprendisti (solo per Apprendistato professionalizzante).

E’ bene ricordare che va fatta una singola domanda per ogni fattispecie lavorativa, ovvero una per i dipendenti TEMPO PIENO, una per i P.TIME ed una per gli APPRENDISTI.

  • Periodo interessato

La domanda può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per un periodo complessivo di 9 settimane da completarsi al massimo entro il mese di agosto 2020.

  • Procedura sindacale

Il comma 2 del DL ha previsto per i datori di lavoro la dispensa dal rispetto della procedura sindacale prevista dall’ articolo 14 decreto legislativo 148 2015, fermo restando l’informazione da inviare o mediante raccomandata, o PEC, o mail o fax a TUTTI i sindacati provinciali o regionali maggiormente rappresentativi per il proprio comparto di appartenenza. Per individuare le mail basta andare sui siti istituzionali della CIGL, CISL e UIL e prelevare le mail relative al comparto di competenza. Nei tre giorni successivi alla comunicazione preventiva alle R.S.U. deve eventualmente avvenire la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti anche in via telematica. Superati i tre giorni si ritiene il silenzio assenso. Anche se la procedura si è conclusa con il verbale di accordo, lo stesso , come previsto nelle comunicazioni dell’INPS, non deve essere allegata alla domanda, ma va indicato nelle note del quadro N la seguente formula: “dispensa art. 14 comma 6 D.Lgs 148/2015”.

  • Modalità di presentazione

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. Alla domanda non dovrà essere allegata la relazione tecnica né altra documentazione ma solamente l’elenco dei dipendenti beneficiari della CIG. Al posto degli allegati può essere inserito un qualsiasi documento.

  • Termini di presentazione

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

  • Importo della prestazione

 Ai lavoratori in CIGO spetta 80% della retribuzione globale al lordo del contributo apprendista (pari al 5,45%) che sarebbe a loro spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e non può superare gli importi di seguito esposti          (valori

anno 2020 circolare 20/2020) a seconda se la retribuzione del lavoratore è inferiore o superiore a € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive):

  • Per le retribuzioni superiori:

 euro 1.199,72 lordi per tutti i settori

euro 1.439,46 lordi per il settore edile

  • Per le retribuzioni inferiori:

euro 998,18 lordi per tutti i settori

euro 1.197,82 lordi per il settore edile

su tali somme non si pagano i contributi né è dovuto il pagamento del contributo addizionale

  •  Erogazione della prestazione

La regola prevede che l’indennità di CIGO viene anticipata dall’azienda per poi essere conguagliata con i contributi successivamente all’autorizzazione, esiste la possibilità prevista dall’art. 7 comma 4 del D.Lgs 148/2015 del pagamento diretto da parte dell’INPS al ricorre di particolari fattispecie individuate nell’allegato 2 della circolare INPS 197/2015. Anche se nel DL non è previsto l’INPS nel messaggio 1287/2020 ha previsto il pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS senza necessità di dimostrare la difficoltà finanziaria.

Comments are closed.