modello 730

Modello 730: Rimborsi dal datore di lavoro fino a 3.999,99

Il credito Irpef derivante dal Modello 730, se di importo superiore a 4mila euro non sarà più rimborsato dal sostituto d’imposta ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate dopo una procedura di controllo preventivo da effettuarsi entro sei mesi dalla scadenza della trasmissione telematica della dichiarazione.

Il  superamento della soglia dei quattromila euro deve essere considerata tenendo conto:

  1. di eventuali compensazioni; il che significa,  se il credito reale è di 5mila euro ma 1.200 sono utilizzati per compensare altre imposte, il residuo credito di 3.800 euro è rimborsabile secondo le ordinarie regole;
  2. solo qualora siano stati compilati il quadro dei familiari a carico per i quali si usufruisce di  detrazioni, oppure la sez. III del quadro F riguardante le eccedenze di imposta derivanti da anni precedenti Lo scopo della norma, seppur discutibile, è quello di evitare che crediti anomali scaturenti da precedenti dichiarazioni possano essere oggetto di rimborso immediato mediante 730.

Eventuali crediti superiori a quattromila euro per i quali non sono state indicate né detrazioni per familiari a carico né eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni saranno rimborsati direttamente dai sostituiti d’imposta.

La legge di stabilità 2014 dispone che, in materia di controlli si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi, pertanto l’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo preventivo potrebbe verificare anche le altre voci riguardanti il modello 730 e chiederne i documenti giustificativi.

La domanda a questo punto sorge spontanea: L’amministrazione Finanziaria rispetterà i tempi?  Ai posteri l’ardua sentenza

canoni di locazione

I canoni di locazioni si possono pagare in contanti

La legge di stabilità 2014 all’art. 1 comma 50 stabilisce che “i pagamenti riguardanti canoni di locazione sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità”. Ora dopo circa due mesi, di confusione e di studio per trovare soluzioni per trovare le soluzioni conformi alla legge, soprattutto per le persone della terza età poco inclini all’suo di strumenti informatici, il Dipartimento del Tesoro con nota Prot. N°  10492 del 05.02.2014 ha reso un’interpretazione autentica ribaltando quanto stabilito per legge.

Il tesoro ha previsto che le sanzioni sono irrogate solo quando l’uso del contante supera la soglia critica dei mille euro prevista dal D.lgs.vo  N° 231/2007.

Questa interpretazione del Tesoro è in contrasto con la legge di stabilità,  quindi sarebbe opportuno abrogare completamente quanto previsto all’art. 1 comma 50 della legge  147/2013.

La norma, per gli addetti ai lavori era incomprensibile perché non aveva nulla di antievasione, visto che il contratto era già noto all’Agenzia delle Entrate con la registrazione dello stesso serviva solo per far pagare commissioni bancarie ai conduttori.

locazione

Locazione e affitto di beni immobili

1 Premessa

A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione e affitto di beni immobili.

In particolare, salvo il previsto regime transitorio:

  • dall’1.2.2014, per il versamento dell’imposta di registro e di altri tributi minori, derivanti dalla registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare, occorre utilizzare il modello “F24 ELIDE”;
  • dal 3.2.2014, per la registrazione del contratto di locazione o affitto immobiliare (ed altri adempimenti relativi al medesimo contratto), occorre utilizzare il nuovo “modello RLI”.

2 Nuovo modello di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo “modello RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi.

 2.1 Adempimenti per i quali si utilizza il nuovo modello

Il nuovo modello RLI è utilizzato, a decorrere dal 3.2.2014, per:

  • richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • richiedere la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • comunicare i dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;
  • l’esercizio o la revoca dell’opzione per la cedolare secca;
  • le denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

In relazione ai suddetti adempimenti, il nuovo modello RLI sostituisce il modello 69.

Il modello 69, pertanto, non viene soppresso dal modello RLI, ma rimane in uso per tutti gli adempi­menti concernenti contratti diversi da quelli di locazione o affitto di beni immobili.

Revoca della cedolare secca

Il modello RLI va utilizzato anche per la revoca del regime sostitutivo della cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (che può essere effettuata in ciascuna annualità contrattuale succes­siva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento).

La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

Resta salva la facoltà di esercitare di nuovo l’opzione per la cedolare secca nelle annualità suc­ces­sive.

 2.2 Termini per la registrazione

Per quanto concerne i termini di registrazione, si ricorda che il contratto di locazione deve essere registrato entro 30 giorni decorrenti:

  • in generale, dalla data della stipula del contratto;
  • ove il contratto preveda una decorrenza anteriore alla stipula, entro 30 giorni dalla data di de­cor­­renza.

2.3 Registrazione semplificata

In generale, la richiesta di registrazione redatta mediante il modello RLI implica l’allegazione di copia del contratto di locazione. Tuttavia, la presentazione può avvenire in forma “semplificata”, senza l’allegazione della copia del testo contrattuale, in presenza delle seguenti condizioni:

  • un numero di locatori e conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
  • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
  • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
  • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
  • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

3 Utilizzo del Modello “F24 ELIDE” per il pagamento dei tributi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che, a partire dall’1.2.2014, sono versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i seguenti tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili:

  • imposta di registro;
  • tributi speciali e compensi;
  • imposta di bollo;
  • sanzioni e interessi relativi alle suddette imposte, tributi e compensi.

Il modello “F24 ELIDE” è reperibile:

  • nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione Stru­men­ti – Modelli;
  • a partire dall’1.4.2014, anche presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali e degli Agenti della riscossione.

3.1 Modalità di compilazione del modello F24 ELIDE

La ris. 14/2014 ha illustrato le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE precisando che, nella sezione “contribuente”, è necessario indicare:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, i dati della parte che effettua il versamento;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63” da indicare nell’apposito campo.

Invece, nella sezione “Erario ed altro”, è necessario indicare:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore (a meno che si stia pagando l’imposta richiesta con avviso di liquidazione, nel qual caso è necessario riportare i dati indicati nel modello di pagamento allegato all’avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio o nell’avviso stesso);
  • nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
  • nel campo “elementi identificativi”:

–     in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore;

–     in caso di pagamenti per annualità successive alla prima, ovvero di cessione, risoluzione o proroga del contratto, il codice identificativo del contratto medesimo, che è composto da 17 caratteri ed è reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto resti­tuita dall’ufficio o, per i contratti registrati telematicamente, nella ricevuta di registra­zio­ne. Ove tale codice non fosse disponibile, è possibile valorizzare il campo in questione se­guen­do le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 14/2014;

  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”:

–     in caso di prima registrazione è indicato l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”;

–     nel caso di annualità successive alla prima, ovvero di cessione, risoluzione o proroga del contratto, è indicato l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”;

–     nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.

3.2 esclusione della compensazione

Gli importi da versare mediante il modello F24 ELIDE non possono essere compensati con even­tua­li crediti d’imposta o contributivi disponibili.

4 Modalità di pagamento del canone di locazione

Si  ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 50 della L. 27.12.2013 n. 147 (leg­ge di stabilità 2014), a partire dall’1.1.2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative devono es­se­re effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili, anche se l’importo dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000,00 euro sancita nell’ambito della disciplina antiriciclag­gio.

In particolare, la nuova norma dispone che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abita­tive, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligato­ria­men­te, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, dall’1.1.2014, è necessario utilizzare strumenti trac­­ciabili (bonifici o assegni non trasferibili), a prescindere dal fatto che l’importo sia inferiore (o superiore) alla soglia di 1.000,00 euro.

equitalia

I debiti iscritti a ruolo possono essere saldati senza pagare gli interessi

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), all’art. 1 commi 618-623 prevede la possibilità di saldare i debiti inclusi in ruoli emessi dagli uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni ed affidati alla riscossione entro il 31 ottobre
2013 senza versare gli interessi

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DEL DEBITO
Tutti i contribuenti possono accedere al beneficio quando il debito è portato da ruoli emessi da determinati soggetti, indipendentemente dal tipo del debito, ed affidati al concessionario per la riscossione, entro il 31 ottobre 2013.
I ruoli sanabili, come previsto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 618, sono soltanto quelli emessi da:
1. uffici statali,
2. agenzie fiscali;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni.
N.B. non sono agevolabili i ruoli relativi a contributi Inps e Inail
LA SOMMA DOVUTA A SALDO DEL RUOLO
La norma prevede espressamente le somme che il contribuente è tenuto a pagare e quelle che sono escluse.
Non sono dovute:
le somme a titolo di interessi per ritardate iscrizione a ruolo (ex art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
le somme a titolo di interessi di mora (ex art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
Sono invece dovute:
le somme originariamente iscritte a ruolo (indipendentemente dalla natura tributaria o non tributaria);
le somme a titolo di sanzioni;
le somme a titolo di remunerazione del servizio della riscossione (aggio) ed il rimborso di eventuali spese per azioni esecutive intraprese (ex D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17).
L’agevolazione consiste nell’azzeramento di quanto dovuto a titolo d’interessi Il contribuente può decidere liberamente quali ruoli sanare.
INIZIATIVA E VALUTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE
Precisato che la definizione dei ruoli non è obbligatoria ma è una possibilità alla quale il contribuente può accedere usufruendo dell’agevolazione prevista, è opportuno sottolineare che l’iniziativa è esclusivamente del debitore il quale, pertanto, non
riceverà alcuna comunicazione da parte di Equitalia che indichi le posizioni sanabili.
È onere del contribuente prendere coscienza della propria situazione, valutare la convenienza o meno di sfruttare la norma agevolativa.
In relazione alla valutazione, prettamente di natura economica, l’interessato dovrà da una parte confrontare il debito complessivo con l’importo dovuto e, dall’altra, tener conto della liquidità e della possibilità di accedere ad altre forme di pagamento del debito (per esempio attraverso unarateizzazione).
LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
Dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013, al 15 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate sospende la riscossione dei carichi che possono essere oggetto di definizione agevolazione. Ciò significa che saranno sospese anche le
eventuali azioni esecutive intraprese.
Per il medesimo periodo per il quale è sospesa la riscossione sono sospesi anche i termini di prescrizione
LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA ESTINZIONE DEL DEBITO
Dopo il versamento il contribuente non è tenuto ad alcuna attività particolare nei confronti dell’ente creditore. È l’agente della riscossione che entro il 30 giugno 2014 deve comunicare agli enti creditori l’avvenuto pagamento da parte dei debitori.
L’agente della riscossione, sempre entro il 30 giugno 2014, dovrà inoltre comunicare agli interessati, a mezzo posta ordinaria, l’avvenuta estinzione del debito.

stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014

Innanzitutto vediamo le misure adottate a favore di cittadini e famiglie.

Il nuovo Fondo “taglia cuneo

Istituito il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, che riduce le tasse sul cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati e imprese. Il Fondo è alimentato dai risparmi della spending review e dalle risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche “una tantum”.

Riduzione dell’Irpef per i lavoratori

Del taglio al cuneo fiscale (la differenza tra il costo del lavoro a carico dell’impresa e lo stipendio netto del lavoratore) che parte nel 2014 con oltre 2,5 miliardi, più della metà, cioè 1,56 miliardi (1,7 miliardi a regime, dal 2015) serviranno a ridurre l’Irpef per le fasce medio-basse.

A 15 mila euro l’incidenza Irpef per un lavoratore senza figli scende dal 14 al 12,57%. Per andare al concreto, chi si trova nella fascia di reddito tra i 15 mila e i 18 mila euro potrà avere uno sgravio medio di oltre 200 euro annui.

A sostegno del lavoro e di chi lo ha perso

Per l’anno 2014 finanziati con 600 milioni di euro gli ammortizzatori sociali in deroga, con 40 milioni i contratti di solidarietà e con 50 milioni la cassa integrazione guadagni straordinaria; 30 milioni di euro vanno inoltre a finanziare la cassa integrazione in deroga anche per il settore della pesca. Altri 50 milioni di euro andranno ad incrementare del 10%, sempre per il 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, che passa così dal 60% al 70%.

Esodati

È stato finanziato, con un impegno di 950 milioni nel periodo 2014-2020, un ulteriore intervento a favore degli esodati, ampliando prima di 6 mila unità e poi, nel corso dell’esame alla Camera, di ulteriori 17 mila, la platea dei salvaguardati, per un totale di oltre 23 mila persone. Nel complesso, ad oggi, sono stati tutelati 160 mila lavoratori.

 Indicizzazione delle pensioni

In materia di rivalutazione delle pensioni dal 2014 l’indicizzazione sarà al 100% per gli assegni fino a 1.500 euro lordi, al 95% (il testo approvato dal Senato prevedeva il 90%) per le pensioni fino a 2.000 euro lordi, al 75% per quelle fino a 2.500 euro lordi e al 50% per gli importi fino a 3.000 euro lordi. Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici superiori a 3.000 euro lordi si prevede la rivalutazione nella misura del 40% nel 2014 per la sola fascia di importo fino a questa stessa cifra e del 45% sull’intero trattamento pensionistico per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Allentata la stretta di Equitalia

Prevista la possibilità di pagare le cartelle esattoriali senza interessi: la “rottamazione” delle cartelle Equitalia varrà solo se il contribuente pagherà in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, le somme dovute.

Via l’importo minimo dell’imposta di bollo

Eliminato, dal 2014, l’importo minimo di 34,20 euro dell’imposta di bollo sui conti titoli. Aumenta a 14 mila euro l’imposta massima sui soggetti diversi dalle persone fisiche.

 Misure per le imprese

Riduzione della pressione fiscale per le imprese

Vale 3,3 miliardi nel prossimo triennio (1 miliardo nel 2014, 1 miliardo e 100 milioni nel 2013, 1 miliardo e 200 milioni nel 2016), il taglio al cuneo fiscale a beneficio delle imprese, che passa attraverso il taglio dei premi e dei contributi obbligatori Inail.

L’altro fronte di taglio al cuneo favorevole ai datori di lavoro prevede l’applicazione a regime della defiscalizzazione Irap sulle nuove assunzioni e l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in contratti a tempo indeterminato. Vuol dire 15 mila euro di deduzione per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, con un aumento effettivo e verificabile della base occupazionale complessiva, con un effetto stimato di almeno 135 mila nuove assunzioni.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Concessa alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%.

Potenziamento dell’Aiuto alla crescita economica (Ace)

È stato potenziato l’Ace, l’“Aiuto alla crescita economica”, finalizzato a incentivare le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, attraverso l’incremento per il triennio 2014-2016 del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. L’aliquota percentuale per il calcolo di questo rendimento, fissata al 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011-2013), salirà nei prossimi tre anni rispettivamente al 4, al 4,5 e al 4,7%.

 Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le Pmi

Previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 600 milioni di euro in tre anni (200 milioni l’anno per il 2014, il 2015 e il 2016).

Erogati 225 milioni di euro a valere sul medesimo Fondo di garanzia per le Pmi per la patrimonializzazione dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, per quelli che nei prossimi 24 mesi realizzeranno operazioni di fusione al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e per quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Sostegno finanziario alle imprese

Per finanziamenti agevolati nella forma di contratti di sviluppo nel settore industriale e nel turismo autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

All’incremento per il 2014 del Fondo per la crescita sostenibile sono invece destinati 100 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni per il 2015.

Allentamento dei vincoli del patto di stabilità dei Comuni

Deciso l’allentamento del patto di stabilità interno per un miliardo, consentendo ai Comuni che ne hanno la possibilità di far ripartire immediatamente i cantieri e le piccole opere, un impulso importante per la ripresa dell’economia.

Previsto che, per l’anno 2014, la quota del 50% del contributo complessivo assegnato alle Regioni dal patto regionale verticale incentivato (1.272 milioni di euro) sia distribuita, da ciascuna Regione, ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Finanziamenti per le infrastrutture

Previsti, tra le altre cose, 401 milioni di euro tra il 2014 e il 2017 per il Mose e 335 milioni per il 2014 in favore dell’Anas (ulteriori 150 milioni per il 2015), da utilizzare, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e la prosecuzione di interventi già previsti, per finanziare la realizzazione di nuove opere.

A “Rete ferroviaria italiana” vanno 500 milioni di euro per il 2014, per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e interventi per la velocizzazione del corridoio adriatico, per i nodi e l’interoperabilità.

Previste poi, tra le altre cose, risorse per i lavori della Salerno- Reggio Calabria, per la terza corsia della Venezia-Trieste e della tratta autostradale Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia.

Stanziati, per la realizzazione di impianti sportivi, 45 milioni di euro in tre anni (10 milioni per il 2014, 15 milioni per il 2015 e 20 milioni per il 2016), con l’introduzione di norme di semplificazione per la costruzione di nuovi stadi, escludendo però che insieme ad essi possano essere realizzati nuovi complessi di edilizia residenziale.

Autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per il 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga.

Destinata una parte delle risorse presenti nel Fondo “sblocca cantieri” ad interventi per la realizzazione di ponti e gallerie e prioritariamente ad opere stradali per la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici.

Finanziamenti per i trasporti

Per potenziare il trasporto pubblico locale e affrontare il problema dell’anzianità del parco veicoli italiano, che ha un’età media di 11 anni contro una media europea di 7,7 anni, stanziate risorse pari a 500 milioni di euro. All’acquisto di materiale rotabile su gomma sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2105 e 2016, mentre 200 milioni di euro serviranno nel 2014 ad acquistare materiale rotabile ferroviario.

Per interventi a favore del settore dell’autotrasporto autorizzata per il 2014 la spesa di 330 milioni di euro.

Per garantire l’operatività delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera stanziati 2 milioni di euro per il 2014 e previste risorse pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

Si continua a puntare sui bonus edilizi come leve di sviluppo del settore delle costruzioni e dell’immobiliare. Confermati anche per il 2014 entrambi gli ecobonus, senza riduzioni di aliquota: al 65% quello per gli interventi di riqualificazione energetica (diventerà del 50% per il 2015) e al 50% quello per le ristrutturazioni edilizie (diventerà del 40% per il 2014).

Politiche di coesione

Impegnate risorse significative per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale. Assegnati 54,8 miliardi per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo Fas), l’80% dei quali a favore del Mezzogiorno. Per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell’Unione europea assegnati 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive.

 Nuove misure per la casa e gli inquilini

L’imposta unica comunale (IUC)

La Legge di Stabilità riordina l’intero sistema della tassazione locale, mettendo l’Italia in linea con gli altri paesi europei. Viene istituita l’Imposta unica comunale in materia immobiliare (IUC), che si articola in tre componenti: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare appunto i servizi indivisibili, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La IUC si fonda su due presupposti impositivi, uno basato sul valore dell’immobile e l’altro relativo alla fruizione dei servizi comunali, collegato all’utilizzo dello stesso immobile. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune può ridurla sino all’azzeramento o anche aumentarla, però con il vincolo che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare l’aliquota massima IMU consentita per il 2013. Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille.

Semplificazioni per i contribuenti

Per ridurre gli effetti negativi esercitati dall’incertezza in cui, per settimane e mesi, sono stati tenuti i cittadini e gli intermediari in merito alle decisioni finali dello Stato e dei Comuni, chi ha pagato la seconda rata IMU entro il 16 dicembre con un pagamento insufficiente potrà saldare entro giugno 2014 senza sanzioni. Le date dei versamenti dell’addizionale TARES e del conguaglio IMU 2013 a carico dei contribuenti sono state unificate nella data del 24 gennaio 2014.

Detrazioni per la prima casa

Stanziati, per il 2014, 500 milioni di euro per finanziare la previsione da parte dei Comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le imprese deducibilità degli immobili strumentali

Sia per le imprese, sia per i professionisti, l’IMU relativa agli immobili strumentali diventa deducibile per il 20% ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Resta inalterata la indeducibilità per gli altri immobili, come pure la indeducibilità ai fini IRAP.

Il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa

Istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Destinate al Fondo risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. Anche il plafond del Fondo di garanzia per le giovani coppie pari a 80 milioni di euro viene trasferito in questo Fondo.

Inquilini tutelati: stop agli affitti in nero

Il pagamento degli affitti, ad eccezione delle case di edilizia economica e popolare, dovranno essere pagati solo con sistemi tracciabili e non più in contanti.

Razionalizzazione delle spese

Dismissioni

La Legge di Stabilità prevede di reperire nel triennio risorse pari ad almeno 1,5 miliardi (500 milioni nel 2014) grazie alla vendita di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della Difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.

Interventi sul pubblico impiego

Disposto che per il triennio 2015-2017 l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resti fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013. Non ci sarà quindi nessun adeguamento fino al 2017.

Prorogata a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010.

Ridotte le percentuali del turn over in determinate pubbliche amministrazioni e prevista la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza.

Spending review nel settore pubblico

Affidato al Commissario straordinario per la spending review il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle Regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016.

Tetto al cumulo tra pensione e reddito nella pubblica amministrazione

Le amministrazioni pubbliche, fatti salvi i contratti in corso, non potranno erogare ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici e vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive, trattamenti economici che eccedano il limite fissato di circa 300 mila euro annui.

Imposta di bollo sulle comunicazioni dei prodotti finanziari

L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari passa, a partire dal prossimo anno, dall’1,5 al 2 per mille, con un recupero di risorse stimato in circa 900 milioni di euro.

La “Web tax

I giganti del Web, da Google ad Amazon, vedranno fatturati gli acquisti di spazi pubblicitari on line e per il diritto d’autore, fino ad oggi fatturati in altri Paesi con regimi fiscali agevolati, ad esempio l’Irlanda.

 

canoni locazione

Nuove modalità di pagamento dei canoni di locazione

Dal 1 gennaio 2014 i canoni di locazione dovranno essere corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili (es. assegno, bonifico o carta di credito), indipendentemente dall’importo degli stessi. Ai comuni saranno inoltre assegnate funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione abitativa in essere: a tal fine, questi ultimi, potranno altresì ricorrere al registro di anagrafe condominiale, ove, come noto, sono annotati i dati relativi agli inquilini degli immobili. Normativa

49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali». 50. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».».

Il divieto all’utilizzo di contanti scatta quindi indipendentemente dal superamento della soglia di euro 999,99 prevista dalla disciplina antiriciclaggio, per tutti i contratti di locazione ad uso abitativo, comprese le locazioni transitorie, quelle stipulate con studenti e quelle turistiche. La modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2014 non riguarda invece i contratti di locazione ad uso commerciale, per i quali rimane fermo il limite dei 999,99 euro, e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Legge di stabilità 204 richiede la tracciabilità dei pagamenti “anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”. Si ritiene che, in questo caso, il riferimento sia da ricondursi alla detrazione d’imposta prevista per i contratti di locazione, ma anche alla determinazione del nuovo Isee, nel quale rilievo essenziale assume la proprietà o la locazione della casa di abitazione. Le sanzioni Qualora non fossero rispettate le nuove disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione, si ritengono applicabili le sanzioni previste in tema di violazioni alle disposizioni sulla circolazione del contante di cui al decreto antiriciclaggio. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 231/2007 è pertanto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

mef

Tasso di interesse legale – Riduzione all’1% dal 2014 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

1) Riduzione all’1% del tasso di interesse legale

Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all’1% in ragione d’anno. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

2) Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1% si applica dall’1.1.2014.

3) Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1) Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedi­mento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

  • al 2,5%, fino al 31.12.2013;
  • all’1%, dall’1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.

3.2) Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione all’1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale

3.3) Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dell’1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

4) Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’1% dall’1.1.2014, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

 

redditometro

“Il Nuovo redditometro”

L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante il c.d. “redditometro”, che consiste in una quantifi­ca­zione presuntiva del reddito fondata sull’assunto in base al quale l’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno dal contribuente deve essere coerente con il reddito dichiarato.

L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del “redditometro”. Il DM 24.12.2012 ha emanato le disposizioni attuative della nuova disciplina e l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 31.7.2013 n. 24, ha diramato i primi chiarimenti ufficiali sull’ambito appli­ca­tivo del c.d. “nuovo redditometro”.

Si evidenzia che tale tipologia di accertamento:

  • è possibile solo se tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello accertato dall’Agenzia delle Entrate sussiste, anche per un solo anno, uno scostamento del 20%;
  • opera solo a partire dai controlli sull’anno 2009;

L’Agenzia delle Entrate non può, una volta esaminata la posizione fiscale del contribuente, proce­de­re subito con la notifica dell’avviso di accertamento, ma deve, a pena di nullità del medesimo, instaurare un preventivo contraddittorio.

In virtù di ciò, non è automatico che dal controllo scaturisca l’accertamento, siccome il contri­buen­te può, ancor prima di tale momento, dimostrare che l’entità del reddito dichiarato è coerente con le spese a vario titolo sostenute.

Se viene notificato l’accertamento, rimane impregiudicata la facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, contestando in ogni modo la quantificazione reddituale presunta dall’Agen­zia delle Entrate.

È importante rammentare che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate è specificato che nell’ac­cer­tamento bisogna indicare i motivi per cui le deduzioni difensive del contribuente non sono state condivise dal funzionario.

Il contraddittorio verrà focalizzato:

  • sui dati “certi” così come risultanti dalle banche dati, perciò, principalmente, sulle spese la cui esistenza non è messa in discussione;
  • sulle spese presunte legate ad esempio al mantenimento di beni nella disponibilità del con­tribuente;
  • sulla quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
  • sulla quota di risparmio formatasi nell’anno.

Solo nel momento in cui il soggetto verificato non sia in grado di giustificare le incongruenze in re­la­zione a tali dati, che come detto sono in gran parte derivanti da elementi certi, allora saranno og­getto di contraddittorio anche le medie ISTAT sulle spese delle famiglie.

Il primo momento di confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente si ha mediante la notifica dell’invito a comparire.

Tramite tale atto, il contribuente viene invitato, appunto, a comparire per fornire dati e notizie rilevan­ti nonché per esibire documenti relativamente alle spese sostenute nel corso dell’anno, o alle spe­se presunte dal DM 24.12.2012, relative al mantenimento di beni nella sua disponibilità, come auto­vetture, natanti e immobili.

Ricevuto l’invito a comparire, il contribuente ha l’obbligo di presentarsi alla data fissata per l’incon­tro e, se le giustificazioni che egli adduce vengono ritenute persuasive, la pratica potrà subito essere archiviata.

Occorre evidenziare che:

  • la mancata comparizione del contribuente può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro;
  • in linea di principio, i documenti che non vengono prodotti a seguito di circostanziata e spe­ci­fica richiesta contenuta nell’invito non potranno più essere utilizzati in momenti pro­ce­dimentali successivi (ciò non succede se nell’invito è presente un generico invito a pro­durre documenti idonei a giustificare la totalità delle spese sostenute).

Dopo l’invito a comparire, se il contribuente non ha fornito giustificazioni sul “come” è stato in gra­do di sostenere determinate spese oppure le ha fornite ma non sono state ritenute idonee per archi­viare la pratica, verrà emesso un invito al contraddittorio, finalizzato all’accertamento con adesione.

Nell’invito sono contenute le imposte che si presumono evase.

Il contribuente, nel momento in cui riceve l’invito, può accettare integralmente la pretesa e, in tal caso:

  • bisogna pagare gli importi richiesti a titolo di imposta, anche in forma rateale senza la ne­ces­sità di prestare alcuna garanzia;
  • le sanzioni da infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggiore imposta) sono ridotte a un sesto del minimo.

 Se l’Agenzia delle Entrate e il contribuente non sono riusciti a trovare un accordo, viene notificato l’avviso di accertamento, che contiene l’intimazione al pagamento delle somme pretese.

Ove venga proposto ricorso occorre pagare, entro 60 giorni dalla notifica, un terzo degli importi richiesti a titolo di imposta.

Bisogna mettere in risalto che, ricevuto l’accertamento, il contribuente può:

  • prestare acquiescenza, fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni se versa le som­me entro 60 giorni, anche in forma rateale senza prestare alcuna garanzia;
  • definire le sole sanzioni fruendo della loro riduzione a un terzo, potendo ricorrere per la sola imposta (gli interi importi richiesti a titolo di sanzione devono essere versati entro 60 giorni);
  • presentare ricorso (dopo la notifica del ricorso, le parti possono definire la vertenza tramite conciliazione giudiziale, potendo negoziare la pretesa, e in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia);
  • se gli importi richiesti a titolo di imposta non sono superiori a 20.000,00 euro, notificare il reclamo e stipulare, prima di trovarsi di fronte al giudice, un accordo di mediazione, con possibilità di negoziare la pretesa (in tal caso le sanzioni sono ridotte al 40% e gli importi possono essere versati ratealmente senza garanzia).

Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato dall’Agenzia delle Entrate:

  • non sussiste;
  • oppure sussiste, ma in misura inferiore.

 A tal fine, bisogna documentare il possesso di:

  • redditi esenti totalmente o parzialmente, come alcune tipologie di borse di studio o i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come gli interessi attivi bancari, i divi­dendi derivanti da partecipazioni “non qualificate”, i proventi dei fondi comuni di investi­mento;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di Stato e su altre ob­bli­ga­zio­ni, i proventi derivanti da gestioni patrimoniali individuali;
  • redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (si può trattare di somme non soggette a tassazione nei confronti del contribuente accertato, come i prestiti di amici o di familiari, il tutto debitamente documentato);
  • redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta.

.Ferma restando la necessità dello scostamento del 20% tra reddito accertato e reddito dichiarato, ogni persona fisica, quindi, potrebbe essere accertata.Si rammenta però che l’Agenzia delle Entrate, pur non effettuando nessun riferimento quantita­ti­vo, ha affermato che i controlli verranno indirizzati solo nei confronti dei soggetti che presentano scostamenti di rilievo.

L’Agenzia delle Entrate, ai fini del c.d. “redditometro”, considera, principalmente:

  • le spese “certe”, che derivano dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria basate su da­ti oggettivi, il cui ammontare, di conseguenza, è conosciuto da entrambe le parti;
  • le spese “per elementi certi”, legate al possesso di determinati beni, la cui presenza non è mes­sa in discussione, come le spese che le indagini statistiche imputano a fronte del pos­ses­so dell’auto o della barca;
  • le spese “per beni e servizi di uso corrente”, ovvero le medie ISTAT;
  • la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
  • la quota di risparmio formatasi nell’anno.

Le spese connesse all’abitazione rappresentano una delle macro-aree più signi­fi­cative del c.d. “redditometro”.

Per prima cosa, viene individuata l’abitazione dove il contribuente risulta avere la residenza, che può essere posseduta:

  • in proprietà o altro diritto reale come l’usufrutto;
  • in locazione o in leasing immobiliare;
  • in uso gratuito (comodato).

Sono considerate anche le spese di gestione, connesse al godimento del bene, ma non per gli immobili destinati per loro natura ad uso strumentale.

Relativamente alle spese di gestione:

  • le spese per acqua e condominio e manutenzione ordinaria, se non puntual­men­te rilevate, sono attribuite in base alla media ISTAT;
  • per le spese relative a elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa, vale quanto detto nel punto precedente;
  • per le spese di combustibile, si fa riferimento ai dati pervenuti dai Gestori di servizi di pub­bli­ca utilità, con l’eccezione del riscaldamento centraliz­za­to, per il quale può anche valere la media ISTAT;
  • per i contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, si fa rife­ri­men­to alla media ISTAT;
  • per le spese di mediazione immobiliare, si vagliano i dati presenti nell’atto di acquisto dell’immobile;
  • per i collaboratori domestici, si considerano i dati comunicati dall’INPS.

I costi derivanti dalla restituzione delle rate di mutuo sono legati all’effettivo esborso sostenuto dal contribuente, che comprende la quota capitale e gli interessi, inclusi gli oneri connessi e gli interes­si di mora.

Le spese di locazione rilevano per il costo sostenuto al fine di pagare il relativo canone, rap­por­tato alla durata ed al numero delle parti che intervengono nel contratto oggetto di registrazione.

L’Agenzia delle Entrate afferma che le spese sanitarie sostenute dal contri­buen­te e dai familiari a carico sono imputate tenendo conto di ciò che è indicato nella dichiarazione fra gli oneri detraibili e risultante da dati certi.

Ai fini del c.d. “redditometro” vengono individuati tutti i mezzi di trasporto che, sulla base dei dati presenti nel PRA o presso la Motorizzazione civile, risul­ta­no nella disponibilità del contribuente o in leasing.

In assenza di spese puntualmente individuate, è calcolata, in forza dei kilowatt, la spesa per carbu­rante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, rapportata alla quota e ai mesi di possesso.

Veicoli in leasing

Le spese per istruzione derivano dai dati disponibili in Anagrafe tributaria, con l’eccezione di quelle relative ai libri scolastici e alle rette per le scuole, ove, se l’informazione non è conosciuta, si fa riferimento alla media ISTAT.

La spesa patrimoniale effettuata dal contribuente, ad esempio per acquistare un immobile, viene imputata quale maggior reddito per intero nell’anno del sostenimento.

Nel sistema precedente, invece, l’incremento patrimoniale si presumeva formato con redditi conse­­guiti, per quote costanti, nell’anno del suo sostenimento e nei quattro antecedenti.

Gli investimenti, però, non vengono valutati per l’intero ammontare della spesa, ma al netto:

  • sia del mutuo o del finanziamento ottenuto per l’acquisto;
  • sia dei disinvestimenti netti effettuati nei quattro anni precedenti.

Gli esborsi che l’Agenzia delle Entrate considera non sono solo quelli relativi all’acquisto di veicoli o proprietà immobiliari, ma anche, tra gli altri, le polizze vita, i contributi previdenziali volontari, gli oggetti d’arte e antiquariato e le manutenzioni straordinarie delle unità abitative.

Le spese che derivano dalle indagini ISTAT sono prese come parametro per la determinazione dell’imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le medie ISTAT saranno utilizzate solo in via residuale, al fine di integrare gli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

responsabilità solidale

Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi

In materia di responsabilità solidale tra gli operatori economici coinvolti in appalti e subappalti di opere e servizi per le obbligazioni derivanti dagli stessi, per gli obblighi retributivi, previdenziali e as­si­cu­rativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è intervenuto il DL 28.6.2013 n. 76 (c.d. “decreto Lavoro”), entrato in vigore il 28.6.2013 e convertito nella L. 9.8.2013 n. 99.

Quest’ultimo provvedimento:

  • non ha apportato direttamente modifiche alla disciplina della responsabilità solidale tra com­mittente, appaltatore e subappaltatore per i debiti retributivi e contributivi contenuta nell’art. 29 co. 2 del DLgs. 10.9.2003 n. 276;
  • ma si è limitato a delineare con maggior precisione l’ambito di operatività di tale disciplina, allo scopo di dirimere alcuni nodi interpretativi.

Il citato articolo individua un regime di responsabilità solidale tra il committente, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto/subappalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto. Resta, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il DL 76/2013 convertito nella L. 99/2013, all’art. 9 co. 1, stabilisce espressamente che il regime di responsabilità solidale di cui si tratta trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo”, non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Am­ministrazioni.

Circa la possibilità di estendere l’applicazione dell’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 ad ulteriori e diverse tipologie contrattuali, il Ministero del Lavoro (interpello 27.1.2012 n. 2 e nota 19.3.2012 n. 5508) ha ribadito che, in base alla lettera della legge, le tutele offerte dalla responsabilità solidale risultano applicabili alle sole fattispecie riconducibili allo schema negoziale dell’ap­pal­to/sub­ap­­palto;

Nell’ambito sopra individuato, sono responsabili solidali:

  • il committente (che non rientri nelle esclusioni di seguito specificate), chiamato a rispon­de­re in solido:
  1. sia con l’appaltatore;
  2. che, in caso di subappalto, con ciascuno dei subappaltatori, pur non essendo legato da rapporti contrattuali diretti con questi ultimi;
  • in caso di subappalto, l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido con ciascuno dei sub­ap­paltatori, con applicazione, nei rapporti tra appaltatore (“committente” nel subappalto) e subappaltatore, dei medesimi principi regolanti il rapporto (scaturente dal contratto “princi­pa­le”) tra committente e appaltatore.

Al riguardo, pur nel silenzio della legge e della prassi amministrativa, deve però ritenersi che, qua­lora il committente dell’appalto sia una persona fisica non esercente attività di impresa o profes­sio­nale (si pensi al committente “privato”, senza dipendenti o datore di lavoro di una colf, che stipuli un contratto di appalto per la costruzione di una casa su un suo terreno) e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subap­palto, tra appaltatore e subappaltatore.

Secondo quanto statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013, le disposizioni di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 non si applicano, altresì, quando il committente sia una Pubblica Am­ministra­zio­ne di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165.

La responsabilità solidale del committente (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sull’appaltatore e sugli eventuali subappaltatori) e dell’appaltatore (per le obbligazioni afferenti i rapporti di lavoro gravanti sui subappaltatori), ex art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003:

  • comprende:
  1. i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  2. i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto;
  3. i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di ap­pal­to/subappalto;
  4. le somme dovute a titolo di interessi di mora sul debito contributivo, una volta raggiunta l’entità massima della sanzione civile prevista per l’omesso versamento di contributi previdenziali o premi assicurativi;
  • non comprende (in quanto gravanti esclusivamente sul responsabile dell’inadempimento):
  1. le sanzioni amministrative;
  2. le sanzioni civili.

L’ammontare delle somme che possono essere oggetto dell’obbligazione solidale in capo al commit­tente/appaltatore non è limitato all’ammontare del corrispettivo ancora spettante all’appaltatore/ subappaltatore per l’esecuzione del contratto di appalto/subappalto dallo stesso stipulato.

Ciò significa, ad esempio, che il committente, anche qualora abbia già integralmente versato il cor­rispet­tivo pattuito nel contratto di appalto, può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’ina­dempimento, da parte dell’appaltatore (in qualità di datore di lavoro), degli obblighi di natura retributiva e contributiva relativi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e ai lavoratori diret­ta­mente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.

Le tutele offerte dal regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 operano a favore:

  • dei lavoratori dell’appaltatore e di ciascuno degli eventuali subappaltatori, creditori di som­me a titolo di retribuzione per essere stati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio oggetto dell’appalto/subappalto sulla base:
  1. non solo di un contratto di lavoro subordinato;
  2. ma, come statuito dall’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 in linea con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro (circ. 5/2011 e lettera circ. 7258/2013), anche di un “contratto di la­vo­ro autonomo”;
  • degli Istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), creditori delle somme dovute a titolo di contribuzione (contributi previdenziali e premi assicurativi).

I soggetti tutelati dalla responsabilità solidale di cui all’art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 (lavoratori, come sopra individuati, e Istituti previdenziali e assicurativi) possono farla valere entro il termine di decadenza di due anni:

  • dalla cessazione dell’appalto;
  • ovvero, in caso di subappalto, dalla cessazione dei lavori del singolo subappaltatore, in forza del corrispondente contratto, indipendentemente dalla cessazione del contratto di appalto “principale” di cui sopra.
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IVA – Aumento dell’aliquota Ordinaria dal 21% al 22%, a decorrere dall’1.10.2013

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Dall’1.10.2013, quindi, l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, mentre restano invariate le aliquote ridotte , attualmente pari al 4% e al 10% , per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.
La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (21% o 22%) va individuata in base al momento in cui l’ operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.
In via generale: • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione; • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile; • le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili; • le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Pertanto: • le operazioni effettuate prima dell’1.10.2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21% ; • le operazioni effettuate dall’1.10.2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22% .

FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE CESSIONI DI BENI

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto: • si applica l’aliquota ordinaria del 21% , se la consegna o spedizione dei beni è anteriore all’1.10.2013 ; • si applica l’aliquota ordinaria del 22% , se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall’1.10.2013 .
FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Dall’1.1.2013, la fatturazione differita, al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, è ammessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un’ idonea documentazione , ove rese: • nello stesso mese; • nei confronti dello stesso cliente .
Tenuto conto che, come regola generale, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo: • si applica l’aliquota ordinaria del 21% , se il corrispettivo è pagato prima dell’1.10.2013 ; • si applica l’aliquota ordinaria del 22% , se il corrispettivo è pagato a partire dall’1.10.2013 .
ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Ne consegue che: • gli acconti pagati prima dell’1.10.2013 sono soggetti all’aliquota del 21% , mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 22%; • il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 21% se il documento viene emesso prima dell’1.10.2013 .

NOTE DI CREDITO

Le note di credito emesse a partire dall’1.10.2013 devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima dell’1.10.2013 .
NOTE DI DEBITO

Nell’ipotesi in cui la fattura, per le operazioni effettuate a partire dall’1.10.2013 , venga erroneamente emessa con l’aliquota del 21%, anziché con quella del 22%, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l’imposta non addebitata.
Dovrebbe essere confermata la possibilità di regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto attraverso l’emissione di un’apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.
Regolarizzazione da parte del cessionario/committente Il cessionario/committente, che ha acquistato i beni/servizi nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, è tenuto entro 30 giorni dalla registrazione a regolarizzare le fatture ricevute riportanti l’erronea della fattura indicazione dell’aliquota del 21%, anziché di quella del 22%.

Cordiali saluti

Dott. Domenico Molisso