L’articolo 20 del D.Lgs. n.175/2014, ha modificato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni di intento, tale comunicazione deve essere effettuata, non più dal fornitore del cosiddetto esportatore abituale, ma viene posto in capo all’esportatore abituale.
L’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.
Il fornitore potrà emettere la fattura senza l’applicazione dell’Iva solo dopo che ha ricevuto dal cliente esportatore la dichiarazione di intenti e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate,
Il fornitore che emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è soggetto ad una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta.
Il fornitore dell’esportatore abituale, deve tenere aggiornato il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità e indicare in dichiarazione annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori.