proroga

TASI, IRPEF, IRAP e IVA: Proroga versamenti fiscali

Arriva la proroga per i versamenti fiscali!

Il MEF con un comunicato stampa di oggi ha  annunciato la proroga della scadenza al 7 Luglio 2014 dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La proroga delle scadenze di pagamento riguarda non soltanto le persone fisiche o i soggetti collettivi che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore ma anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

La proroga, inoltre, interessa tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi, quindi, i pagamenti dei contributi previdenziali eccedenti il “minimale”, nonché il diritto annuale alla camera di commercio.

Dall’8 luglio prossimo e fino al 20 agosto, invece, sarà possibile versare gli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,40%.

Il MEF in risposta all’interrogazione del 10 giugno 2014 n. 5/02955 ha dichiarato che considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI,  ai sensi dell’art. 10, L. n. n. 212/2000, ha ritenuto di non applicare  sanzioni e interessi per i pagamenti  della TASI, oltre la scadenza del 16 Giugno ma comunque entro il termine del 31 luglio 2014.

finanziamento

Finanziamenti per lo star up delle imprese

La  Regione Campania ha previsto finanziamenti per lo start up delle nuove imprese, finalizzato a favorire il lancio di nuove iniziative imprenditoriali all’interno del territorio della regione.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne e ai giovani con età anagrafica inferiore ai 35 anni, che hanno bisogno di finanziamenti per poter sviluppare  la propria idea di impresa.

Il bando prevede infatti la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato da restituire entro  7 anni con un periodo di differimento di 24 mesi.

L’investimento minimo da richiedere è di 25 mila euro fino ad un massimo di 250 mila euro

Le domande si presentano solo telematicamente attraverso Sviluppo Campania.

Si possono iniziare a presentare le domande di finanziamento dal 29 Maggio 2014 al 30 Settembre 2014

decreto casa

Il Decreto casa: la riduzione dal 15% al 10 dell’aliquota della cedolare secca

Con l’approvazione del c.d. Decreto Casa, viene confermata la riduzione dal 15 al 10% della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Il vantaggio è quello di versare un’unica imposta con aliquota al 10%, sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali comunali e regionali, dell’imposta di bollo, e dell’imposta di registro.

La riduzione dell’aliquota è automatica per tutti i proprietari di immobili abitativi che locano gli stessi e hanno già applicato la cedolare secca  su un affitto a canone convenzionato: la diminuzione del prelievo si applica su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017.

I proprietari di immobili che hanno stipulato un contratto a canone concordato  ma non hanno ancora optato per la cedolare, è sufficiente optare entro il termine per il pagamento annuale dell’imposta di registro, usando il nuovo modello RLI, senza dimenticare di inviare all’inquilino la raccomandata con cui gli si comunica l’applicazione della tassa piatta e si rinuncia all’aggiornamento del canone.

I proprietari di immobili che non hanno ancora stipulato un contratto concordato devono soddisfare due  condizioni per poter beneficiare della nuova cedolare secca:

– l’immobile abitativo deve trovarsi in uno dei cosiddetti Comuni “ad alta tensione abitativa”, il cui elenco, stilato e aggiornato dal Cipe viene riportato in fondo al presente articolo.

– il proprietario deve stipulare con l’inquilino un contratto a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431/1998) con una durata di tre anni prorogabili di altri due e con un canone mensile stabilito secondo gli accordi firmati a livello territoriale tra le sigle della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini.

I proprietari di immobili che hanno sottoscritto un contratto a canone libero devono  cessare il vecchio contratto (a canone libero) e  stipulare  di un nuovo contratto secondo i parametri del canone concordato e con l’opzione della cedolare secca.

 ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

(in vigore dal 18 febbraio 2004)

[fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”] [fruitful_tab title=”Abruzzo”]

 PROVINCIA

Chieti Chieti – Francavilla al Mare – Lanciano – Ortona – Vasto

L’Aquila Avezzano – L’Aquila – Sulmona

Pescara Montesilvano – Pescara – Spoltore

Teramo Teramo

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Basilicata”]

PROVINCIA

Matera Matera – Nova Siri – Policoro

Potenza Avigliano – Lavello – Melfi – Pignola – Potenza – Rapolla – Tito –

Venosa

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Calabria”]

PROVINCIA

Catanzaro Catanzaro – Lamezia Terme

Cosenza

Acri – Cassano allo Jonio – Castrovillari – Corigliano Calabro –

Cosenza – Montalto Uffugo – Rende – Rossano – San Giovanni in

Fiore

Crotone Crotone

Reggio di Calabria Gioia Tauro – Palmi – Reggio Calabria

Vibo Valentia Vibo Valentia

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Campania”]

PROVINCIA

Avellino

Aiello del Sabato – Ariano Irpino – Atripalda – Avellino – Capriglia

Irpina – Contrada – Grottolella – Manocalzati – Mercogliano –

Monteforte Irpino – Montefredane – Ospedaletto d’Alpinolo –

Summonte

Benevento

Apollosa – Benevento – Castelpoto – Foglianise – Fragneto

Monforte – Montesarchio – Paduli – Pesco Sannita – Pietrelcina –

San Leucio del Sannio – San Nicola Manfredi – Sant’Angelo a

Cupolo – Torrecuso

Aversa – Capua – Casagiove – Casal di Principe – Caserta –

Castel Morrone – Castel Volturno – Lusciano – Maddaloni –

Caserta

Marcianise – Mondragone – Orta di Atella – San Cipriano

d’Aversa – San Felice a Cancello – San Nicola la Strada – San

Prisco – Santa Maria a Vico – Santa Maria Capua Vetere –

Sant’Arpino – Sessa Aurunca – Teano – Trentola Ducenta – Valle

di Maddaloni

Napoli

Acerra – Afragola – Arzano – Bacoli – Brusciano – Caivano –

Cardito – Casalnuovo di Napoli – Casandrino – Casavatore –

Casoria – Castellammare di Stabia – Forio – Frattamaggiore –

Frattaminore – Giugliano in Campania – Gragnano – Grumo

Nevano – Ischia – Marano di Napoli – Marigliano – Massa

Lubrense – Melito di Napoli – Monte di Procida – Mugnano di

Napoli – Napoli – Nola – Palma Campania – Piano di Sorrento –

Poggiomarino – Pomigliano d’Arco – Pozzuoli – Qualiano – Quarto

– Sant’Antimo – Sant’Antonio Abate – Saviano – Sorrento – Vico

Equense – Villaricca – Volla

Salerno

Agropoli – Angri – Baronissi – Battipaglia – Bellizzi – Campagna –

Capaccio – Castel San Giorgio – Castiglione del Genovesi – Cava

de’ Tirreni – Eboli – Fisciano – Giffoni Valle Piana – Mercato San

Severino – Nocera Inferiore – Nocera Superiore – Pagani –

Pellezzano – Pontecagnano Faiano – Sala Consilina – Salerno –

San Cipriano Picentino – San Mango Piemonte – Sarno – Scafati

– Vietri sul Mare

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Emilia-Romagna”]

PROVINCIA

Bologna

Anzola dell’Emilia – Bologna – Calderara di Reno – Casalecchio

di Reno – Castel Maggiore – Castenaso – Granarolo dell’Emilia –

Imola – Pianoro – San Lazzaro di Savena – Sasso Marconi – Zola

Predosa

Ferrara Cento – Ferrara

Forlì-Cesena Cesena – Cesenatico – Forlì

Modena Campogalliano – Carpi – Castelfranco Emilia – Formigine –

Modena – Sassuolo

Parma Fidenza – Parma

Piacenza Fiorenzuola d’Arda – Piacenza

Ravenna Faenza – Lugo – Ravenna

Reggio nell’Emilia

Casalgrande – Correggio – Montecchio Emilia – Reggio Emilia –

Rubiera – Scandiano

Rimini Cattolica – Riccione – Rimini

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Friuli-Venezia Giulia”]

PROVINCIA

Gorizia Gorizia – Monfalcone

Pordenone Pordenone

Trieste Duino Aurisina – Muggia – Trieste

Udine Basiliano – Cervignano del Friuli – Tavagnacco – Udine

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Lazio”]

PROVINCIA

Frosinone

Alatri – Anagni – Cassino – Ceccano – Ferentino – Frosinone –

Isola del Liri – Monte San Giovanni Campano – Pontecorvo – Ripi

– Sora – Veroli

Latina

Aprilia – Cisterna di Latina – Cori – Fondi – Formia – Gaeta –

Latina – Minturno – Pontinia – Priverno – Sabaudia – Sezze –

Terracina

Rieti Fara in Sabina – Rieti

Roma

Albano Laziale – Anguillara Sabazia – Anzio – Ardea – Ariccia –

Artena – Bracciano – Campagnano di Roma – Castel Gandolfo –

Cerveteri – Ciampino – Civitavecchia – Colleferro – Colonna –

Fiumicino – Formello – Frascati – Gallicano nel Lazio – Genzano

di Roma – Grottaferrata – Guidonia Montecelio – Ladispoli –

Lariano – Marcellina – Marino – Mentana – Montecompatri –

Monte Porzio Catone – Monterotondo – Nettuno – Palestrina –

Palombara Sabina – Poli – Pomezia – Riano – Rocca di Papa –

Rocca Priora – Roma – Sacrofano – San Cesareo – Santa

Marinella – Tivoli – Valmontone – Velletri – Zagarolo

Viterbo Civita Castellana – Montefiascone – Orte – Tarquinia – Vetralla –

Viterbo

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Liguria”]

PROVINCIA

Genova Chiavari – Genova – Rapallo

Imperia Bordighera – Camporosso – Diano Marina – Imperia – San Remo

– Taggia – Vallecrosia – Ventimiglia

La Spezia Arcola – La Spezia – Ortonovo – Santo Stefano di Magra

Savona Albenga – Savona

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Lombardia”]

PROVINCIA

Bergamo Bergamo – Dalmine – Seriate – Torre Boldone

Brescia Brescia – Concesio – Gardone Val Trompia – Gussago –

Lumezzane – Rezzato

Como Como

Cremona Cremona

Lecco Lecco

Lodi Lodi

Mantova Mantova – Porto Mantovano – Virgilio (1)

Milano

Agrate Brianza – Arese – Bollate – Bovisio Masciago – Bresso –

Buccinasco – Busto Garolfo – Canegrate – Carate Brianza –

Cassano d’Adda – Cassina de’ Pecchi – Cernusco sul Naviglio –

Cerro Maggiore – Cesano Boscone – Cesano Maderno –

Cinisello Balsamo – Cologno Monzese – Cormano – Corsico –

Cusano Milanino – Desio – Garbagnate Milanese – Giussano –

Gorgonzola – Legnano – Lentate sul Seveso – Limbiate – Lissone

(1) A decorrere dal 4.2.’14 è istituito, mediante fusione dei Comuni Virgilio e Borgoforte, un unico Comune

denominato Borgo Virgilio (L.R. Lombardia 30.1.’14, n. 9).

(1) A decorrere dall’1.1.’14 è istituito, mediante fusione dei Comuni contermini di Colbordolo e Sant’Angelo in

Lizzola, un unico Comune denominato Vallefoglia (L.R. Marche 13.12.’13, n. 47).

– Meda – Melzo – Milano – Monza – Muggiò – Nova Milanese –

Novate Milanese – Opera – Paderno Dugnano – Parabiago – Pero

– Peschiera Borromeo – Pieve Emanuele – Pioltello – Rescaldina

– Rho – Rozzano – San Donato Milanese – San Giuliano Milanese

– Segrate – Senago – Seregno – Sesto San Giovanni – Settimo

Milanese – Seveso – Trezzano sul Naviglio – Trezzo sull’Adda –

Varedo – Vimercate – Vimodrone

Pavia Pavia

Sondrio Sondrio

Varese Busto Arsizio – Caronno Pertusella – Castellanza – Fagnano

Olona – Malnate – Saronno – Tradate – Varese

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Marche”]

PROVINCIA

Ancona Ancona – Fabriano – Senigallia

Ascoli Piceno Ascoli Piceno – Grottammare – Montegranaro – Monteprandone

– Monte Urano – Porto Sant’ Elpidio – San Benedetto del Tronto

Macerata Civitanova Marche – Macerata – Potenza Picena – Recanati

Pesaro e Urbino

Colbordolo (1) – Fano – Fermignano – Montelabbate – Pesaro –

Sant’Angelo in Lizzola (1) – Urbino

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Molise”]

PROVINCIA

Campobasso Campobasso – Campodipietra – Campomarino – Ferrazzano –

Guardialfiera – Jelsi – Oratino – Ripalimosani – Termoli

Isernia Isernia – Macchia d’Isernia – Sant’Agapito

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Piemonte”]

PROVINCIA

Alessandria Acqui Terme – Alessandria – Casale Monferrato – Novi Ligure –

Tortona

Asti Asti

Biella Biella – Cossato

Cuneo Alba – Bra – Cuneo – Racconigi – Savigliano

Novara Novara

Torino

Alpignano – Beinasco – Borgaro Torinese – Chieri – Collegno –

Druento – Grugliasco – Ivrea – Moncalieri – Nichelino – Orbassano

– Pianezza – Pinerolo – Rivalta di Torino – Rivoli – Settimo

Torinese – Torino – Venaria Reale

Verbano-

Cusio-Ossola Domodossola – Verbania

Vercelli Borgosesia – Vercelli

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Puglia”]

PROVINCIA

Bari

Adelfia – Altamura – Andria – Bari – Barletta – Bisceglie – Bitonto –

Bitritto – Capurso – Corato – Giovinazzo – Gravina in Puglia –

Modugno – Mola di Bari – Molfetta – Monopoli – Noicattaro – Trani

– Triggiano – Valenzano

Brindisi Brindisi – Carovigno – Cellino San Marco – Latiano – Mesagne –

San Donaci – San Pietro Vernotico – San Vito dei Normanni

Foggia

Ascoli Satriano – Carapelle – Castelluccio dei Sauri – Cerignola –

Foggia – Lucera – Manfredonia – Ordona – Orta Nova – Rignano

Garganico – San Giovanni Rotondo – San Marco in Lamis – San

Severo – Stornara – Stornarella – Troia

Lecce

Arnesano – Cavallino – Lecce – Lequile – Lizzanello – Monteroni

di Lecce – Novoli – San Cesario di Lecce – Squinzano – Surbo –

Trepuzzi – Vernole

Taranto

Castellaneta – Crispiano – Faggiano – Grottaglie – Leporano –

Martina Franca – Massafra – Monteiasi – Montemesola – Mottola –

Palagiano – Pulsano – San Giorgio Jonico – Taranto

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Sardegna”]

PROVINCIA

Cagliari Cagliari – Carbonia – Iglesias – Monserrato – Quartu Sant’Elena

Nuoro Macomer – Nuoro

Oristano Oristano

Sassari Alghero – Olbia – Ozieri – Porto Torres – Sassari – Tempio

Pausania

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Sicilia”]

PROVINCIA

Agrigento Agrigento – Canicattì – Licata – Porto Empedocle – Sciacca

Caltanissetta Caltanissetta – Gela

Catania

Aci Castello – Acireale – Adrano – Caltagirone – Camporotondo

Etneo – Catania – Gravina di Catania – Misterbianco – Motta

Sant’Anastasia – Paternò – San Giovanni la Punta – San

Gregorio di Catania – San Pietro Clarenza – Sant’Agata li Battiati

– Tremestieri Etneo – Valverde – Viagrande

Enna Enna

Messina

Acquedolci – Barcellona Pozzo di Gotto – Brolo – Capo d’Orlando

– Gaggi – Malvagna – Merì – Messina – Milazzo – Motta Camastra

– Pace del Mela – San Filippo del Mela – Sant’Agata di Militello –

Santa Lucia del Mela – Scaletta Zanclea – Spadafora – Taormina

– Torregrotta – Valdina – Venetico – Villafranca Tirrena

Palermo

Altofonte – Bagheria – Capaci – Ficarazzi – Isola delle Femmine –

Misilmeri – Monreale – Montelepre – Palermo – Torretta – Trabia –

Villabate

Ragusa Modica – Ragusa – Vittoria

Siracusa Augusta – Avola – Canicattini Bagni – Carlentini – Floridia – Melilli

– Noto – Palazzolo Acreide – Priolo Gargallo – Siracusa – Solarino

Trapani Alcamo – Castelvetrano – Erice – Marsala – Mazara del Vallo –

Paceco – Trapani

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Toscana”]

PROVINCIA

Arezzo Arezzo – Capolona – Castiglion Fibocchi – Civitella in Val di

Chiana – Monte San Savino – Subbiano

Firenze

Bagno a Ripoli – Calenzano – Campi Bisenzio – Empoli – Firenze

– Impruneta – Lastra a Signa – Scandicci – Sesto Fiorentino –

Signa

Grosseto Castiglione della Pescaia – Follonica – Grosseto – Scarlino

Livorno Collesalvetti – Livorno – Piombino – Rosignano Marittimo

Lucca Camaiore – Capannori – Lucca – Massarosa – Viareggio

Massa-Carrara Carrara – Massa – Montignoso

Pisa Cascina – Pisa – Pontedera – San Giuliano Terme

Pistoia Agliana – Montale – Pistoia – Quarrata

Prato Montemurlo – Prato

Siena Poggibonsi – Siena

[/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Trentino-Alto Adige”]

PROVINCIA

Bolzano Appiano sulla Strada del Vino – Bolzano – Lagundo – Laives –

Lana – Merano

Trento Arco – Pergine Valsugana – Riva del Garda – Rovereto – Trento

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Umbria”]

PROVINCIA

Perugia Città di Castello – Corciano – Foligno – Gubbio – Perugia –

Spoleto – Todi – Umbertide

Terni Amelia – Narni – Orvieto – Terni

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Valle d’Aosta”]

PROVINCIA

Aosta Aosta – Chatillon – Morgex – Verrès

[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Veneto”]

PROVINCIA

Belluno Belluno

Padova Abano Terme – Padova – Selvazzano Dentro

Rovigo Rovigo

Treviso Castelfranco Veneto – Conegliano – Mogliano Veneto –

Montebelluna – Paese – Treviso – Vittorio Veneto

Venezia Chioggia – Iesolo – Mira – San Donà di Piave – Spinea – Venezia

Verona Bussolengo – Legnago – San Giovanni Lupatoto – San Martino

Buon Albergo – Verona – Villafranca di Verona

Vicenza Arzignano – Bassano del Grappa – Schio – Valdagno – Vicenza

[/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

 

certificato antipedofilia

Il Certificato Antipedofilia

L’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 impone la richiesta del certificato penale  da chiunque  intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il documento,  serve a “verificare l’esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quinquies), adescamento di minorenni (art. 600-undecies)  ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

In caso di inadempimento, il  datore  di  lavoro  è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da euro 10.000 a euro 15.000.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha fornito una serie di chiarimenti.

La normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori. L’obbligo di richiedere il certificato penale ricade solo per le assunzioni effettuate dopo il 6 aprile 2014, e non anche per quelli preesistenti;

il certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato e l’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando s’intenda stipulare un contratto di lavoro (anche professionale) e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione;

la richiesta non va ripetuta alla scadenza  della validità del certificato (sei mesi) e non va presentata per  le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014);

la richiesta va presentata dal datore di lavoro;

le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi che intendano instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale  si avvalgono dei moduli già in uso per le pubbliche amministrazioni a norma dell’articolo 39 del T.U.;

possono ritenersi esclusidal nuovo obbligo i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”;

restano esclusi, altresì, i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

redditometro

Il nuovo redditometro

Il  “nuovo redditometro” è ai nastri di partenza, sono in arrivo le   lettere da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

I contribuenti sono  stati selezionati  considerando l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni, di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche.

Il primo periodo d’imposta accertato  sarà l’anno  2009 (Unico 2010).

Nelle lettere, il contribuente viene invitato a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dove dovrà giustificare le spese sostenute nell’anno 2009.

Il contribuente riceverà  un prospetto “personalizzato” che servirà per fornire le giustificazioni dell’incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno.

In particolare:

1)  la prima colonna del prospetto, conterrà le spese certe (quelle presenti in Anagrafe tributaria);

2)  la seconda colonna, quelle basate su dati certi (casa, mezzi di trasporto, eccetera);

3) la terza colonna, servirà per le integrazioni o le eventuali modifiche fornite dal contribuente.

Un’altra sezione del prospetto consentirà all’interessato di indicare i saldi iniziali e finali dei propri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conto. Informazioni richieste al contribuente in quanto, per il 2009, questi dati non sono nella disponibilità diretta dell’Agenzia delle Entrate.

Con il nuovo redditometro, momento fondamentale sarà il contraddittorio con i contribuenti, vale a dire alla possibilità di presentare tutte le pezze d’appoggio e/o fornire tutti i chiarimenti.

In questo ambito si può far presente di aver avuto altri redditi finanziari non dichiarati in quanto esenti per legge (es. lotterie, eredità, incasso di titoli a scadenza)

In ogni caso, una volta ricevuta la lettera, sarà necessario recarsi all’incontro con i funzionari, sulla base dell’invito” contenuto nella lettera stessa.

All’incontro si svolgerà il contraddittorio che riguarderà le spese certe e contestate, e la disponibilità dei beni accertati e per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento, le spese per investimenti sostenute nell’anno.

Se vengono forniti chiarimenti esaustivi su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, quindi si chiude automaticamente l’attività di controllo.

Se invece non si va al colloquio oppure non si forniscono tutti i chiarimenti richiesti, l’Agenzia approfondisce i controlli, ad esempio tramite indagini finanziarie, come espressamente indicato nella lettera.

Esaurita questa fase l’Agenzia procede convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell’invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e inoltre andrà formulata la proposta di adesione.

immobili

Novità immobiliari applicabili dall’1.1.2014

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 21.2.2014 n. 2, ha fornito chiarimenti sulle novità norma­tive relative all’applicazione delle imposte d’atto agli atti di trasferimento immobiliare, entrate in vigore l’1.1.2014.

Novità concernenti le imposte d’atto applicabili dall’1.1.2014

Gli atti di trasferimento immobiliare sono soggetti all’imposta di registro con le sole aliquote del 2%, 9% e 12%, a norma del riformulato art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ed alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro l’una.

Tali atti sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie. Sono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni, anche previste da leggi speciali, relative agli atti di cessione immobiliare soggetti alle nuove aliquote sopra individuate gli importi fissi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’1.1.2014 aumentano da 168,00 a 200,00 euro.

Chiarimenti concernenti l’agevolazione prima casa

Per quanto concerne l’aliquota del 2% dell’imposta di registro, essa è applicabile, dall’1.1.2014 (prima operava l’aliquota del 3%) per i trasferimenti di abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni individuate dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 (che non sono state modificate). Pertanto – chiarisce l’Agenzia – dall’1.1.2014 non hanno più alcuna rilevanza, per l’imposta di registro, le caratteristiche dell’immobile che lo definiscono “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69. Tali caratteristiche, invece, rimangono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prima casa in campo IVA. Infine, per quanto concerne l’applicazione dell’agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale, in caso di trasferimento per successione o donazione, si applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla destinazione catastale e non alle caratteristiche individuate dal DM 2.8.69.

Agevolazioni ancora applicabili

L’Agenzia chiarisce che le seguenti agevolazioni continuano ad applicarsi anche oltre il 31.12.2013:

  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo di mediazione entro il limite di valore di 50.000,00 euro (art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010);
  • l’esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti rela-tivi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 19 della L. 74/87);
  • l’esenzione da imposta di registro per i verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a 51.645,69 euro (art. 9 co. 9 della L. 488/99);
  • le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (di cui all’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009);
  • l’agevolazione, disposta dall’art. 1 co. 737 della L. 147/2013, per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale (che comporta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse di 200,00 euro ciascuna);
  • le agevolazioni per i conferimenti di una pluralità di immobili prevalentemente locati in fondi immobiliari chiusi (art. 8 co. 1-bis del DL 351/2001), che consente l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse (200,00 euro ciascuna);
  • l’esenzione da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relative ai terreni, ai fabbricati ed alle aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo Milano 2015
inps

Inps: In arrivo avvisi di addebito per artigiani e commercianti

L’INPS sta procedendo alla formazione degli avvisi di addebito nei confronti degli artigiani e commercianti, i quali non hanno ottemperato al pagamento della rata in scadenza a novembre 2013. A renderlo noto, è lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 3156/2014.

L’INPS all’interno del proprio sistema di recupero crediti, prima di procedere alla iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari“, cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente.

L’avviso bonario,  concede al debitore l’ultima possibilità di regolarizzare la propria situazione, entro 30 giorni, anche mediante richiesta di pagamento dilazionato; scaduto tale termine l’INPS passerà all’avviso di addebito, che prevede il recupero contributivo anche a mezzo coattive mediante l’Agente della riscossione.

Gli avvisi bonari che hanno per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, non saranno più inviati a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”.

La visualizzazione della comunicazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e selezionando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:

Posizione assicurativa“: Avvisi Bonari;

Comunicazione bidirezionale”: Avvisi bonari.

Gli avvisi bonari relativi alla rata contributiva scaduta a novembre 2013 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti saranno visualizzabili a partire dal  prossimo 15 marzo 2014, gli avvisi bonari saranno messi a disposizione del contribuente all’interno del cassetto previdenziale artigiani e commercianti, raggiungibile, sul sito dell’INPS (www.inps.it), seguendo il percorso: “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” –> “posizione assicurativa” –> “avvisi bonari”.

Successivamente, sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita e sarà visualizzabile al seguente indirizzo: “cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” –> “comunicazione bidirezionale” –> “avvisi bonari”.

Qualora il pagamento fosse stato effettuato, è necessario semplicemente comunicare gli estremi del versamento effettuato mediante modello F24 chiamando il call-center dell’INPS 803164, per consentire un rapido abbinamento del pagamento. In caso di mancato pagamento, invece, l’importo sarà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

bilancio consuntivo

Relazione consuntivo dell’anno 2013 degli Enti Locali per il Collegio dei Revisori

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Relazione del Collegio dei Revisori al consuntivo  2013 degli Enti Locali 

L’art. 227 del TUEL prevede che l’organo consiliare entro il 30.Aprile.2014  approvi il rendiconto dell’esercizio 2013. La sanzione per la mancata approvazione è lo scioglimento degli organi consiliari.
 
Il conto consuntivo si compone di tre documenti principali:  il conto del bilancio, il contro del patrimonio ed il conto economico.
Al conto consuntivo vanno allegati l’elenco dei residui attivi e passivi, la relazione della giunta, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 La relazione della giunta “esprime le valutazioni di efficacia e di efficienza  dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia  i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza,  inoltre,  gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”.
 
Allegato fondamentale del conto consuntivo è la Relazione del Collegio dei Revisori che deve analizzare i documenti predisposti dal Servizio Finanziario dell’Ente  ed esprimere il proprio parere sul conto consuntivo.
In questo file troverete uno schema propositivo ed editabile della relazione al bilancio consuntivo dei comuni  dell’anno 2013  che deve essere redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 
La presente relazione al consuntivo 2013 degli enti locali del collegio dei revisori costituisce solo uno schema tipo per la formazione del parere da parte del Collegio dei Revisori, il quale è esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.
Lo studio Molisso declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo o nella formazione delle tabelle di calcolo. 
La presente relazione costituisce solo uno schema tipo per la formazione del parere da parte del Collegio dei Revisori, il quale è esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.
 
Gli Utenti che dovessero rintracciare eventuali errori all’interno del file sono pregati di segnalarceli via mail (Contatti)

Versione aggiornata al 02/04/2014

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DAL NOSTRO SITO E’ POSSIBILE SCARICARE ANCHE: RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

 

registri contabili

Pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri

Entro il 17.3.2014 (il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.

L’obbligo di versamento permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.

Soggetti tenuti al versamento

Sono tenuti al versamento le società di capitali (es. spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (es. libro giornale e libro inventari) e bollati (es. libri sociali ex art. 2421 c.c.) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c.

Sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).

A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 108/E/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Trib. Udine 7.3.96).

Ammontare della tassa

L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2014.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento sono differenti, a seconda che la società si trovi:

  • nel primo anno di attività;
  • negli anni successivi.

Primo anno di attività

Per le società costituite dopo l’1.1.2014 e che si trovino, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della pre¬sentazione della dichiarazione di inizio attività; su tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.

Anni successivi

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 “Tassa annuale vidimazione libri sociali” e indicando, quale periodo di riferimento, “2014”.

Gli eventuali crediti compensabili con il modello F24, vantati dal contribuente, possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Prova dell’avvenuto versamento

Se i libri e i registri delle società di capitali vengono presentati prima che sia decorso il termine del 17 marzo, i pubblici ufficiali (es. notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura), senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfettaria di concessione governativa (R.M. 20.11.2000 n. 170).

Qualora la richiesta di vidimazione sia successiva al suddetto termine, invece, è necessario esibire la fotocopia del modello F24, attestante il versamento.

VERSAMENTO DEL SALDO IVA PER L’ANNO 2013

Entro il 17.3.2014 (in quanto il 16.3.2014 cade di domenica), i soggetti tenuti alla presentazione della dichia-razione IVA relativa al 2013 devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA con il modello UNICO 2014 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.

Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma. Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata) entro il 17 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.

Presentazione della dichiarazione IVA “in via autonoma”

Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, dunque, risultare esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA preclude la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze previste dal modello UNICO (circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2011 n. 1).

Di conseguenza, il saldo IVA risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 17.3.2014;
  • ovvero, in forma rateale, con una maggiorazione pari allo 0,33% mensile dell’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”. Quale anno di riferimento va riportato il 2013.

Limite minimo

Il versamento è dovuto se di importo pari o superiore a 11,00 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione).

Rateizzazione del versamento

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove.

Modalità di rateazione

Le modalità di rateazione delle somme dovute possono essere sintetizzate nel modo seguente:

  • il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata;
  • il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (17 marzo) e delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (salvo differimenti);
  • la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.

Nel 2014, le rate successive alla prima scadono quindi il 16 aprile, il 16 maggio, il 16 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto (differimento feriale), il 16 settembre, il 16 ottobre e il 17 novembre (il 16 è domenica).

Indicazione nel modello F24

Trattandosi di importo rateizzabile, nella colonna rateazione dovrà essere indicato:

  • il numero della rata oggetto del pagamento;
  • il numero di rate complessivo.

Ad esempio, se si opta per il versamento in 4 rate, l’indicazione da riportare per il versamento della prima rata sarà “0104”.

Se, invece, il versamento non viene rateizzato, deve essere indicato il valore “0101”.

Codice tributo per il pagamento degli interessi

Gli interessi relativi alla rateizzazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’IVA da versare a saldo, con il codice tributo “1668”.

sabatini

La nuova legge Sabatini

Gli investimenti che rientrano nei finanziamenti agevolati previsti dalla legge Sabatini 2014 sono acquisto di nuove attrezzature, macchinari, beni strumentali, impianti e piani di investimento indirizzati anche ad un potenziamento della propria capacità informatica (hardware e software indistintamente).

Gli investimenti devono essere  finalizzati alla produzione e allo sviluppo e non devono essere  ceduti nel corso dei successivi tre anni; quanto ai tassi di resa, i finanziamenti agevolati configurati dalla legge Sabatini 2014 si sostanziano in un 2,75% con possibilità di ottenere una copertura totale delle spese da dover effettuare.

Il minimo importo previsto per accedervi è 20.000 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro, e la durata massima prevista ammonta a 5 anni.

Le richieste per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014

La presentazione delle domande avviene tramite le banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione ratificata da Ministero, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana inviando una mail tramite PEC e specificando il possesso dei requisiti richiesti.

La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.

Spese non agevolabili

NON SONO FINANZIABILI AUTOVETTURE – FABBRICATI E OPERE MURARIE

 Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo, nonché gli oneri relativi alla realizzazione di opere murarie, non essendo classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4.

Acquisto di un impianto fotovoltaico

È incluso nell’ambito applicativo dell’agevolazione l’acquisto di un impianto fotovoltaico fun­zionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nei vari documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate; si tratta, secondo quanto affermato in maniera approssimativa dal MISE, di “macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3”.