Convegno Bilancio d'Esercizio

24/03/2015 – Convegno: “Le novità del bilancio di esercizio”

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola e l’Associazione dei Dottori Commercialisti – Sezione di Nola hanno organizzato per il giorno 24 marzo 2015 un convegno sul tema “Le novità del bilancio di esercizio” che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’Hotel dei Platani – Sala Congressi – Strada Statale 7 bis 24/28 – Nola (NA).

La partecipazione è gratuita. L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2015 dell’ODCEC di Nola e permetterà, ai partecipanti, di maturare i relativi crediti formativi attribuiti dal CNDCEC (4 crediti FPC per l’intera durata).


PROGRAMMA DELL’EVENTO

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.45 Indirizzi di saluto ed apertura lavori

Dott. Antonio MOLTELO – Consigliere ADC Nola

Avv. Geremia BIANCARDI – Sindaco Comune Nola

Dott. Giovanni PRISCO – Presidente ODCEC Nola

Dott. Michele SAGGESE – Tesoriere ODCEC Napoli

Moderatore: Dott. Giuseppe FRANZESE – Presidente Collegio Sindacale ADC Nola

ore 15.00 Inizio lavori

Relatori:

Dott. Giuseppe CUTOLO – Docente Università degli Studi di Salerno

Dott. Mario PAPA – Direttore Generale Critica Forense Fondazione AIGA T. Bucciarelli

Dott. Nicola PISAPIA – Dirigente CCIAA di Napoli

Programma Argomenti:

  • Le novità del Bilancio di esercizio – Aspetti teorici e pratici
  • Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale
  • La nuova nota integrativa in XBRL – Problematiche nel deposito al Registro delle imprese

Chiusura lavori ore 18.30

Al termine dei lavori è previsto un aperitivo ai colleghi partecipanti all’evento.

Segreterie organizzative

[fruitful_tabs type=”default” width=”100%” fit=”false”] [fruitful_tab title=”ODCEC Nola”]

Via Anfiteatro Laterizio 220 – 80035 Nola (NA)

tel. 0815125403 – fax 0815126472

sito internet http://www.odcecnola.it 

e-mail odcecnola@tin.it[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”ADC Nola”]

Via Giuseppe Mazzini 55 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

tel. 0815225722 – fax 0810137154[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title=”Ulteriori Informazioni…”]

[contact-form-7 id=”2664″ title=”Ulteriori informazioni convegno”][/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

Fatturazione

ENTI LOCALI – La Fatturazione delle operazioni: Reverse Charge e Split Payment

REVERSE CHARGE

L’art.5 del D.M. MEF del 27 Gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 03/02/2015 chiarisce che le pubbliche amministrazioni sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) solo quando effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, rientranti nei servizi rilevanti ai fini IVA e, in quanto tali, soggetti agli obblighi previsti dal Dlgs. 633/1972 (tenuta dei registri obbligatori, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA).

Sulla scorta delle disposizioni emanate sinora dalla Agenzia delle Entrate, abbiamo predisposto un elenco allegato al presente articolo dei servizi comunale rilevanti ai fini IVA.

In caso di effettuazioni di acquisti o prestazioni dei servizi in regime di reverse charge, il cedente o prestatore emette fattura senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile ai sensi dell’art.17 c.5 e 6 del DPR 633/1972 e successive integrazioni” . Il dirigente responsabile integrerà tale fattura con l’indicazione della aliquota e della relativa imposta, trasmettendo il documento così completato al Servizio Finanziario che provvederà alle rispettive annotazioni nel registro IVA degli acquisti e delle vendite.

Si soggiunge che già nella fase di assunzione dell’impegno di spesa va indicato se l’operazione è soggetta o meno a tale meccanismo mentre il Servizio Contabilità effettuerà un primo controllo sulle fatture che perverranno, provvedendo a restituire al mittente tutte quelle che non rispetteranno le annotazioni richieste.

SPLIT PAYMENT

Tutti gli acquisti o prenotazioni di servizi richiesti – esclusi quelli rientranti nella tipologia del reverse charge e prestazione di servizi soggetti a ritenute alla fonte) rientrano nel meccanismo dello Split Payment nel senso che al cedente verrà rimborsato solo l’imponibile, provvedendo il Comune a trattenere l’IVA, al momento del pagamento, ed a versarla direttamente all’Erario. Anche in tal caso l’indicazione va riportata già nella determina di assunzione dell’impegno – specificando l’importo imponibile e l’IVA – e specificato nella determina di liquidazione . Sulle fatture il cedente o prestatore dovrà riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.21 del DPR 633/1972” . In mancanza di tali indicazioni le fatture non potranno essere pagate.

ELENCO DEI SEVIZI COMUNALI RILEVANTI AI FINI IVA

  1. Distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore; servizi connessi
  2. Lavorazione e distribuzione di latte
  3. Trasporto di persone
  4. Gestione farmacie
  5. Gestione centri sportivi, d’istruzione e culturali, musei e biblioteche; servizi connessi
  6. Gestione vie pubbliche e pedaggio
  7. Servizi portuali e aeroportuali
  8. Gestione autoparcheggi
  9. Gestione mense, spacci,bar, dormitori
  10. Gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc.
  11. Essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni,bagni lavatoi
  12. Mercati e fiere coperte, mostre, macelli, servizi connessi
  13. Fabbricazione e vendita ghiaccio
  14. Servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie e analisi profilassi, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione)
  15. Canili comunali
  16. Lavori di studio e ricerca
  17. Attività editoriale e tipografica
  18. Gestione lampade votive
  19. Gestione opifici, caseifici, ecc.
  20. Pesa Pubblica
  21. Gestione beni demaniali e patrimoniali
  22. Cessione prodotti agricoli, forestali e della pesca
  23. Servizi resi nell’interesse dei privati o dietro corrispettivo
  24. Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero
  25. Alberghi diurni a bagni pubblici
  26. Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli
  27. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
  28. Corsi extra-scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge
  29. Giardini zoologici e botanici
  30. Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili
  31. Mattatoi pubblici
  32. Mense, comprese quelle ad uso scolastico
  33. Mercati e fiere attrezzati
  34. Parcheggi custoditi e parchimetri
  35. Servizi turistici diversi : stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
  36. Spurgo di pozzi neri
  37. Teatri ,musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
  38. Trasporti di carne macellate
  39. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali : auditorium, palazzi dei congressi e simili

Rag. Fabrizio Ruotolo

Etica e legalità

Congresso Nazionale “Etica e Legalità”

Il 23 Gennaio 2015 l’Associazione Dottori Commercialisti – Sindacato Nazionale Unitario promuove a Napoli il Congresso Nazionale “ETICA E LEGALITA’ – nella professione per un paese migliore”. L’Evento sarà accompagnato dalla proclamazione, per il quinto anno, del premio “Auxi – Commercialisti accanto” dedicato a “Sport e Etica”. Al Premio è stata destinata medaglia dal presidente della Repubblica quale Suo premio di rappresentanza.

L’evento ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo sociale della professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. L’odierno Congresso Nazionale dell’ADC su “Etica e Legalità” intende sottolineare la continuità tra i doveri professionali e l’efficienza nella competizione, nel mondo del lavoro come in quello dello sport.

L’evento si distribuirà in due giorni: Venerdì 23 e Sabato 24 gennaio secondo il seguente programma:

Venerdì 23

Ore 9.00 – 18.00 Etica e legalità: nella professione per un paese migliore

Ore 18.30 Quinto premio Auxi insignito dalla Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica

Ore 21.00 Cena

Sabato 24

Ore 9.30 – 13.00 Assemblea degli iscritti ADC partecipanti al Congresso – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Napoli, Piazza dei Martiri 30

E’ possibile scaricare i file PDF della locandina dell’evento:

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Dichiarazioni d'Intento

Dichiarazioni d’intento: dal 2015 carico dell’esportatore abituale

L’articolo 20 del D.Lgs. n.175/2014, ha modificato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni di intento, tale comunicazione deve essere effettuata, non più dal fornitore del cosiddetto esportatore abituale, ma viene posto in capo all’esportatore abituale.

L’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.

Il fornitore potrà emettere la fattura senza l’applicazione dell’Iva solo dopo che ha ricevuto dal cliente esportatore la dichiarazione di intenti e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate,

Il fornitore che emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è soggetto ad una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta.

Il fornitore dell’esportatore abituale, deve tenere aggiornato il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità e indicare in dichiarazione annuale i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori.

fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica

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Cos’è, come funziona e chi riguarda la fatturazione elettronica?

L’obbligo di emettere fattura è previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ed è l’unico titolo che legittima il prestatore di servizi per poter richiedere il pagamento e risponde anche ad un’esigenza di documentazione e di controllo.

I soggetti obbligati ad emettere fatture sono tutti coloro che esercitano un’attività professionale o commerciale, in pratica sono tutti coloro che hanno una partita iva in essere.

Essa va emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua la prestazione e va consegnata o spedita al soggetto che riceve la prestazione.

I dati essenziale della fattura sono:

  1. Data di emissione nel caso di una prestazione di servizi la fattura deve essere emessa all’atto del pagamento o al termine della prestazione;
  2. Il numero progressivo che deve essere univoco, quindi si può adottare una numerazione progressiva a prescindere dall’anno solare da 1 a infinito oppure una numerazione progressiva indicando l’anno solare di emissione;
  3. La ragione sociale dell’emittente;
  4. La Partita Iva dell’emittente;
  5. La natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
  6. La Base imponibile;
  7. L’aliquota Iva;
  8. Il totale da pagare poi nel caso di emissione di fattura di un professionista nei confronti di un altro soggetto iva va detratta la ritenuta d’acconto.

Inoltre vanno indicati tutti i dati del committente (ragione sociale, partita iva)

In caso di fattura emessa nei confronti dello Stato o della Pubblica Amministrazione va indicata l’esigibilità dell’iva, cioè se l’iva è ad esigibilità immediata o ad esigibilità differita nel senso che può essere detratta solo al momento del pagamento.

Finito questi brevi cenni sulla fattura passiamo a parlare di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica è stata equiparata alla fattura cartacea. Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Essa è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.

Ad esempio non costituisce fattura elettronica un documento creato elettronicamente con un software ed inviato al destinatario in formato cartaceo, mentre costituisce fattura elettronica un documento creato in formato cartaceo ed inviato dopo averlo scannerizzato in maniera elettronica ad esempio a mezzo mail o pec.

L’altro requisito della fattura elettronica è l’accettazione da parte del destinatario. L’agenzia delle Entrate nella circolare del 24.06.2014 N° 18 ha allargato le maglie di fatturazione elettronica, nel senso che la mancata accettazione della fattura elettronica da parte del destinatario non ha effetti sul soggetto emittente, il quale potrà continuare a considerare la fattura emessa come fattura elettronica e conservarla elettronicamente, mentre il destinatario può stamparla su carta e conservarla cartaceamente.

L’Agenzia ha precisato che la stampa del documento rappresenta una copia analogica conforme del documento informatico ed ha efficacia probatoria fino a che non sia espressamente disconosciuta.

La fattura elettronica deve rispettare i seguenti requisiti noti con l’acronimo A.I.L.

  • A: autenticità nel senso che si ha la certezza del soggetto emittente la fattura
  • I: integrità del contenuto, nel senso che il contenuto deve essere non modificabile ma il formato può essere modificato da un sistema ad un altro ad esempio da word ad xml, a pdf.
  • L: leggibilità il formato della fattura deve essere reso leggibile e comprensibile su schermo o mediante stampa.

In caso di fatture emesse nei confronti della P.A. abbiamo il vincolo legislativo che sia l’emittente che il destinatario sono vincolati ad accettare la fatturazione elettronica.

Il decreto ministeriale N° 55 del 03.04.2013 dispone in applicazione all’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che a decorrere dal 06.12.2013 volontariamente in via sperimentale e dal 06.06.2014 obbligatoriamente l’emissione, la trasmissione e la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei confronti della P.A. deve essere fatta solo elettronicamente.

L’Istat predispone l’elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali deve essere obbligatoriamente inviata la fattura elettronica.

Sono le amministrazioni centrali dello Stato (Organi costituzionali, Organi di rilievo costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri) ed inoltre 130 tra Enti ed agenzie statali.

Le amministrazioni locali (regioni, province, comuni. Comunità montane ed unioni di comuni) inoltre 20 enti di rilevanza locale (ASL, Aziende Ospedaliere,CCIAA, Consorzi, Enti Regionali, Fondazioni, Parchi, Università, Teatri etc..)

Enti nazionali di previdenza ed assistenza

Comunque se abbiamo dei dubbi per verificare se un ente rientra o meno negli obblighi della fatturazione elettronica basta andare sul sito dell’istat e c’è una sezione dove sono elencati tutti gli enti appartenenti al settore della pubblica amministrazione.

Il decreto stabilisce anche le modalità tecniche operative. La fattura elettronica da trasmettere alla P.A. è un documento informatico in formato xml sottoscritto con firma elettronica digitale.

Essa una volta predisposta deve essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico che provvede alla “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” e alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

La Gestione di questo sistema e lasciata all’Agenzia delle Entrate che deve coordinare con il sistema informatico della fiscalità, vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni, gestire i dati e le informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

La fattura deve essere inviata al SDI attraverso delle specifiche tecniche ben delineate e deve essere in formato xml. La fattura predisposta in file xml deve essere firmata digitalmente dall’operatore per garantire l’integrità della fattura e l’autenticità della stessa, inoltre il software per la firma deve essere in grado di valorizzare la data e il tempo. Possono essere inviate anche più fatture contemporaneamente attraverso un file zip contente le stesse che devono essere firmate unitariamente.

Una volta elaborata la fattura viene inviata alla P.A. attraverso il SDI, oppure a mezzo PEC o attraverso il sito fatturapa.gov.it e ricevuta dalla stessa al momento che lo SDI rilascia ricevuta di consegna.

Tenete presente che nel solo mese di Luglio lo SDI ha lavorato 197.550 file fattura di cui oltre il 70% andati a buon fine

Le pubbliche amministrazioni devono identificare un ufficio che riceve esclusivamente le fatture elettroniche da parte dello SDI e dovranno inserirlo nell’indice delle P.A.. Ad ogni amministrazione viene assegnato un codice univoco esso è disponibile sul sito indicepa.gov.it.

Il ministero dell’economia ha reso disponibile per le imprese attraverso il MEPA un sistema gratuito per la gestione delle fatture elettroniche, ad oggi per i professionisti questa possibilità non è prevista.

Un problema che si pone se dopo l’emissione della fattura essa viene scartata dal SDI. In questo caso la fattura non ha valore fiscale, in quanto la fattura si ha per emessa solo dopo la consegna, spedizione o trasmissione al committente. Il prestatore di servizi ha due soluzioni:

  1. Può emettere una nota di credito interna a storno della fattura precedentemente emessa e scartata;
  2. Può annotare sui registri Iva fatture emesse lo storno dell’operazione.

La fattura elettronica emessa senza addebito di Iva con importo superiore ad €. 77,47 sconta l’imposta di bollo di €. 2,00 per ogni fattura emessa esso viene pagato a consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo mediante modello F24 oppure può essere assolto indicando in fattura il numero del bollo

Con la fattura elettronica lo Stato ha stimato che si possono risparmiare circa un miliardo di euro l’anno.

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seminario-avella-responsabilità amministrativa

Seminario sulla responsabilità amministrativa degli Enti e delle Imprese

L’ADC Nazionale (Associazione Dottori Commercialisti) ha organizzato per il giorno 21 novembre 2014 dalle ore 15,00 alle 19,00 un seminario riguardante il Decreto Legislativo 231/01 (“La responsabilità amministrativa degli Enti e delle Imprese”). Quest’incontro che si terrà presso il Teatro BIANCARDI di Avella (Piazza Convento – Uscita Tufino Autostrada NA – BR) verterà in particolar modo sul ruolo del Dottore Commercialista, e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo con un’attenzione anche alla normativa anticorruzione.

Il D. LGS 8 giugno 2001 n°231 “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 200 n°300 entrato in vigore il 4 luglio successivo ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionale da tempo sottoscritte dall’Italia.

Tale norma introduce una rivoluzione copernicana del nostro ordinamento derogando al principio generale “societas delinquere non potest”.

Infatti, con l’emanazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), nel nostro ordinamento è stato introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in forza del quale un ente può essere chiamato a rispondere di illecito amministrativo ogni qual volta siano commessi reati nel suo interesse o nel suo vantaggio da persone che rivestono funzioni apicali dell’ente o soggette alla dipendenza o vigilanza degli stessi.

Ai fini dell’applicazione della normativa in oggetto, il termine “ente” fa riferimento agli enti con personalità giuridica, alle società e alle associazioni, riconosciute e non, per quanto riguarda l’ambito privatistico, mentre, per il settore pubblicistico, si rivolge agli enti pubblici economici (cfr. art. 1, comma 3, del D.Lgs.231/2001).

La responsabilità in analisi è di tipo amministrativo, pur se attribuita nell’ambito di un procedimento penale ad opera, appunto, di un giudice penale e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato, tant’è che, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 231/2001, l’ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato.

L’eventuale condanna dell’ente conduce all’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive (quali, ad esempio, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) nonché alla confisca del prezzo o del profitto di reato.


PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Ore 15.00

Registrazione dei partecipanti

Saluti

Domenico Biancardi, Sindaco di Avella

Severino Nappi, Assessore alla Formazione Regione Campania

Achille Coppola, Consigliere Segretario CNDCEC

Francesco Tedesco, Presidente ODCEC Avellino

Domenico Molisso, Presidente ADC Nola

Relazione introduttiva

Vilma Iaria, Presidente Nazionale ADC

Interventi

Maria Antonietta Nappo, Avvocato in Nola

Bruna Tomasello, Avvocato in Roma

Mario Lanza, Dottore Commercialista

Coffee break

Conclusioni

Giandomenico Lepore, Presidente ODV Adler Plastic Spa

Moderatore

Marilena De Simone, Vicepresidente ADC Nola

Ore 19,00 – Chiusura dei lavori


Comitato scientifico:

Michele Saggese, Giuseppe Tambone, Maria Pia Nucera, Giuseppina Ciccarelli

Segreteria organizzativa

ADC Nazionale tel. 0635404255

La partecipazione è gratuita. L’evento è inserito nel programma di FPC 2014 dell’ODCEC di Avellino e dà diritto a n. 4.crediti formativi

A fine seminario ci sarà una cena presso il Casale il Clanio, coloro che intendono partecipare possono contattare la Dott ssa Tafuro al seguente recapito 3396639167

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regime dei minimi

Nuovo regime dei minimi in vigore dal 01 Gennaio 2015

L’art. 9 del D.d.L. della Finanziaria 2015, in discussione in questi giorni in Parlamento, introduce un nuovo regime riservato per i piccoli imprenditore, destinato a sostituire gli attuali regimi agevolativi esistenti, a partire dall’anno di imposta 2015.

Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime
forfetario, prevede:

  • la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese;
  • l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP;
    l’introduzione di un regime agevolato anche ai fini contributivi;
  • adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.

Il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che hanno un volume di affari che rientra tra i 15.000 e i 40.000 euro a secondo dell’attività esercitata. Gli imprenditori che hanno questi requisiti rientrano naturalmente nel regime forfettario, tranne che esercitano l’opzione, valida per almeno un triennio, per la determinazione del reddito e dell’iva nei modi ordinari.
Il nuovo regime è assoggettato ad una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell’Irap pari al 15%. Il reddito imponibile dei nuovi forfettari è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi un coefficiente di redditività in base all’attività esercitata.
Il nuovo regime sostituirà, a partire dal 01.Gennaio. 2015 tutti i regimi agevolati oggi in vigore.

Coloro che oggi sono nel regime dei minimi possono restare nell’attuale regime fino a scadenza del periodo agevolato (cinque anni o compimento dei 35 anni di età).

credito d'imposta

Acquistando impianti e macchinari ricevi un CREDITO D’IMPOSTA!

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI!

L’articolo 18 del  Decreto Legge N° 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2014 prevede che le imprese, che dal 25.06.2014 al 30.06.2015, effettueranno investimenti in impianti e macchinari nuovi avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali  degli ultimi cinque periodi.

Hanno diritto al credito d’imposta tutte le imprese anche quelle neo-costituite per le quali tutti gli importi investiti in impianti e macchinari danno diritto al credito d’imposta. Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, e devono essere beni strumentali nuovi. L’importo dell’investimento agevolabile in caso di contratto di appalto si fa riferimento ai costi sostenuti dal committente, per i beni costruiti  in economia si rilevano i costi sostenuti dal 25.06.2014, in caso di leasing l’agevolazione spetta all’utilizzatore rilevando il costo sostenuto dal concedente. Gli investimenti effettuati devono essere di importo superiore ad €. 10.000,00. Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute  in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nel gruppo 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. In conclusione per gli investimenti effettuati nel 2014 il credito d’imposta può essere utilizzato in tre rate annuali a partire dal 01.01.2016, quelli effettuati nel 2015 il credito di imposta può essere utilizzato a partire dal 01.01.2017. Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione  e non è soggetto al limite della compensazione.

Si decade dal diritto al credito d’imposta:

  1. se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto”;
  2. se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

 

bilancio preventivo

[AGGIORNATO] Relazione del collegio dei revisori al bilancio preventivo 2014

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL  BILANCIO PREVENTIVO 2014 
Lo studio Molisso declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo o nella formazione delle tabelle di calcolo. 
La presente relazione costituisce solo uno schema tipo per la formazione del parere da parte del Collegio dei Revisori, il quale è esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.
 
Gli Utenti che dovessero rintracciare eventuali errori all’interno del file sono pregati di segnalarceli via mail (Contatti)

Il seguente file rappresenta solo una prima bozza!

Il bilancio preventivo è AGGIORNATO AL 09/07/2014

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POS

Le imprese sono obbligate a dotarsi di un POS

Dal 30 Giugno le imprese ed i professionisti sono tenute ad accettare pagamenti con bancomat o carte di credito per operazioni al di sopra dei 30 Euro.

La norma, introdotta con l’art. 15 del decreto legge N° 179/2012 è stata oggetto di diverse proroghe.
Il punto fondamentale è che se da una parte la legge è operativa, quindi in teoria tutti i negozi e i commercianti sono obbligati ad avere le macchinette per accettare i pagamenti con il bancomat, dall’altra la stessa norma non prevede alcuna sanzione. Significa che se, per ipotesi, il cliente vuole pagare con il bancomat e il professionista, o il commerciante, sono impossibilitati ad accettare il pagamento perché sprovvisti di POS, il risultato è che il cliente, nonostante la legge, sarà costretto a pagare in contanti.

Infatti in risposta all’interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera il Ministero dell’Economia ha però chiarito che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui i professionisti non dovessero dotarsi di POS entro la data del 30 giugno 2014.

Qualora il cliente volesse effettuare il pagamento con carta di debito, ma il professionista o l’esercente ne fosse sprovvisto, si configurerebbe la fattispecie della “mora del creditore”.
In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione, ma, comunque può essere addebitato allo stesso il ritardo nel pagamento.
Per questo motivo il professionista/imprenditore non dotato di Pos non potrà chiedere al cliente che vuole pagare con carta di debito gli interessi maturati.
In tal senso una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire un’apposita clausola contrattuale con la quale si individua un metodo di pagamento diverso dalla carta di debito: nulla vieta infatti alle parti di derogare la disposizione introdotta.

I costi per le imprese ed i professionisti sono abbastanza elevati:

  1. Costo di installazione del POS che va dai 10,00 Euro ai 28,00 Euro mensili;
  2. Costo della transazione che si divide in costo della telefonata al numero di telefono del gestore e commissioni sulla transazione che possono arrivare fino ad un massimo del 2% sull’importo transato.