Hanno collaborato: Dott.ssa Martina Iorio – Comitato scientifico A.N.C. Nola
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
La domanda
di Cassa integrazione ordinaria, disciplinata dal D.Lgs 148/2015, a seguito
dell’art. 19 del Decreto CURA Italia, può essere presentata mediante una
procedura semplificata denominata COVID-19 NAZIONALE
Beneficiari
L’accesso
alla CIGO è possibile per tutti i
datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, appartenenti
ai settori indicati dall’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015, e precisamente:
a) imprese
manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di
produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli
operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n.
602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la
CIG;
c) imprese
dell’industri boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative
agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di
trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri
per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
e) imprese addette
al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole
cinematografiche;
f) imprese
industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese
produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette
agli impianti telefonici ed elettrici;
i) imprese addette
all’armamento ferroviario;
l) imprese
industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica;
m) imprese
industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese
industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale
lapideo;
o) le imprese
artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di
materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle
attività di escavazione.
Soggetti interessati
Tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020
(anche senza anzianità lavorativa di 90 giorni), assunti con contratto di
lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che determinato, sia p.time che
full time, compresi gli apprendisti (solo per Apprendistato
professionalizzante).
E’ bene ricordare che va fatta una singola domanda per ogni
fattispecie lavorativa, ovvero una per i dipendenti TEMPO PIENO, una per i
P.TIME ed una per gli APPRENDISTI.
Periodo interessato
La domanda
può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per un
periodo complessivo di 9 settimane da completarsi al massimo entro il
mese di agosto 2020.
Procedura sindacale
Il comma 2 del DL ha
previsto per i datori di lavoro la dispensa dal rispetto della procedura
sindacale prevista dall’ articolo 14 decreto legislativo 148 2015, fermo
restando l’informazione da inviare o mediante raccomandata, o PEC, o mail o fax a TUTTI i sindacati provinciali o regionali maggiormente rappresentativi
per il proprio comparto di appartenenza. Per individuare le mail basta
andare sui siti istituzionali della CIGL, CISL e UIL e prelevare le mail
relative al comparto di competenza. Nei tre giorni successivi alla comunicazione
preventiva alle R.S.U. deve eventualmente avvenire la consultazione e l’esame
congiunto che possono essere svolti anche in via telematica. Superati i tre
giorni si ritiene il silenzio assenso. Anche se la procedura si è conclusa con
il verbale di accordo, lo stesso , come previsto nelle comunicazioni dell’INPS,
non deve essere allegata alla domanda, ma va indicato nelle note del quadro N
la seguente formula: “dispensa art. 14 comma 6 D.Lgs 148/2015”.
Modalità di presentazione
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro
esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei
servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per
aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. Alla domanda non dovrà essere
allegata la relazione tecnica né altra documentazione ma solamente l’elenco dei
dipendenti beneficiari della CIG. Al posto degli allegati può essere inserito
un qualsiasi documento.
Termini di presentazione
In deroga
alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Importo della prestazione
Ai lavoratori in CIGO
spetta 80% della retribuzione globale al lordo del contributo apprendista (pari
al 5,45%) che sarebbe a loro spettata per le ore di lavoro non prestate,
comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e non può
superare gli importi di seguito esposti (valori
anno 2020 circolare 20/2020) a seconda se la retribuzione del
lavoratore è inferiore o superiore a € 2.159,48 (compresi i ratei delle
mensilità aggiuntive):
Per le retribuzioni superiori:
euro 1.199,72 lordi
per tutti i settori
euro 1.439,46 lordi per il settore edile
Per le retribuzioni inferiori:
euro 998,18 lordi per tutti i settori
euro 1.197,82 lordi per il settore edile
su tali
somme non si pagano i contributi né è dovuto il pagamento del contributo
addizionale
Erogazione della prestazione
La regola prevede che l’indennità di CIGO viene anticipata
dall’azienda per poi essere conguagliata con i contributi successivamente
all’autorizzazione, esiste la possibilità prevista dall’art. 7 comma 4 del
D.Lgs 148/2015 del pagamento diretto da parte dell’INPS al ricorre di
particolari fattispecie individuate nell’allegato 2 della circolare INPS
197/2015. Anche se nel DL non è previsto l’INPS nel messaggio 1287/2020 ha
previsto il pagamento diretto al dipendente da parte dell’INPS senza necessità
di dimostrare la difficoltà finanziaria.
Hanno collaborato alla stesura: Cavaliere Domenico – Ceriello Giorgio – Del Giudice Marco – Di Costanzo Luigi – Di Gioia Giuseppe – Duraccio Elisa – Errichiello Pasquale – Ferraro Giuseppe – Giustezza Agnese – Iorio Martina – Molisso Domenico – Moltelo Antonio – Perugino Domenico – Penza Paolo – Pietropaolo Gerardo – Scognamiglio Consiglia – Tammaro Rosalia.
Tutti
i datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa hanno
a disposizione una procedura semplificata per le domande CIG con causale “COVID-19”
Chi
può presentare la domanda:
L’accesso
alla CIGO è possibile per i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale,
appartenenti ai settori indicati dall’art. 10 del D.Lgs n. 148/2015, e
precisamente:
a)
imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,
produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b)
cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a
quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle
cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l’art. 1 del DPR 602/1970 non
prevede la contribuzione per la CIG;
c)
imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d)
cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività
di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli
propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
e)
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa
di pellicole cinematografiche;
f)
imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g)
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h)
imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
i)
imprese addette all’armamento ferroviario;
l)
imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia
interamente di proprietà pubblica;
m)
imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini, (impiantistica in
generale);
n)
imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di
materiale lapideo.
Imprese
artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in
laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di
escavazione.
L’accesso
al FIS (Fondo integrazione salariale) è possibile per tutti i datori di lavoro
che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori,
tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione
degli ammortizzatori strutturali e che non hanno costituito fondi di
solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono
obbligati a iscriversi al fondo di integrazione salariale gestito dall’Inps. Ai
fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti
Soggetti
Beneficiari
Tutti
i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 assunti con contratto di lavoro
subordinato, (operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, apprendistato
professionalizzante), compreso il settore agricolo. Non si applica il minimo di
90 giornate lavorate.
Sono
esclusi: Dirigenti e lavoratori a domicilio.
Causale
Sospensione
o riduzione dell’attività per emergenza “COVID-19”
Durata
La
durata massima concessa con causale “COVID-19” è di 9 settimane a partire dal
23 febbraio 2020, utilizzabile anche successivamente ma non oltre il mese di
agosto 2020.
Procedura
sindacale
Al
comma 2 è prevista per i datori di lavoro che presentano la domanda la dispensa
dal rispetto della procedura sindacale prevista dall’articolo 14 decreto
legislativo 148/2015, fermo restando l’informazione da inviare mediante
raccomandata o mail-PEC o fax a tutti i sindacati provinciali o regionali di
categoria, ed eventualmente la consultazione e l’esame congiunto che devono
essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello
della comunicazione preventiva.
Termine
di presentazione della domanda
Le
domande devono essere presentate all’INPS utilizzando le procedure del sito,
(procedure ancora non attive sul sito INPS) entro il quarto mese successivo a
quello durante il quale ha avuto inizio la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
Importo
dell’indennità
L’importo dell’indennità è pari all’80% della
retribuzione lorda rispettando i massimali 2020.
Modalità
di pagamento
Per la CIGO mediante anticipazione dell’azienda e
conguaglio con i contributi INPS nel momento in cui arriva l’autorizzazione.
Per il FIS possibilità di pagamento diretto al
dipendente da parte dell’INPS.
Art.20: Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassaintegrazione straordinaria.
Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un trattamento di integrazione salarialestraordinario, lo sospendono sostituendolo con trattamento di integrazione ordinario.
L’integrazione salariale straordinaria, dunque,
potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19.
Il relativo periodo di trattamento ordinario di
integrazione salariale concesso con causale “COVID-19” non è
conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né
ai fini del limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e
dall’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. art. 20, comma 2 D.L. 23 febbraio
2020 n. 6).
Il comma 4 dell’art. 20 del D.L. rimanda in quanto a
procedure e modalità di presentazione delle domande rinvia a quanto previsto
dall’art. 19 del D.L. specificate precedentemente.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in
considerazione ulteriori domande.
Art. 21: Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni disolidarietà in corso
Il comma 1 prevede che le aziende che alla data di
entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno in corso un
assegno di solidarietà, lo sospendono sostituendolo con un assegno di
integrazione salariale.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenderà in
considerazione ulteriori domande.
Art. 22: CIGD Cassa integrazione in deroga
Per i
datori di lavoro del settore privato, agricolo, pesca e terzo settore
sprovvisti di tutele in materia di sospensione o riduzione orario lavorativo è
previsto un trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in deroga
per l’emergenza COVID-19. Tale tutela sarà gestita da Regioni e Province
autonome previo accordo con organizzazioni sindacali per i datori di lavoro con
oltre 5 dipendenti. La durata prevista è quella della sospensione del rapporto
di lavoro causa emergenza COVID-19 per un massimo di nove settimane a partire
dal 23/02/2020 e solo per i dipendenti in forza da tale data. Sono esclusi i
lavoratori domestici.
Le domande sono soggette alla copertura finanziaria
di cui all’art. 126 del D.L.
Le
domande vanno presentate alle Regioni o province autonome che le gestiranno in
ordine cronologico e provvederanno all’invio della lista dei beneficiari
all’INPS che provvederà all’istruzione della pratica e all’erogazione.
Il
trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto al dipendente da
parte dell’INPS e il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti i dati necessari
per il pagamento da parte dell’INPS.
Aventi diritto
Durata
Tipologia
Ammortizzatore Sociale
Note
Pagamento
Commercio,Servizi,
Agricolo, Pesca e tutti i settori esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali – no lavoratori domestici
Periodo
di sospensione del rapporto di lavoro causa COVID-19 – max 9 sett. – dal
23/02/2020 – solo per i dipendenti in
forza al 23/02
CIG
Deroga secondo disposizioni Regioni o province autonome
Accordo con organizzazioni
sindacali per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti – Domande gestite in
ordine cronologico
Pagamento
diretto da parte dell’INPS
Art. 23: Norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
A
partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi
educativi all’infanzia e delle attività didattiche, i genitori dipendenti del
settore privato, non oggetto di obbligo di chiusura delle attività, possono
usufruire per i figli con età inferiore ad anni 12, di un congedo speciale di
15 giorni, continuativo o frazionato, retribuito al 50% e coperti da
contribuzione figurativa;
il
congedo speciale spetta senza limiti di età per i figli con disabilità
accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale;
lo
stesso vale per i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e i
lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata per ciascuna giornata
indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia del lavoro autonomo svolto
(circa 22,00 euro).
Gli
eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi del D.lgs. 26 marzo
2001, n.51 dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel
congedo di cui al comma 1 e non computati né indennizzati a titolo di congedo
parentale.
Il
congedo speciale può essere usufruito solo da uno dei genitori.
Uno
dei genitori con figli di età tra 12 e 16 anni, può astenersi dal lavoro senza corresponsione
di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, mantenendo il posto
di lavoro.
Alternativamente
al congedo speciale è possibile usufruire di un bonus di euro 600,00, elevato a
1.000,00 per gli operatori del settore sanitario (vedi art.25), per l’acquisto
di servizi di baby-sitting da utilizzare per
l’anno
2020. Il bonus sarà erogato mediante libretto di famiglia acquistato su canale
telematico INPS o tramite poste e le modalità operative sono stabilite
dall’INPS. (si attendono circolari INPS in merito).
Lo
stesso bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi (Professionisti iscritti alle
casse di previdenze – non iscritti all’INPS) dopo che le stesse comunicheranno
il numero dei beneficiari il tutto nei limiti di spesa.
Art. 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Sono
estesi a totale 15 gg (12 gg in più rispetto agli ordinari 3 gg) i permessi
retribuiti per i fruitori della L. 104/92 sia per i mesi di marzo che di aprile
2020, al personale sanitario delle aziende ed enti del SSN tale beneficio è
concesso compatibilmente con le esigenze organizzative e lavorativa legate
all’emergenza covid-19.
Art. 25: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenzaCOVID -19)
A
decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi
educativi dell’infanzia i dipendenti del
settore pubblico potranno usufruire del congedo speciale e della relativa
indennità di cui all’art. 23 del D. L. secondo modalità stabilite
dall’amministrazione pubblica a cui appartengono.
Per i
lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato (medici
infermieri tecnici di laboratorio biomedico, radiologi, OSS). il bonus
baby-sitting, per i figli minori con età fino a 12 anni, è elevato ad euro
1.000,00. Questo bonus è esteso anche al comparto sicurezza, difesa, soccorso
pubblico impegnato nell’emergenza COVID 19.
Per
accedere al bonus il lavoratore deve presentare domanda telematica all’INPS
(secondo modalità dalla stessa indicata successivamente) indicando il tipo di
prestazione che intende richiedere (numero dei giorni di indennità’ ovvero
l’importo del bonus che si intende utilizzare).
Art. 26: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il
periodo di quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per questo
periodo il medico curante redige un certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza
domiciliare. Sono validi i certificati inviati prima del 17 marzo 2020.
Fino
al 30 aprile per i dipendenti pubblici e privati, in possesso della L. 104/92 e
i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata da medici legali
attestante malattia oncologica o immunodepressa o sottoposto a terapia
salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero
ospedaliero.
Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai
liberi professionisti titolari di partita iva attiva e ai lavoratori co.co.co
attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata e non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non
concorre alla formazione del reddito.
La
stessa sarà erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art.28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Ai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago, non titolari di
pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre
alla formazione del reddito. L’indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda
nei limiti di spesa.
Art. 29: Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 01 gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto non titolari di pensioni e non titolari
di rapporti di lavoro dipendenti è riconosciuta un indennità per il mese di
marzo pari ad euro 600,00 che non
concorre alla
formazione del reddito. La stessa sarà
erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art.30: Indennità lavoratori del settore agricolo
Agli operai agricoli a
tempo determinato non titolari di pensioni che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00 che non concorre alla
formazione del reddito. La stessa sarà
erogata dall’INPS previa domanda nei limiti di spesa.
Art. 31: Incumulabilità tra indennità
Le
indennità di cui agli articoli 27-28-29-30 e 38 non sono tra esse cumulabili e
non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Art. 32: Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Per
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate,
il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di
competenza 2019 è prorogato al 1 giugno 2020
Art. 33: Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Sono
aumentati da sessantotto a centoventotto giorni,i termini per la presentazione
delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll nell’anno 2020.Sono altresì
ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di
incentivo all’autoimprenditorialità nonchè i termini per l’assolvimento degli
obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Art.34: Proroga termini di decadenza in materia previdenziale e assistenziale
In
considerazione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di
decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Art.35: Disposizioni in materia di terzo settore
Per
gli enti del terzo settore, sono prorogati i termini per l’approvazione dei
bilanci al 31.10.2020.
Art. 37: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)
Sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in
scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. I termini di prescrizione, sono sospesi per
il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di emergenza.
Art. 38: Indennità lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni “Lavoratori dello spettacolo”, con almeno 30 giorni di
contributi versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000 euro,
non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari
a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito.
Non hanno diritto a
tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
L’indennità è erogata
dall’INPS previa domanda. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa.
ART.39: Lavoro agile
Ai lavoratori del settore
privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità
lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di
svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
I datori di lavoro sono tenuti
ad autorizzare le modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano
nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in strutture
per disabili chiuse in seguito alla pandemia. Qualora il familiare con
disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata,
salvo che questo non sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
Art. 42: Disposizioni INAIL
Per il periodo che va dal 23
febbraio e fino al 01 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di
decadenza per la richiesta delle prestazioni erogate da parte dell’INAIL; cosi
come sono sospesi i termini di prescrizione per le stesse prestazioni. Nei casi
in cui il lavoratore, sia per il settore pubblico che privato, dovesse
risultare positivo all’infezione da coronavirus, il medico certificatore dovrà
inviare telematicamente il certificato di infortunio all’INAIL, le cui
prestazioni dovranno essere erogate anche per il periodo di quarantena.
Art. 43: Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
L’Inail, attraverso INVITALIA,
eroga un contributo alle imprese per investimenti finalizzati all’acquisto di
dispositivi ed ogni altro strumento di protezione individuale dei dipendenti e
dei luoghi di lavoro.
Art. 44: Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il “Fondo per il
reddito di ultima istanza”, al fine di garantire un’indennità ai lavoratori
dipendenti e ai lavoratori autonomi.
Saranno definite dal Ministro
del Lavoro di concerto con il Ministro delle finanze, le linee guida per
l’assegnazione dell’indennità di cui sopra, con la determinazione dei criteri
di priorità, dei tempi e delle modalità di erogazione.
Entro lo stesso termine, ma in
maniera eventuale e in quota al Fondo stanziato, potrà esser prevista in via
eccezionale, una somma per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori.
Art. 46: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Dall’entrata in vigore del
presente decreto, è precluso per 60 giorni, da parte del datore di lavoro la
facoltà di ricorrere alle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo
(da 1 a 5 dipendenti) per imprese con dipendenti superiori a 15. Per lo stesso
periodo sono sospese le liti pendenti avviate dal 23 febbraio 2020 e fino
all’attuazione del presente decreto ed il datore di lavoro, a prescindere dal
numero di lavoratori, non può recedere dal contratto di lavoro nemmeno per
giustificato motivo oggettivo.
Art. 49: Fondo centrale di Garanzia PMI
E’ previsto per tutte le
Imprese la gratuità della concessione delle garanzie di cui alla L. 662/96 per
9 mesi a partire dal 17.03.2020. La
possibilità di poter accedere alla Garanzia del Fondo non è però possibile a
quelle imprese che hanno situazioni di sofferenza bancaria o sono in difficoltà
secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 651/2014. È possibile accedere al
fondo di Garanzia anche per nuovo finanziamenti di durata massima di 18 mesi
meno 1 giorno e per importi non superiori ad € 3.000.
Art 54: Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
Per un periodo di 9 mesi a
partire dal 17/03/2020 si concede la possibilità ai lavoratori autonomi ed ai
liberi Professionisti di beneficiare della sospensione delle rate di mutuo per
l’acquisto della prima casa. Le condizioni per essere ammesso al beneficio
sono: riduzione del 33% del fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019
dichiarato con autocertificazione. Non è richiesta attestazione ISEE
Art 56: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Le Microimprese e le piccole e
medie imprese possono avere le seguenti misure di sostegno finanziario:
le aperture di credito non possono essere
revocate fino al 30/09/2020;
sono prorogati al 30/09/2020 i contratti di
prestito non rateali con scadenza prima del 30/09/2020;
per i mutui ed i finanziamenti rateali
(compreso i leasing) le rate in scadenza prima del 30/09/2020 sono sospese. Le
rate sospese saranno oggetto di una dilazione senza che ciò comporti maggiori
oneri.
La sospensione dovrà essere
comunicata attraverso autocertificazione dell’imprenditore attraverso la quale
si dichiara di aver subito una carenza di liquidità dovuta alla diffusione
epidemiologica.
Art 58: Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
Per le imprese che hanno in
corso finanziamenti agevolati ai sensi della L.394/81 a sostegno dell’internazionalizzazione
ed in particolare per il loro inserimento su mercati esteri, per studi di
fattibilità, per programmi di investimento all’estero e assistenza tecnica
collegata ad investimenti all’estero, piani di sviluppo per il miglioramento
della patrimonializzazione delle PMI esportatrici, è disposta la sospensione
fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi in scadenza
nel 2020.
Art. 60: (Rimessione in termini per i versamenti)
I versamenti in scadenza il 16 marzo sono
prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 61: Sospensione dei versamenti, ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Prevede la sospensione dei
versamenti delle ritenute alla fonte di cui all’art. 23 e 24 del DPR 600/73, e
degli adempimenti e versamenti e dei contributi previdenziale ed assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Sospensione
inizialmente prevista dal D. L. 9 del 02/03/2020 per le agenzie di viaggio e
turismo e per i tour operator di tutto il territorio nazionale, ed ora estesa,
alle attività ed a dei settori maggiormente colpiti dalla epidemia a prescindere
dall’ammontare dei ricavi, così come sotto indicati e divisi in due macro
categorie economiche:
Sono
stati prorogati i versamenti al 30
giugno 2020 per i seguenti soggetti:
per le
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza,
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri notatori. Per questi soggetti la sospensione degli
adempimenti è prevista sino al 31 maggio.
Sono
stati prorogati i versamenti al 31
maggio 2020 per i seguenti soggetti:
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da
concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale
da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del
lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed
eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo
e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di
ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,
archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi
di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia,
servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,
scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre
2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento
o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto
merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e
lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio
di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio
di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e
assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 ( con specifiche si fa rimando alla norma).
( vedi
risoluzione AGE 12/E del 18/03/2020).
N.B.
Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali
Art.62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e Rinvio adempimenti fiscali.
Prevede, la sospensione, per i
soggetti esercenti attività di impresa arte o professione, degli adempimenti
tributari diversi dai versamenti e
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dell’addizionale regionale e
comunale, dal periodo che va dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020.
Pertanto, sono stati
rinviati al 30 giugno 2020i seguenti
adempimenti fiscali:
ADEMPIMENTI SOSPESI SCADENZE tra l’8/03/2020 ed il
31/05/2020 VECCHIE NUOVE
Dichiarazione
IVA 2020 (anno
d’imposta 2019)
Comunicazioni Li.PE 1Trim.
2020
30/04/2020
31/05/2020
Mod. TR del 1° trimestre 2020
30/04/2020
Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020
30/04/2020
Mod. INTRASTAT (mensile
o trimestrale)
25 del mese/trim. success.
Presentazione del Modello
EAS delle associazioni
31/03/2020 o entro 60 gg 30/06/2020 Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020
31/03/2020
Mod. CUPE (Certificazione
Utili)
31/03/2020
Variazione dati Iva
entro 30 gg
Istanza Caro
gasolio 1° trimestre 2020
30/04/2020
Mod. SSP delle strutture sanitarie private
30/04/2020
Nota: il differimento opera
anche in presenza di termine variabile; così, una associazione che si sia
affiliata una federazione il 2/03/2020 dovrà presentare il mod. EAS non più
entro il 1/05/2020, ma entro il termine differito del 30/06/2020.
Fanno eccezione l’invio
telematico delle Certificazioni Uniche, comunicazione interessi passivi,
comunicazione premi assicurativi, contributi previdenziali ed assistenziali,
contributi di previdenza complementare, contributi sanitari senza sostituto,
comunicazioni spese veterinarie, spese sanitarie rimborsate, spese di
ristrutturazione e risparmio energetico, per i quali la data di scadenza è
stata fissata per il 31 marzo 2020.
Per quanto riguarda i
versamenti, invece, per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni,
individuati in base ai ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro nel
periodo di imposta precedente. Viene data la possibilità di non procedere ai
versamenti, in scadenza nel mese di marzo (periodo
compreso 8 marzo – 31 marzo), relativi alle ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute delle addizionali regionale
e comunale, dell’imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali ed
assistenziali. Detta misura viene estesa a tutti a prescindere dal settore di
attività.
Bisogna evidenziare, che non
va fatto riferimento al volume di ricavi se l’attività ha domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo Cremona, Lodi e
Piacenza.
I versamenti non effettuati
per il mese di marzo, senza applicazione delle sanzioni ed interessi, dovranno
essere effettuati entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o fino ad un
massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.
N.B.
Non rientrano nel differimento dei termini le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro autonomo e il versamento della tassa di vidimazione libri sociali
Sospensione dell’applicazione
della ritenuta di acconto e relativo versamento
Per i soggetti che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono
assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla
quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi
della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
Art. 63: Premio per i lavoratori dipendenti
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio
di € 100,00 ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”
o che operano negli esercizi commerciali non soggetti a chiusura, da calcolare
in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolto.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore
di lavoro a decorrere dal mese di aprile2020 e non concorre alla formazione del
redditodi lavoro dipendente.
Il sostituto d’imposta recupererà tale
anticipazione in compensazione.
Art. 64: Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Per incentivare la
sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un
credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo
di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le modalità operative per usufruire del
credito d’imposta saranno regolate da un successivo decreto.
Art. 65: Credito d’imposta contratti di locazione
È riconosciuto, a favore degli esercenti
attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone
di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è riconosciuto fino
all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
La misura non si applica alle attività
essenziali che per legge sono aperte (farmacie, supermercati etc.)
Art. 66: Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Le erogazioni liberali in
denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli
enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari
al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Tutte le erogazioni in denaro
ed in natura effettuate dalle società e da tutti i soggetti IRES, sono
interamente deducibili dall’ IRES e dall’IRAP nell’esercizio di competenza.
Art. 67: Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospese fino al 31 maggio
2020 le attività di accertamento da parte degli uffici, mentre le attività di
liquidazione non saranno oggetto di tale sospensione “cd Avvisi bonari”.
Art. 68: Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Sono
sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi
a:
Cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
Piano
rateizzo cartelle di pagamento;
Avvisi
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
Avvisi
di addebito emessi dagli enti previdenziali;
Atti
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
ingiunzioni
e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I
versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.06.2020
la
rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
la
rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
I
versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.05.2020:
Art. 69: Proroga versamenti nel settore dei giochi
I versamenti del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi da
intrattenimento sono prorogati al 29 maggio 2020.
Art. 71: Menzione per la rinuncia alle sospensioni
I
contribuenti che decidono di non avvalersi di una o più tra le sospensioni di
versamenti previste dal titolo IV e dall’art. 36, possono chiedere che della
circostanza sia data comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze
al fine di ritrarre il conseguente vantaggio in termini di immagine nei
confronti dell’opinione pubblica.
Art. 106: Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
1. In deroga a quanto previsto
dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle
diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro
centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Con
l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società
per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere,
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che
l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione
che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma,
codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo
luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le
società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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