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I debiti iscritti a ruolo possono essere saldati senza pagare gli interessi

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), all’art. 1 commi 618-623 prevede la possibilità di saldare i debiti inclusi in ruoli emessi dagli uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni ed affidati alla riscossione entro il 31 ottobre
2013 senza versare gli interessi

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DEL DEBITO
Tutti i contribuenti possono accedere al beneficio quando il debito è portato da ruoli emessi da determinati soggetti, indipendentemente dal tipo del debito, ed affidati al concessionario per la riscossione, entro il 31 ottobre 2013.
I ruoli sanabili, come previsto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 618, sono soltanto quelli emessi da:
1. uffici statali,
2. agenzie fiscali;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni.
N.B. non sono agevolabili i ruoli relativi a contributi Inps e Inail
LA SOMMA DOVUTA A SALDO DEL RUOLO
La norma prevede espressamente le somme che il contribuente è tenuto a pagare e quelle che sono escluse.
Non sono dovute:
le somme a titolo di interessi per ritardate iscrizione a ruolo (ex art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
le somme a titolo di interessi di mora (ex art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
Sono invece dovute:
le somme originariamente iscritte a ruolo (indipendentemente dalla natura tributaria o non tributaria);
le somme a titolo di sanzioni;
le somme a titolo di remunerazione del servizio della riscossione (aggio) ed il rimborso di eventuali spese per azioni esecutive intraprese (ex D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17).
L’agevolazione consiste nell’azzeramento di quanto dovuto a titolo d’interessi Il contribuente può decidere liberamente quali ruoli sanare.
INIZIATIVA E VALUTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE
Precisato che la definizione dei ruoli non è obbligatoria ma è una possibilità alla quale il contribuente può accedere usufruendo dell’agevolazione prevista, è opportuno sottolineare che l’iniziativa è esclusivamente del debitore il quale, pertanto, non
riceverà alcuna comunicazione da parte di Equitalia che indichi le posizioni sanabili.
È onere del contribuente prendere coscienza della propria situazione, valutare la convenienza o meno di sfruttare la norma agevolativa.
In relazione alla valutazione, prettamente di natura economica, l’interessato dovrà da una parte confrontare il debito complessivo con l’importo dovuto e, dall’altra, tener conto della liquidità e della possibilità di accedere ad altre forme di pagamento del debito (per esempio attraverso unarateizzazione).
LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
Dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013, al 15 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate sospende la riscossione dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolazione. Ciò significa che saranno sospese anche le
eventuali azioni esecutive intraprese.
Per il medesimo periodo per il quale è sospesa la riscossione sono sospesi anche i termini di prescrizione
LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO
Dopo il versamento il contribuente non è tenuto ad alcuna attività particolare nei confronti dell’ente creditore. È l’agente della riscossione che entro il 30 giugno 2014 deve comunicare agli enti creditori l’avvenuto pagamento da parte dei debitori.
L’agente della riscossione, sempre entro il 30 giugno 2014, dovrà inoltre comunicare agli interessati, a mezzo posta ordinaria, l’avvenuta estinzione del debito.

responsabilità solidale

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi

In materia di responsabilità solidale tra gli operatori economici coinvolti in appalti e subappalti di opere e servizi per le obbligazioni derivanti dagli stessi, per gli obblighi retributivi, previdenziali e as­si­cu­rativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è intervenuto il DL 28.6.2013 n. 76 (c.d. “decreto Lavoro”), entrato in vigore il 28.6.2013 e convertito nella L. 9.8.2013 n. 99.

Quest’ultimo provvedimento:

  • non ha apportato direttamente modifiche alla disciplina della responsabilità solidale tra com­mittente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi contenuta nell’art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276;
  • ma si è limitato a delineare con maggior precisione l’ambito di operatività di tale disciplina, allo scopo di dirimere alcuni nodi interpretativi.

Il citato articolo individua un regime di responsabilità solidale tra il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto/subappalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto. Resta, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il DL 76/2013 convertito nella L. 99/2013, all’art. 9 co. 1, stabilisce espressamente che il regime di responsabilità solidale di cui si tratta trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”, non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Am­ministrazioni.

Circa la possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 ad ulteriori e diverse tipologie contrattuali, il Ministero del Lavoro (interpello 27.1.2012 n. 2 e nota 19.3.2012 n. 5508) ha ribadito che, in base alla lettera della legge, le tutele offerte dalla responsabilità solidale risultano applicabili alle sole fattispecie riconducibili allo schema negoziale dell’ap­pal­to/sub­ap­­palto;

Nell’ambito sopra individuato, sono responsabili solidali:

  • il committente (che non rientri nelle esclusioni di seguito specificate), chiamato a rispon­de­re in solido:
  1. sia con l’appaltatore;
  2. che, in caso di subappalto, con ciascuno dei subappaltatori, pur non essendo legato da rapporti contrattuali diretti con questi ultimi;
  • in caso di subappalto, l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con ciascuno dei sub­ap­paltatori, con applicazione, nei rapporti tra appaltatore (“committente” nel subappalto) e subappaltatore, dei medesimi principi regolanti il rapporto (scaturente dal contratto “princi­pa­le”) tra committente e appaltatore.

Al riguardo, pur nel silenzio della legge e della prassi amministrativa, deve però ritenersi che, qua­lora il committente dell’appalto sia una persona fisica non esercente attività di impresa o profes­sio­nale (si pensi al committente “privato”, senza dipendenti o datore di lavoro di una colf, che stipuli un contratto di appalto per la costruzione di una casa su un suo terreno) e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subap­palto, tra appaltatore e subappaltatore.

Secondo quanto statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013, le disposizioni di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 non si applicano, altresì, quando il committente sia una Pubblica Am­ministra­zio­ne di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165.

La responsabilità solidale del committente (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sull’appaltatore e sugli eventuali subappaltatori) e dell’appaltatore (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sui subappaltatori), ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003:

  • comprende:
  1. i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  2. i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  3. i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di ap­pal­to/subappalto;
  4. le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi;
  • non comprende (in quanto gravanti esclusivamente sul responsabile dell’inadempimento):
  1. le sanzioni amministrative;
  2. le sanzioni civili.

L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al commit­tente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.

Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il cor­rispet­tivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’ina­dempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori diret­ta­mente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.

Le tutele offerte dal regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 operano a favore:

  • dei lavoratori dell’appaltatore e di ciascuno degli eventuali subappaltatori, creditori di som­me a titolo di retribuzione per essere stati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio oggetto dell’appalto/subappalto sulla base:
  1. non solo di un contratto di lavoro subordinato;
  2. ma, come statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro (circ. 5/2011 e lettera circ. 7258/2013), anche di un “contratto di la­vo­ro autonomo”;
  • degli Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), creditori delle somme dovute a titolo di contribuzione (contributi previdenziali e premi assicurativi).

I soggetti tutelati dalla responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 (lavoratori, come sopra individuati, e Istituti previdenziali e assicurativi) possono farla valere entro il termine di decadenza di due anni:

  • dalla cessazione dell’appalto;
  • ovvero, in caso di subappalto, dalla cessazione dei lavori del singolo subappaltatore, in forza del corrispondente contratto, indipendentemente dalla cessazione del contratto di appalto “principale” di cui sopra.