Novità immobiliari applicabili dall’1.1.2014

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.2.2014 n. 2, ha fornito chiarimenti sulle novità norma­tive relative all’applicazione delle imposte d’atto agli atti di trasferimento immobiliare, entrate in vigore l’1.1.2014.

Novità concernenti le imposte d’atto applicabili dall’1.1.2014

Gli atti di trasferimento immobiliare sono soggetti all’imposta di registro con le sole aliquote del 2%, 9% e 12%, a norma del riformulato art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ed alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro l’una.

Tali atti sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie. Sono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni, anche previste da leggi speciali, relative agli atti di cessione immobiliare soggetti alle nuove aliquote sopra individuate gli importi fissi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’1.1.2014 aumentano da 168,00 a 200,00 euro.

Chiarimenti concernenti l’agevolazione prima casa

Per quanto concerne l’aliquota del 2% dell’imposta di registro, essa è applicabile, dall’1.1.2014 (prima operava l’aliquota del 3%) per i trasferimenti di abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni individuate dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che non sono state modificate). Pertanto – chiarisce l’Agenzia – dall’1.1.2014 non hanno più alcuna rilevanza, per l’imposta di registro, le caratteristiche dell’immobile che lo definiscono “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69. Tali caratteristiche, invece, rimangono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prima casa in campo IVA. Infine, per quanto concerne l’applicazione dell’agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di trasferimento per successione o donazione, si applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla destinazione catastale e non alle caratteristiche individuate dal DM 2.8.69.

Agevolazioni ancora applicabili

L’Agenzia chiarisce che le seguenti agevolazioni continuano ad applicarsi anche oltre il 31.12.2013:

  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo di mediazione entro il limite di valore di 50.000,00 euro (art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010);
  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti rela-tivi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19 della L. 74/87);
  • l’esenzione da imposta di registro per i verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a 51.645,69 euro (art. 9 co. 9 della L. 488/99);
  • le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (di cui all’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009);
  • l’agevolazione, disposta dall’art. 1 co. 737 della L. 147/2013, per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (che comporta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse di 200,00 euro ciascuna);
  • le agevolazioni per i conferimenti di una pluralità di immobili prevalentemente locati in fondi immobiliari chiusi (art. 8 co. 1-bis del DL 351/2001), che consente l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse (200,00 euro ciascuna);
  • l’esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relative ai terreni, ai fabbricati ed alle aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo Milano 2015

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