valutazione rischi

Circolare informativa dello studio: documento di valutazione dei rischi

Nell’ottica di fornire le dovute informazioni utili per le Vostre Aziende per garantire il rispetto delle norme in materia di  sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito un breve riepilogo dei nuovi adempimenti obbligatori per TUTTE LE AZIENDE anche con un solo dipendente a decorrere dal  1° giugno 2013.

 Fine  dell’autocertificazione: dal 31 maggio 2013 (salvo proroghe dell’ultima ora), anche per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori (quindi anche con un solo lavoratore ed anche se apprendista o tirocinante, con contratto a termine o di tipo flessibile)  diventa obbligatorio dover redigere il Documento di  Valutazione dei Rischi a termine della valutazione dei rischi fermi restando tutti gli obblighi già oggi esistenti. Non è più consentita l’autocertificazione. 

Pertanto anche le Aziende che hanno uno o più lavoratori anche solo, per esempio, con contratto a chiamata, con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, interinali, dal 1° giugno dovranno avere il Documento di Valutazione dei rischi con data certa. Ricordo che la data certa viene certificata dalla firma congiunta del datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente. Ripeto: anche con un solo lavoratore per es. a chiamata. 

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 7 del 22 novembre 20123 ha ribadito che anche le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi. 

Al riguardo la Commissione si è espressa rimarcando che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro” (comma 2 lettera a art. 28), pertanto la dimostrazione di aver rispettato gli obblighi previsti in materia di valutazione dei rischi può essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli art. 17,28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto le aziende al di sotto dei 10 lavoratori che hanno già redatto il DVR a seguito della valutazione dei rischi, anche non seguendo le procedure standardizzate, potranno mantenere tale DVR se la situazione interna non si è modificata. 

Utilizzo  delle  procedure  standardizzate: alcune  Aziende,  erroneamente,  ritengono  di utilizzare le allegate procedure standardizzate con una semplice compilazione dei propri dati. Ricordo  che  le  procedure  standardizzate sono  solo  uno  schema  da  poter  seguire  nella valutazione dei rischi e conseguente redazione del DVR ma che non è possibile ritenere di aver ottemperato agli obblighi aggiungendo i propri dati a tale modello. Quello delle procedure standardizzate è solo un modello da poter seguire ed adattare secondo la propria realtà aziendale. Compilare solo con i propri dati tale modello è sicuramente causa di applicazione delle sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza. 

Ciò  premesso  si  rappresentano  di  seguito,  a  titolo  indicativo,  tutti  gli  adempimenti obbligatori per tutte le aziende con nota esplicativa accanto ad ognuno di essi.

Obbligo anche con un solo lavoratore.

OBBLIGHI:

Nomina RSPP per datori di lavoro. Chi ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore non è tenuto a frequentare tale corso secondo l’Accordo Stato Regioni; Chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro dovrà farlo con durata da 16 a 48 ore a seconda se la sua attività è a rischio basso, medio o alto;

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00; 

Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ad 16 ore a seconda dell’attività svolta; aggiornamento di tipo pratico ogni anno.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;

Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata da 12 a 16 ore a seconda dell’attività svolta ed aggiornamento ogni 3 anni per la parte pratica di 4 ore;

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;

Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all’Inail. Obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Nessun aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00; 

Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione specifico composto da 4 ore di parte generale e da 4, 8 o 12 ore di parte specifica a seconda se l’attività è a rischio basso, medio o alto. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all’Ente Bilaterale di appartenenza dell’azienda e firmatario del CCNL applicato.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;

Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi: tutte le aziende devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l’autocertificazione.

Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00; 

Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno. Obbligo di garantire tale gestione delle emergenze per tutte le attività anche con un solo lavoratore.

Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00; 

Medico Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori per i quali necessita devono essere sottoposti a visita medica il  giorno dell’assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all’anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (chiamata, collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, ecc.).

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria; 

Utilizzo dei DPI da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l’obbligo devono avere la consegna dei DPI e sono obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola consegna ma deve accertarsi che il personale li utilizza.

Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00; 

Attrezzature: tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature da lavoro come indicate dall’art. 73 (carrelli elevatori, trattori, piattaforme elevabili, macchine movimento terra, betoniere, gru fisse e su ruote, camion con gru) devono frequentare un corso di formazione specifico di durata variabile a seconda del tipo di attrezzatura.

Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00; 

Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie secondo la valutazione dei rischi devono essere “applicate” in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata comporta una sanzione (per es mancata applicazione di carter di protezione sulle macchine, mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, ecc.).

Sanzione: somma delle varie violazioni accertate. 

Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (2 o 5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero.

Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00.

prestito

Circolare: nuove opportunità imprenditoriali con “Il prestito d’onore”

Se non hai ancora un lavoro, se desideri avviare una tua attività e ritieni di possedere capacità imprenditoriali, ti offriamo una grande opportunità di auto-impiego grazie alle agevolazioni previste per il lavoro autonomo. Attraverso questo strumento, ti permettiamo di accedere ad agevolazioni finanziarie in tempi certi, mettendo tua disposizione tutta la nostra esperienza per concretizzare il tuo progetto imprenditoriale.

A CHI SI RIVOLGE

Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale.

Per presentare la domanda i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • maggiorenne alla data di presentazione della domanda
  • non occupato alla data di presentazione della domanda
  • residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Anche la sede legale e operativa dell’attività deve essere ubicata nel territorio del Mezzogiorno.

Nota bene:

Si considerano occupati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

  1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
  2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
  3. i soggetti che esercitano una libera professione
  4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
  5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
  6. gli artigiani

La ditta individuale deve essere costituita dopo la presentazione della domanda.

ATTIVITÀ FINANZIABILI

Le iniziative agevolabili possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di servizi, commercio).

Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

In particolare sono escluse:

  • Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE
  • Pesca e acquacoltura

Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

L’investimento complessivo non può superare i 25.823 Euro IVA esclusa.

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni previste sono di due tipi:

  1. 1.     agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per il 1° anno di gestione
  2. 2.     servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa

1. Le agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

  • per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato, a copertura del 100% degli investimenti ammissibili
  • per la gestione, un contributo a fondo perduto.

Il finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti è pari al 50% del totale delle agevolazioni finanziarie concedibili, e non può superare l’importo di 15.494 €.

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria.
Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in cinque anni, con rate trimestrali costanti posticipate.

Il contributo a fondo perduto per gli investimenti è pari alla differenza tra gli investimenti (ritenuti ammissibili) e l’importo del finanziamento a tasso agevolato.

Il contributo a fondo perduto per le spese di gestione del 1° anno non può superare l’ammontare massimo di € 5.164,57

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Le agevolazioni vengono erogate sulla base del contratto stipulato tra Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione d’investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA e il beneficiario che regolamenta i tempi e le modalità di ottenimento delle stesse.

In generale è prevista l’erogazione in due soluzioni, un anticipo e un saldo.

Per quanto riguarda gli investimenti, al momento della stipula del contratto di finanziamento, è possibile richiedere un anticipo pari al 40% del totale delle agevolazioni per gli investimenti.

Il saldo sarà erogato in un’unica soluzione, una volta completati gli stessi, anche sulla base di fatture che possono essere quietanzate (pagate) successivamente all’erogazione del saldo. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative spese, pena la revoca del finanziamento concesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in caso di gravi e documentati impedimenti.

Per quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un anticipo, pari al 40% delle spese previste; il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture quietanzate.

La richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

impresa

Circolare: nuove opportunità imprenditoriali con la microimpresa

Se non hai ancora un lavoro, se desideri avviare una tua attività e ritieni di possedere capacità imprenditoriali, ti offriamo una grande opportunità di auto-impiego grazie alle agevolazioni previste per la microimpresa. Attraverso questo strumento, ti permettiamo di accedere ad agevolazioni finanziarie in tempi certi, mettendo tua disposizione tutta la nostra esperienza per concretizzare il tuo progetto imprenditoriale.

I destinatari

Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimensione nei settori della produzione di beni o fornitura di servizi.

L’iniziativa deve essere realizzata attraverso una delle seguenti tipologie societarie:

  • società semplice
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice

Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative,le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Per presentare la domanda, almeno la metà dei soci, che detenga una percentuale di quote di partecipazione pari almeno alla metà del capitale sociale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • maggiore età alla data di presentazione della domanda
  • non occupazione alla data di presentazione della domanda
  • residenza nel territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.
  • Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda

Cosa si può fare

Le iniziative agevolabili possono riguardare:

  • produzione di beni
  • fornitura di servizi

Il commercio è escluso.

Non sono agevolabili le attività che si riferiscono a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. In particolare sono escluse:

  • produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE
  • pesca e acquacoltura

Sono inoltre esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci per conto terzi.

L’investimento complessivo non può superare i 129.114 euro, IVA esclusa.

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per un analogo periodo di tempo deve essere mantenuta la localizzazione dell’iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati. 

Le agevolazioni previste

Le agevolazioni per la realizzazione delle iniziative consistono in:

  • agevolazioni finanziarie per investimenti
  • spese di gestione

Agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

  • per gli investimenti: Un finanziamento a tasso agevolato e un contributo a fondo perduto che coprono il 100% degli investimenti ammissibili
  • per la gestione: Un contributo a fondo perduto per le spese relative al primo anno di attività

Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente i 100.000 euro. L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli investimenti e delle spese di gestione, nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso). Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio secondo il quale l’importo del finanziamento a tasso agevolato non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse.

Il tasso di interesse applicato è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento attualmente inferiore al 1%.

Il finanziamento a tasso agevolato non deve essere assistito da garanzie ed è rimborsabile in sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate. 

Le spese ammissibili

Le spese d’investimento e di gestione considerate ammissibili ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono:

  • per gli investimenti:
  1. attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
  2. beni immateriali a utilità pluriennale
  3. ristrutturazione d’immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli
  4. investimenti (es. investimento 100.000,00 spese di ristrutturazione agevolabili €. 10.000,00 max)
  • per la gestione:
  1. materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo
  2. utenze e canoni di locazione per immobili
  3. oneri finanziari
  4. prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati

NOTE

  • La spesa per l’IVA non è ammissibile.
  • Le attrezzature e i macchinari possono essere anche usati, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.
  • Le spese considerate ammissibili sono solo quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni (e non alla data di presentazione della domanda ).
  • I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all’estinzione del finanziamento a tasso agevolato.

 

regione-campania

La Regione avvia il Piano Lavoro

CONTRIUBUTI PER I DISOCCUPATI

Finalmente si avvia il piano per il lavoro predisposto dall’assessore Prof. Severino Nappi e presentato in consiglio regionale a fine 2010. La Regione Campania ha previsto un contributo a fondo perduto di €. 5.000,00 (€. 7.500,00 per i disabili) per le aziende che assumono i lavoratori disoccupati di lunga durata o inoccupati da almeno 12 mesi. Il contributo viene erogato a semestralità posticipate. In caso di recesso del lavoratore o di cessazione di attività,  le rate maturate non sono riconosciute. Nel caso di assunzione part-time, l’orario di lavoro non potrà essere inferiore alle 30 ore settimanali e il corrispondente incentivo previsto per l’assunzione a tempo pieno dovrà essere ridotto proporzionalmente, in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento. Il suddetto contributo è cumulabile con altri tipi di agevolazioni concesse da altri enti (ad. Es. Legge 407/90).

Possono presentare la domanda:

i datori di lavoro che hanno  sede operativa in Campania e che sono in possesso dei seguenti requisiti: sono  in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi con l’applicazione del CCNL, con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, che  non hanno  effettuato, nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, licenziamenti di dipendenti di professionalità identiche a quelle dei disoccupati da assumere né di effettuarne per il periodo di vigenza del contratto di lavoro.

Non possono essere assunti parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro/ dei soci o degli amministratori in caso di società.

I lavoratori possono essere assunti:

– con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

– con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata non inferiore a dodici mesi.

L’assunzione deve essere effettuata in data successiva al 1° gennaio 2011.

Le richieste di contributo possono essere presentate dai datori di lavoro interessati a partire dal 21 febbraio 2011 con modalità a sportello e con cadenza mensile dal giorno 20 al giorno 30 di ogni mese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro il 30 marzo 2012.

L’Amministrazione regionale procederà a redigere l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento di norma entro 20 giorni dalla chiusura mensile del termine di presentazione della domanda ed a pubblicarlo sul BURC e sul sito regionale www.regione.campania.it.

CONTRIBUTI PER I CASSI INTEGRATI

Un altro tipo di contributo previsto sempre dal Piano per il Lavoro che si avvia è il  contributo per l’assunzione di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali (in deroga o ordinari) e lavoratori espulsi dai cicli produttivi, non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, i cui elenchi saranno disponibili presso i Centri Per l’Impiego di cui all’allegato 1, trasmessi dalla Regione Campania ed individuati, previa consultazione con le parti sociali, con appositi atti.

L’Impresa potrà accedere al contributo per l’assunzione a tempo indeterminato e/o  a tempo determinato non inferiore a 12 mesi, di uno o più soggetti appartenenti ai target previsti nel presente Avviso, purché si tratti di altra azienda rispetto a quella di provenienza del lavoratore

Il contributo è pari ad €. 10.000,00 per ogni assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo è ridotto proporzionalmente in caso di assunzione part time e comunque non inferiore a 20 ore.

Il contributo è pari ad €. 2.000,00 per ogni assunzione a tempo pieno e determinato con una durata non inferiore a 12 mesi. Le assunzioni devono partire dal 01.01.2011.

Le aziende interessate ad aumentare l’organico devono presentare domanda di adesione entro il 30.06.2011. Le aziende, che dopo l’istruttoria saranno ammesse all’agevolazione dovranno provvedere all’assunzione entro 60 giorni dall’ammissione scegliendo i lavoratori nominativamente a scelta dell’azienda  o  tra gli elenchi predisposti dalla C.P.I..

I lavoratori assunti devono avere i requisiti di cui in precedenza.

Possono presentare domanda di incentivo alla stabilizzazione di lavoratori atipici i datori di lavoro che hanno sede operativa in Campania e che sono in possesso dei seguenti requisiti sono in regola:

con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi e con l’applicazione del CCNL; con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e non devono inoltre aver effettuato, nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda licenziamenti di dipendenti di professionalità identiche a quelle dei disoccupati da assumere né di effettuarne per il periodo di vigenza del contratto di lavoro.

I datori di lavoro aderenti, inoltre, devono dichiarare:  di escludere dall’ assunzione a valere sul presente avviso parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro/ dei soci o degli amministratori in caso di società;

LAVORATORI ATIPICI

Il contributo  è rivolto ai lavoratori occupati con contratti flessibili (tempo determinato, inserimento lavorativo, somministrazione, contratto a progetto, lavoro occasionale, lavoro accessorio, lavoro a chiamata o intermittente), regolarmente registrati presso il Centro per l’impiego competente, che al momento della trasformazione del contratto abbiano in essere contratti a termine da almeno n. 3 mesi all’atto della domanda di incentivo.

I contributi all’assunzione variano a seconda della tipologia e della durata del contratto di assunzione e non possono superare l’importo massimo di € 5.000 aumentato a €. 7500 per lavoratori disabili o svantaggiati e sono cumulabili con i benefici di cui all’art.8 c.9 della legge 407/90. Il contributo viene erogato a semestralità posticipate o alla fine del progetto.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 21.02.2011 dalle ore 10,00, successivamente a partire dal 20 di ogni mese fino a fine mese fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Progetto IN.LA 2  Inserimento al Lavoro

Il Progetto INLA2 REGIONE CAMPANIA si pone l’obiettivo di inserire nel mercato del lavoro N° 370 giovani con un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola media superiore e residenti in Campania con un’ età tra i 18 e 32 anni.

Gli interventi previsti sono Tirocini formativi di 20 ore settimanali di sei mesi finalizzati alla stipula di un contratto di lavoro di almeno 12 mesi alla fine del tirocinio. Il tirocinio prevede un’indennità di frequenza di €. 450,00 mensili.

Possono partecipare al progetto le imprese, gli studi professionali, associazioni e consorzi residenti nella provincia di Napoli che sono in regola con l’applicazione del CCNL, con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oltre che con il rispetto di tutte le normative in materia di lavoro in genere; che non hanno effettuato, nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, licenziamenti e/o apertura di C.I.G.S. di dipendenti di professionalità identiche a quelle degli aspiranti tirocinanti o dei disoccupati da assumere né di effettuarne per il periodo di svolgimento del tirocinio;

Le imprese aderenti, inoltre, devono dichiarare di: escludere dalla partecipazione ai tirocini coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado dell’imprenditore o dei soci e/o degli amministratori. Le imprese alla fine del tirocinio si impegnano ad assumere, entro TRENTA GIORNI dalla conclusione delle attività formative con contratto di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi  almeno 1 (uno) dei tirocinanti accolti, qualora si ospiti fino a tre tirocinanti; almeno il 50% (con arrotondamento all’unità inferiore) dei tirocinanti ospitati, qualora si ospiti un numero di tirocinanti uguale o superiore a quattro.

a stipulare  polizza fidejussoria a favore di Italia lavoro, a garanzia di TUTTI I costi sostenuti da Italia Lavoro per l’erogazione delle indennità del/dei tirocinante/i

Le imprese interessate possono rispondere al presente Invito inviando, in busta chiusa, l’adesione a mezzo raccomandata A.R. Le domande sono esaminate secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.