1) Riduzione all’1% del tasso di interesse legale
Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
2) Decorrenza
Il nuovo tasso di interesse legale dell’1% si applica dall’1.1.2014.
3) Effetti ai fini fiscali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.
3.1) Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
- al 2,5%, fino al 31.12.2013;
- all’1%, dall’1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.
3.2) Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso
La riduzione all’1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale
3.3) Misura degli interessi non computati per iscritto
La nuova misura dell’1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).
4) Effetti ai fini contributivi
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’1% dall’1.1.2014, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.