Dal 1° luglio 2019 anche l’emissione degli scontrini è divenuta obbligatoriamente elettronica (Ddl fiscale 2019). Il nuovo adempimento dell’invio telematico dei corrispettivi ha interessato tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate, ovvero coloro che vendono al pubblico rilasciando lo scontrino fiscale o la ricevuta ed andrà a sostituire l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
I commercianti obbligati allo scontrino elettronico (ovvero l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri introdotto con il Decreto Legislativo n. 127/2015) dal 1° luglio 2019 sono tutti i commercianti al minuto, artigiani, albergatori e ristoranti con volume d’affari uguale o superiore a 400.000 euro (al 31/12/2018, emergente dal modello Iva 2019).
Per tutti gli altri soggetti passivi Iva (quindi a prescindere dalla misura del volume d’affari conseguito) l’obbligo generalizzato scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020.
Quindi, come accennato, i primi che dovranno adeguarsi alla novità dotandosi, innanzitutto, di registratori di cassa (conformi alle specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate, per garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati) adatti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono gli operatori Iva con volume d’affari uguale o superiore a 400.000 euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi.
I registratori telematici consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione\prestazione, nonché trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.
Il c.d. “Decreto Crescita” (Decreto n. 34/2019 convertito in legge n.58/2019) ha previsto una moratoria sulle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo.
Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di adempiere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro i più ampi termini previsti dal D.L. n. 34/2019 (ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019 è stata individuata la nuova modalità di trasmissione mensile dei corrispettivi, utilizzabile nel periodo transitorio (come anticipato, primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo).
Quindi per il primo semestre di vigenza dell’obbligo:
- i soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico alla data dell’insorgenza dell’obbligo utilizzano le nuove modalità di trasmissione dei corrispettivi (Provvedimento 4 luglio 2019) con invio da effettuare entro il mese successivo. Questo fino al 31/12/19 per i soggetti con volume di affari >400.000 euro o fino al 30/06/20 per tutti gli altri soggetti.
- i soggetti che hanno già messo in servizio il registratore telematico possono ovviamente utilizzarlo.
- i soggetti obbligati dal 01.07.2019 all’invio telematico devono provvedere all’invio dei corrispettivi di Luglio 2019 entro e non oltre il 31.08.2019
Ai sensi dell’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In particolare:
- la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.
I clienti obbligati e non ancora attrezzati con i loro registratori di cassa possono trasmettere i corrispettivi di Luglio e dei mesi successivi accendendo, con le loro credenziali, al portale Fatture e Corrispettivi dal sito dell’Agenzia delle Entrate.